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Ordinanza

Ordinanza n. 2524/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto prive di profili di fondatezza le doglianze dell'appellante quanto al fumus boni iuris e ha quindi respinto l'appello cautelare, confermando la reiezione della tutela cautelare pronunciata dal TAR. Le spese del grado sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, di reiezione della domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il privato ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. per la riforma dell'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Il testo non espone il contenuto dell'atto amministrativo originariamente impugnato né specifica le singole doglianze dedotte; riferisce soltanto che l'appellante ha censurato la decisione cautelare e che tali doglianze sono state esaminate dal Consiglio di Stato sotto il profilo del fumus boni iuris.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nell'appello cautelare il giudice di secondo grado procede a una delibazione prima facie e sommaria del fumus boni iuris; quando le doglianze dell'appellante non presentano profili di fondatezza, l'appello cautelare deve essere respinto.
  • La reiezione dell'appello cautelare comporta la conferma della decisione cautelare di primo grado che aveva negato la misura richiesta.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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