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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32137/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per difetto di specificità dei motivi. Ha ribadito che l'inammissibilità ricorre quando manca la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e le censure formulate, con omissione di una critica effettiva e mirata alla motivazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno?

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22 gennaio 2026. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità, poiché riproponevano le medesime doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata e senza individuare specifici vizi della decisione. Anche il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a riproporre questioni già devolute al giudice di appello, da questi esaminate e respinte con motivazione ritenuta congrua e immune da vizi logico-giuridici.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la mancanza di specificità del motivo ricollega la sanzione dell'inammissibilità

    La Corte richiama la norma per affermare che il motivo di ricorso è inammissibile quando non presenta una critica specifica e correlata alle argomentazioni della decisione impugnata.

  • art. 131-bis c.p.

    La disposizione è richiamata quale causa di non punibilità invocata dai ricorrenti; la Corte non ne esamina il merito, dichiarando inammissibile il motivo perché meramente reiterativo di questioni già esaminate in appello.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare doglianze già dedotte in appello e disattese dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi con le relative argomentazioni.
  • La specificità del motivo di ricorso per cassazione richiede una correlazione necessaria tra le censure formulate e la motivazione della decisione impugnata; la mera critica apparente, non diretta a individuare specifici vizi della decisione, non assolve la funzione dell'impugnazione.
  • È inammissibile il motivo con cui si invochi la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto quando la doglianza riproponga soltanto questioni già devolute al giudice di appello e da questo esaminate e respinte con motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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