Cassazione Penale, Sentenza n. 6960/2025 del 19/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la determinazione della durata della prestazione di attivita' non retribuita, denunciando l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. e all'art. 54, comma 2, d.lgs. 28/08/2000, n. 274, che pongono un limite massimo di sei mesi alla durata della prestazione non retribuita; il giudice di merito aveva invece fissato tale prestazione in misura equivalente alla pena sospesa (anni uno e mesi sei).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio espresso dalla Sez. U. n. 23400/2022 secondo cui la durata della prestazione non retribuita e' soggetta al limite di sei mesi previsto dall'art. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. e dall'art. 54, comma 2, d.lgs. n. 274/2000 (e, se inferiore, al limite indicato dall'art. 165, comma 1, cod. pen.). Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., la parte della sentenza impugnata relativa alla durata della prestazione non retribuita e ha rideterminato tale durata in mesi sei.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Endo- processo: disciplina del giudizio abbreviato o dell'accordo per la definizione con patteggiamento; indica la modalita' con cui la sentenza di merito era stata resa (provvedimento emesso ai sensi dell'art. 444).
art. 165 cod. pen.
Regola la sospensione condizionale della pena; la durata della prestazione non retribuita subordinata alla concessione della sospensione deve comunque rispettare il limite eventualmente piu' favorevole previsto dal primo comma dell'art. 165.
art. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen.
Rinvio normativo che, congiuntamente all'art. 54 d.lgs. n. 274/2000, fissa un limite alla durata della prestazione non retribuita a favore della collettivita' (massimo sei mesi), intesa come correttivo per evitare eccessi afflittivi rispetto alla pena sospesa.
art. 54, comma 2, d.lgs. 28/08/2000, n. 274
Stabilisce il limite massimo di durata della prestazione non retribuita a favore della collettivita' (sei mesi) richiamato dall'art. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen.
art. 620, lett. I) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di annullare senza rinvio e di provvedere essa stessa a determinare la misura o la statuizione da correggere; e' stato invocato per fissare direttamente la durata della prestazione in sei mesi.
Sez. U., n. 23400 del 27/01/2022 (precedente giurisprudenziale)
la durata della prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' soggiace al limite di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nonche' a quello, se inferiore, stabilito dall'art. 165, comma primo, cod. pen. in relazione alla misura della pena sospesa
Principio nomofilattico secondo cui il parametro di commisurazione della durata della prestazione non retribuita non puo' tradursi in un eccesso afflittivo rispetto alla pena sospesa; la Corte di legittimita' lo applica per limitare la durata a sei mesi quando il giudice di merito abbia ecceduto.
Massime di principio
- La durata della prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' non puo' eccedere sei mesi in base al combinato disposto di art. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. e art. 54, comma 2, d.lgs. n. 274/2000; se l'art. 165 cod. pen. stabilisce un limite inferiore, prevale quest'ultimo.
- Non e' ammissibile che il giudice determini la durata della prestazione non retribuita in misura pari alla pena sospesa quando tale misura supera il limite legale di sei mesi: la correzione puo' essere disposta in Cassazione.
- La Corte di Cassazione, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, puo' annullare senza rinvio e fissare direttamente la durata corretta della prestazione ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
- Il patteggiamento o la definizione ai sensi dell'art. 444 non esonerano il giudice dall'osservanza dei limiti sostanziali previsti dalla legge per le misure accessorie o sostitutive della pena (come la prestazione non retribuita).
- In casi simili il Pubblico Ministero puo' chiedere l'annullamento limitato della parte difforme della sentenza (ad es. la durata della prestazione) senza impugnare l'intera decisione.
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