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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16948/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La contribuente aveva impugnato tre avvisi di accertamento relativi a IRPEF per gli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009, con i quali le era stato imputato, quale socia accomandante di una s.a.s., un maggior reddito di partecipazione ex art. 5 TUIR. L’accertamento traeva origine da un controllo sulla società, che aveva portato a contestare l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da una società cartiera. In primo grado il ricorso era stato respinto, ritenendosi applicabile il raddoppio dei termini di accertamento. In appello la CTR aveva ridotto il recupero in misura corrispondente alla riduzione già riconosciuta alla società in sede di adesione, ma aveva respinto la censura di tardività degli avvisi, affermando che per il raddoppio dei termini rilevava la sola sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, non la sua effettiva presentazione. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione dell’art. 43 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 57 d.P.R. 633/1972, sostenendo che il raddoppio dei termini non potesse operare nei suoi confronti, perché nessuna notizia di reato era stata trasmessa alla Procura nei suoi confronti, e perché, essendo estranea alla gestione societaria, non poteva essere automaticamente attratta dalla posizione penale riferita alla società o ad altri soggetti. Ha inoltre sostenuto che il raddoppio dovesse riguardare solo il soggetto cui è attribuito l’illecito e non anche soggetti estranei al reato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, nella disciplina ratione temporis applicabile, il raddoppio dei termini di accertamento IRPEF e IVA opera in presenza di seri indizi di reato tali da far sorgere l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’esercizio dell’azione penale e dall’esito del procedimento penale. Ha inoltre chiarito che, in caso di società in accomandita semplice, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia nei confronti degli organi societari determina il raddoppio dei termini anche per il reddito imputato per trasparenza ai soci accomandanti. Di conseguenza la CTR aveva correttamente applicato tali principi. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    redditi di partecipazione

    serve a imputare per trasparenza ai soci il reddito della società di persone

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    terzo comma, come modificato dal d.l. n. 223/2006

    i termini ordinari di decadenza per l’accertamento IRPEF sono raddoppiati quando vi siano violazioni che comportano obbligo di denuncia penale per reati tributari

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    secondo comma e capoverso introdotto dal d.l. n. 223/2006

    per l’IVA opera la medesima disciplina del raddoppio dei termini in presenza di obbligo di denuncia penale

  • art. 331 c.p.p.

    l’obbligo di denuncia è il presupposto rilevante per il raddoppio dei termini

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    individua i reati tributari la cui configurabilità può far sorgere l’obbligo di denuncia

  • art. 27 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’irrilevanza dell’estensione del raddoppio a soggetti estranei al reato, ma non accolto dalla Corte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 37, comma 24, d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    ha modificato l’art. 43 d.P.R. 600/1973 introducendo il raddoppio dei termini per i casi con obbligo di denuncia

  • art. 37, comma 25, d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    ha introdotto analoga disciplina all’art. 57 d.P.R. 633/1972

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, il raddoppio dei termini opera quando emergano seri indizi di reato tali da imporre all’amministrazione l’obbligo di denuncia penale, senza che sia necessaria la prova dell’effettiva presentazione della denuncia o dell’avvio dell’azione penale.
  • Il giudice tributario deve verificare in concreto, con una valutazione ex post, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, controllando che l’estensione del termine non sia stata usata in modo pretestuoso.
  • Per le società di persone, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia nei confronti della società o dei suoi organi può produrre effetti anche sugli accertamenti emessi nei confronti dei soci, compresi i soci accomandanti, quando il reddito è imputato per trasparenza.
  • L’eventuale mancata prosecuzione del procedimento penale, l’archiviazione o l’esito assolutorio non escludono il raddoppio dei termini previsto dalla disciplina ratione temporis applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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