Cassazione Civile, Ordinanza n. 27708/2025 del 16/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un professionista agiva per il pagamento di compensi professionali asseritamente maturati per incarico conferitogli nel 2002 da un amministratore di una società in accomandita semplice, incarico che avrebbe riguardato la tenuta della contabilità e i connessi adempimenti fiscali. Il Tribunale aveva ritenuto dovuto solo un importo ridotto, reputando non opponibile al professionista una modifica statutaria che prevedeva la gestione congiunta da parte dei soci accomandatari, poi la Corte d'appello aveva accolto l'opposizione della società al decreto ingiuntivo, negando il credito del professionista perché la modifica statutaria risultava iscritta nel registro delle imprese e conosciuta dal professionista, e comunque perché non era stata provata l'effettiva esecuzione delle attività professionali da parte sua, essendo emerso che le prestazioni erano state svolte da altro soggetto. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 342 c.p.c., assumendo che la questione dell'iscrizione della clausola statutaria fosse coperta da giudicato interno; (2) violazione degli artt. 2298 e 2384 c.c., sostenendo che la clausola di amministrazione congiunta non escludesse i poteri rappresentativi verso i terzi e contestando l'accertamento della conoscenza della clausola; (3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., censurando la valutazione delle prove sulla mancata esecuzione delle prestazioni e lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato deposizioni favorevoli al professionista.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché l'appello investiva proprio il tema dell'opponibilità al professionista della modifica statutaria e la verifica della sua iscrizione nel registro delle imprese non era preclusa da un preteso giudicato interno, mancando un capo autonomo definitivamente coperto da giudicato. Ha poi esaminato con priorità il terzo motivo secondo la ragione più liquida, rilevando che la doglianza si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, inammissibile in cassazione, poiché il giudice di merito aveva motivatamente ritenuto più credibili le prove e la documentazione che indicavano lo svolgimento delle attività da parte di altro professionista e non del ricorrente. Una volta respinto il terzo motivo, è stato ritenuto superfluo l'esame del secondo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto. È inoltre presente, nel testo successivo, un autonomo procedimento di correzione di errore materiale che ha corretto l'intestazione della parte resistente e aggiunto la formula di attribuzione delle spese al difensore antistatario, senza incidere sul merito del rigetto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La censura è stata respinta perché la valutazione delle prove e l'attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune risultanze rispetto ad altre rientra nel potere del giudice di merito e non integra, di per sé, violazione della norma.
art. 342 c.p.c.
La doglianza sul giudicato interno è stata ritenuta infondata perché l'appello aveva specificamente investito il punto decisivo dell'opponibilità della modifica statutaria al professionista.
art. 2298 c.c.
La Corte non ha accolto la tesi del ricorrente circa l'irrilevanza verso i terzi della clausola di gestione congiunta; il motivo è stato però assorbito dal rigetto della censura sulla prova dell'attività svolta.
art. 2384 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la persistenza dei poteri rappresentativi; la censura non è stata accolta.
art. 2697 c.c.
La censura è stata respinta perché il ricorrente mirava a sovvertire l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, senza evidenziare un reale errore sull'onere probatorio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stata rilevata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 288 c.p.c.
Nel procedimento successivo è stato utilizzato come base per la correzione dell'errore materiale relativo alle spese e all'intestazione.
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma solo su un capo autonomo della sentenza, cioè su una statuizione minima dotata di propria individualità e autonomia; se il motivo di appello investe anche solo uno degli elementi della statuizione, il giudice può riesaminarla integralmente.
- Quando il giudice di merito decide sulla base di una duplice ratio decidendi, ciascuna idonea a sorreggere autonomamente il decisum, il rigetto della censura contro una sola di esse rende superfluo l'esame delle altre, se queste non sarebbero comunque idonee a determinare la cassazione della sentenza.
- In cassazione non è consentito trasformare censure sull'erronea applicazione dell'onere della prova in una richiesta di nuova e diversa valutazione del materiale istruttorio, poiché l'apprezzamento di credibilità e di maggiore attendibilità di alcune prove rispetto ad altre appartiene al giudice di merito.
- La prova del credito per prestazioni professionali richiede l'allegazione e dimostrazione delle attività concretamente svolte; la mera produzione della parcella, senza specifica prova delle prestazioni, può non essere sufficiente se il giudice di merito ritiene provato che l'attività sia stata svolta da altro soggetto.
- L'errore materiale nell'ordinanza della Corte di cassazione, compresa l'omessa attribuzione delle spese al difensore antistatario tempestivamente richiesta, è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali.
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