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direttiva

Direttiva 2017/1920

Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1920 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda la circolazione delle sementi di Solanum tuberosum L. originarie dell'Unione

Normativa europea32017L1920

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione (UE) 2017/1920 modifica la disciplina fitosanitaria della direttiva 2000/29/CE introducendo requisiti specifici per la circolazione nell’Unione delle sementi di Solanum tuberosum L. originarie dell’Unione. La misura risponde al rischio di diffusione di organismi nocivi associati ai semi botanici di patata e prevede alternative: provenienza da zone ufficialmente indenni oppure produzione in siti che rispettino rigorose condizioni fitosanitarie. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 marzo 2018 e applicarle dal 1º aprile 2018.

Modifica dell’allegato IV della direttiva 2000/29/CE per disciplinare la circolazione nell’Unione delle sementi di Solanum tuberosum L. originarie dell’Unione (“semi botanici” di patata).

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire e applicare le nuove regole fitosanitarie sulla circolazione delle sementi di Solanum tuberosum L. originarie dell’Unione. Riguarda in particolare le sementi di patata diverse dai tuberi già contemplati dai punti 18.1, 18.1.1 e 18.2 dell’allegato IV, parte A, sezione II, nonché i vegetali di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi destinati alla piantagione; è escluso il materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o collezioni di materiali genetici, non considerato “sementi specificate”.

Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1920: circolazione delle sementi di Solanum tuberosum L. originarie dell’Unione

La direttiva interviene sulla disciplina fitosanitaria della direttiva 2000/29/CE, introducendo requisiti specifici per la circolazione nell’Unione dei cosiddetti semi botanici di patata. La finalità è rafforzare la protezione del territorio dell’Unione contro la diffusione di organismi nocivi che possono essere veicolati da tali sementi, tenendo conto dell’analisi del rischio fitosanitario richiamata nei considerando.

Finalità e presupposti della modifica

La Commissione evidenzia che alcuni Stati membri hanno chiesto requisiti più specifici per la circolazione delle sementi di Solanum tuberosum L. originarie dell’Unione. L’intervento è motivato dal rischio fitosanitario connesso in particolare a Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, Ralstonia solanacearum e Potato spindle tuber viroid. È inoltre chiarito che il materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici non rientra tra le “sementi specificate”, poiché destinato alla ricerca e alla conservazione.

Ambito di applicazione materiale

La direttiva modifica l’allegato IV, parte A, sezione II, della direttiva 2000/29/CE. Il nuovo assetto riguarda:

  • i vegetali di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione;
  • le sementi di Solanum tuberosum L., diverse dai tuberi già disciplinati dai punti 18.1, 18.1.1 e 18.2 e dai vegetali di cui al punto 18.4.

Per i primi resta fermo il regime fitosanitario di quarantena e controllo già previsto dal punto 18.3; per le seconde viene introdotto un requisito autonomo e più mirato al rischio dei semi botanici.

Requisiti per i vegetali di Solanum L. destinati alla piantagione

Il nuovo punto 18.3 ribadisce che i vegetali devono essere tenuti in condizioni di quarantena ed essere risultati esenti, all’atto dei controlli, da organismi nocivi. I controlli devono essere:

  • sorvegliati dal servizio ufficiale di protezione dei vegetali dello Stato membro interessato;
  • eseguiti da personale con formazione scientifica di tale servizio o di altro ente ufficialmente riconosciuto;
  • svolti in un luogo con strutture adeguate per il contenimento degli organismi nocivi e la conservazione del materiale, compresi i vegetali-indicatori.

I controlli devono essere effettuati su ogni unità di materiale e comprendere:

  • esame visivo periodico per un intero ciclo vegetativo, in funzione del tipo di materiale e del suo stadio di sviluppo;
  • esami con metodi adeguati, presentati al comitato di cui all’articolo 18, relativi a specifici patogeni.

Per tutto il materiale di patate, gli esami devono riguardare almeno:

  • Andean potato latent virus;
  • Arracacha virus B, ceppo oca;
  • Potato black ringspot virus;
  • Potato spindle tuber viroid;
  • Potato virus T;
  • Andean potato mottle virus;
  • virus della patata A, M, S, V, X e Y, compresi Yo, Yn e Yc, e Potato leaf roll virus;
  • Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus;
  • Ralstonia solanacearum.

