Cassazione Penale, Ordinanza n. 32137/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per difetto di specificità dei motivi. Ha ribadito che l'inammissibilità ricorre quando manca la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e le censure formulate, con omissione di una critica effettiva e mirata alla motivazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno?
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22 gennaio 2026. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità, poiché riproponevano le medesime doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata e senza individuare specifici vizi della decisione. Anche il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a riproporre questioni già devolute al giudice di appello, da questi esaminate e respinte con motivazione ritenuta congrua e immune da vizi logico-giuridici.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
la mancanza di specificità del motivo ricollega la sanzione dell'inammissibilità
La Corte richiama la norma per affermare che il motivo di ricorso è inammissibile quando non presenta una critica specifica e correlata alle argomentazioni della decisione impugnata.
art. 131-bis c.p.
La disposizione è richiamata quale causa di non punibilità invocata dai ricorrenti; la Corte non ne esamina il merito, dichiarando inammissibile il motivo perché meramente reiterativo di questioni già esaminate in appello.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare doglianze già dedotte in appello e disattese dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi con le relative argomentazioni.
- La specificità del motivo di ricorso per cassazione richiede una correlazione necessaria tra le censure formulate e la motivazione della decisione impugnata; la mera critica apparente, non diretta a individuare specifici vizi della decisione, non assolve la funzione dell'impugnazione.
- È inammissibile il motivo con cui si invochi la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto quando la doglianza riproponga soltanto questioni già devolute al giudice di appello e da questo esaminate e respinte con motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici.
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