Cassazione Penale, Sentenza n. 691/2024 del 09/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'ordinanza del 20/04/2023 del Tribunale di Foggia che aveva rigettato la sospensione dell'ordine di demolizione, emesso in esecuzione della sentenza penale di condanna (14/07/2010) a carico del defunto Antonio Giovanni Palladino. I motivi invocati erano: (i) violazione dell'art. 546 c.p.p. e vizio di motivazione relativo alla formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio del 17/04/1986, alla mancata notificazione del diniego di condono e all'omessa valutazione della plausibilità del riesame amministrativo; (ii) inosservanza degli artt. 35 e 38, comma 4, legge n. 47/1985 e dell'art. 21-bis legge n. 214/1990 sulla notifica del diniego di condono e sull'efficacia di tale diniego; (iii) violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost. per lesione del diritto di difesa, del principio di proporzionalità e della ragionevole durata del procedimento (anche esecutivo), nonché per il legittimo affidamento maturato dagli eredi in relazione al lungo decorso temporale e alla successiva istituzione del Parco Nazionale del Gargano.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le questioni sollevate fossero già state esaminate e dichiarate manifestamente infondate dalla Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 9095 del 28/10/2022, depositata 2023), configurandosi dunque preclusione per giudicato esecutivo. Il Collegio ha osservato che le questioni relative al condono edilizio avrebbero dovuto essere dedotte in sede di cognizione e che, in sede di esecuzione, non possono essere riproposte da soggetti diversi dall'imputato le questioni attinenti allo svolgimento e alla definizione del processo penale. Ha ritenuto irrilevanti, ai fini dell'esecuzione, i vizi di notifica del diniego di condono e l'eventuale decisione amministrativa futura, nonché il richiamo al principio della durata ragionevole del processo, posto che nulla di nuovo veniva prospettato rispetto alla precedente decisione di legittimità. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 a titolo di Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 546 cod. proc. pen.
Invocato dai ricorrenti per censurare il provvedimento di rigetto; la Corte osserva che le questioni dedotte ai sensi di questa norma sono ormai precluse o manifestamente infondate in virtù del precedente giurisprudenziale e che le questioni sul condono dovevano essere trattate in sede di cognizione.
art. 35 legge n. 47/1985
Richiamato con l'art. 38 per le norme sul condono edilizio: i ricorrenti lamentavano omissione di notifica del diniego; la Corte ritiene tale vizio irrilevante in sede esecutiva rispetto al giudicato già formato e alle questioni già decise.
art. 38, comma 4, legge n. 47/1985
Riferimento normativo sulla procedura di condono e sulla comunicazione dei provvedimenti: la Corte evidenzia che eventuali profili amministrativi originari non spostano la preclusione processuale in sede esecutiva.
art. 21-bis legge n. 214/1990
Richiamato dai ricorrenti in tema di condono e notifiche; la Corte ha ritenuto che l'eventuale nullità o vizio di notifica del diniego non siano idonei a sindacare l'ordine di demolizione in esecuzione di sentenza penale già passata in giudicato.
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
I ricorrenti hanno invocato la violazione del diritto ad un equo processo e della durata ragionevole; la Corte ha ritenuto che tali censure non superino la preclusione già formatasi e non giustifichino la rimessione della questione in sede esecutiva.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al diritto alla giustizia e alla ragionevole durata del processo; la Corte ha ritenuto che il richiamo non possa valere a sottrarre la materia alla preclusione derivante dal precedente giudicato esecutivo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'automatismo delle spese e per la possibilità di condannare i ricorrenti al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione per liquidare la somma di euro 3.000,00.
Massime di principio
- In sede di esecuzione penale (incidenti di esecuzione) non sono ammissibili questioni che avrebbero dovuto essere sollevate e decise nella fase di cognizione: le questioni di merito sul condono edilizio vanno dedotte tempestivamente e non possono essere riproposte se già decise con giudicato.
- Il giudicato esecutivo forma una preclusione che impedisce la riproposizione, in sede esecutiva, delle medesime questioni già definitivamente decise dalla Corte di cassazione.
- Terzi o eredi dell'imputato non possono, in sede di esecuzione, sollevare questioni attinenti allo svolgimento e alla definizione del processo penale che avrebbero dovuto essere dedotte dall'imputato stesso durante il giudizio.
- Vizi amministrativi come la mancata notifica di un provvedimento di diniego di condono non sono necessariamente idonei, di per sé, a sospendere o impedire l'esecuzione di un ordine di demolizione emesso in esecuzione di sentenza penale passata in giudicato, soprattutto se la questione è stata o poteva essere decisa in sede di merito.
- Il richiamo alla violazione della ragionevole durata del processo o a profili costituzionali/ CEDU non basta a superare la preclusione del giudicato esecutivo: tali profili devono essere efficacemente e tempestivamente dedotti e non già sollevati tardivamente in sede esecutiva.
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