Nel caso delle sementi di Solanum tuberosum L., ad eccezione di quelle del punto 18.3.1, gli esami devono riguardare almeno i virus e viroidi indicati.

Se il materiale non risulta esente dagli organismi nocivi identificati, deve essere immediatamente distrutto oppure sottoposto a procedimenti idonei a eliminare gli organismi nocivi. Gli enti o organismi di ricerca che detengono il materiale devono informarne il servizio ufficiale di protezione dei vegetali dello Stato membro.

Requisiti specifici per le sementi di Solanum tuberosum L.

Il nuovo punto 18.3.1 disciplina la circolazione delle sementi di Solanum tuberosum L. sulla base di una constatazione ufficiale che esse provengano da vegetali conformi, a seconda dei casi, ai requisiti dei punti 18.1, 18.1.1, 18.2 e 18.3.

Le sementi sono ammesse se ricorre una delle due alternative seguenti:

  • provengono da zone notoriamente indenni da Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, Ralstonia solanacearum e Potato spindle tuber viroid;
  • oppure sono state prodotte in un sito che rispetta tutti i requisiti indicati dalla direttiva.

Nel secondo caso, devono risultare:

  • assenza, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo, di sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui sopra;
  • separazione del sito da altre solanacee e da piante ospiti di Potato spindle tuber viroid;
  • prevenzione di qualsiasi contatto con personale e oggetti provenienti da altri siti che producono solanacee e piante ospiti del viroide, oppure adozione di misure igieniche adeguate per evitare infezioni;
  • uso esclusivo di acqua esente da tutti gli organismi nocivi considerati dal punto.

Recepimento e applicazione negli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 31 marzo 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 1º aprile 2018.

La direttiva richiede inoltre che le misure di recepimento contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. È previsto anche l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato IV della direttiva 2000/29/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV della direttiva 2000/29/CE secondo quanto previsto dall’allegato della direttiva di esecuzione, incidendo sulla sezione relativa ai requisiti particolari per la circolazione di vegetali e sementi di Solanum L.

Nuovo punto 18.3: requisiti per vegetali di Solanum L. destinati alla piantagione

Il punto 18.3 è sostituito e conferma i requisiti per i vegetali di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, imponendo quarantena e controlli ufficiali. I controlli devono essere sorvegliati dal servizio ufficiale di protezione dei vegetali, svolti in strutture adeguate e su ogni unità di materiale, con esami visivi e test specifici per numerosi organismi nocivi, tra cui Andean potato latent virus, Arracacha virus B oca strain, Potato black ringspot virus, Potato spindle tuber viroid, Potato virus T, Andean potato mottle virus, virus della patata A, M, S, V, X e Y (compresi Yo, Yn e Yc), Potato leaf roll virus, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus e Ralstonia solanacearum. Il materiale non esente deve essere distrutto o trattato per eliminare gli organismi nocivi; gli enti di ricerca che detengono il materiale devono informare il servizio ufficiale competente.

Nuovo punto 18.3.1: requisiti per le sementi di Solanum tuberosum L.

È inserito il punto 18.3.1, che disciplina le sementi di Solanum tuberosum L. diverse dai vegetali di cui al punto 18.4. La constatazione ufficiale richiede che le sementi provengano da vegetali conformi, a seconda dei casi, ai punti 18.1, 18.1.1, 18.2 e 18.3. Inoltre, le sementi devono: a) provenire da zone notoriamente indenni da Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, Ralstonia solanacearum e Potato spindle tuber viroid; oppure b) rispettare specifiche condizioni di produzione in sito, tra cui assenza di sintomi dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo, separazione da altre solanacee e piante ospiti del viroide, misure per evitare contatti contaminanti con personale e oggetti provenienti da altri siti, e uso esclusivo di acqua esente dagli organismi nocivi indicati.

Recepimento, applicazione e comunicazioni degli Stati membri

L’articolo 2 stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 marzo 2018 e applicarle dal 1º aprile 2018. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materiefitosanitàagricolturacircolazione delle sementicontrolli ufficialiprotezione delle piante

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