Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 236/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. 3687/2026 del 13/01/2026 dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari, comunicato in data 13/01/2026 di diniego della conversione del permesso di soggiorno; - nonché ogni altro atto conseguente e/o presupposto.

Giustizia amministrativa202600627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego, succintamente motivato dalla mancata rientranza nella quota prevista dai flussi d'ingresso. Ha dedotto l'illegittimità del diniego in quanto la domanda di conversione era stata presentata il 18 novembre 2024 e, secondo la disciplina sopravvenuta recata dal decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'art. 24 del d.lgs. 286/1998 non richiede più, ai fini della convertibilità del permesso stagionale, il limite della quota flussi. Il ricorrente ha inoltre documentato un'assunzione a tempo determinato. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del diniego.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso il diniego ai fini del riesame. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che i nuovi e più favorevoli requisiti per la conversione fossero già applicabili al momento della domanda del 18 novembre 2024, anche considerando che il diniego era stato adottato il 13 gennaio 2026. Il provvedimento è stato inoltre ritenuto non adeguatamente motivato, poiché fondato in via assorbente sulla mancata rientranza nella quota flussi senza confrontarsi con la disciplina sopravvenuta. L'Amministrazione è stata invitata a riesaminare la domanda verificando tutti i presupposti di fatto e di diritto necessari alla conversione del permesso stagionale. La trattazione del merito è stata fissata al 4 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e peculiarità della materia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale per la sospensione dell'atto impugnato.

  • art. 24 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Nel testo modificato, non richiede più, ai fini della convertibilità del permesso di soggiorno stagionale, il limite della rientranza nelle quote flussi.

  • art. 1, comma 2, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187

    Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e), numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto [in vigore il 10.12.2024]. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, […]

    La disposizione transitoria è stata interpretata, in sede cautelare, nel senso che i nuovi requisiti più favorevoli per la conversione del permesso stagionale erano già vigenti e applicabili alla domanda presentata il 18 novembre 2024.

  • decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023

    È richiamato quale decreto relativo alla programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025, rilevante per la decorrenza delle disposizioni applicabili all'anno 2025.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la disciplina sopravvenuta elimina un requisito limitativo per la conversione del permesso di soggiorno stagionale e risulta plausibilmente applicabile ratione temporis alla domanda, il giudice può sospendere il diniego fondato esclusivamente sulla precedente disciplina e disporre il riesame amministrativo.
  • Il diniego della conversione di un permesso di soggiorno stagionale non è adeguatamente motivato se si limita a richiamare la mancata rientranza nella quota flussi senza considerare la disciplina normativa sopravvenuta che ha eliminato tale requisito e senza verificare gli ulteriori presupposti sostanziali, tra cui la documentata assunzione lavorativa.
  • La sospensione cautelare di un diniego può essere disposta ai fini del riesame, senza anticipare la decisione definitiva sulla spettanza della conversione, quando occorra all'amministrazione una nuova valutazione completa dei presupposti di fatto e di diritto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.