Sentenza n. 1706/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - della delibera sottoscritta dal responsabile del procedimento il 17.04.2025, comunicata con nota in data 18 aprile 2025, con cui la ricorrente non è stata ammessa alle agevolazioni previste dalla misura Brevetti+; - della nota in data 27 marzo 2025 con cui sono stati comunicati all'impresa i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis Legge 241/90; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto dalla ricorrente, per il quale la stessa si riserva di proporre motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione alle agevolazioni Brevetti+, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Invitalia ha respinto la domanda di agevolazione presentata nell’ambito del bando Brevetti+, relativo alla valorizzazione economica di una domanda nazionale di brevetto concernente un forno elettrico con quadro comandi remoto. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 6, comma 1, l. n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, sostenendo che Invitalia non avrebbe considerato l’innovatività del prodotto e avrebbe erroneamente preteso dalla ricorrente una specifica individuazione del mercato potenziale. La ricorrente ha inoltre sostenuto di avere chiarito che il mercato principale era quello italiano, mentre l’estensione al mercato europeo ed extraeuropeo era prospettata solo in prospettiva. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e l’eccesso di potere per motivazione carente, insufficiente, illogica e contraddittoria, nonché per contraddittorietà tra atti, lamentando che il diniego fosse generico e stereotipato e che Invitalia avesse valutato diversamente una precedente domanda di agevolazione relativa a un altro brevetto nazionale. Invitalia aveva fondato il rigetto sulla genericità della strategia di valorizzazione, sull’assenza di un’analisi qualitativa e quantitativa del mercato potenziale, sull’insufficiente indicazione dei vantaggi in termini di fatturato e redditività e sulla contraddizione tra la dichiarata riferibilità primaria al mercato italiano e il richiamo a catene e clienti situati in diversi Paesi europei ed extraeuropei.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto infondati congiuntamente i due motivi. Il bando imponeva al partecipante di illustrare le modalità di valorizzazione economica del brevetto, gli obiettivi di valorizzazione e un business plan previsionale; tra i criteri di merito figurava la credibilità della strategia di valorizzazione, considerando il posizionamento di mercato attuale e prospettico. Ne deriva che spettava alla richiedente individuare il segmento di mercato di riferimento e fornire elementi concreti idonei a rendere credibile la strategia, anche in sede di osservazioni al preavviso di rigetto. La ricorrente aveva ammesso che la domanda originaria conteneva indicazioni sintetiche sulla dinamica di mercato e, nelle osservazioni, non aveva prodotto analisi o stime del dimensionamento del mercato potenziale né individuato con precisione il bacino di utenza. I riferimenti a grandi catene, realtà locali e operatori italiani, europei ed extraeuropei erano stati considerati generici e non coerenti con l’indicazione del mercato italiano come mercato principale e con la prospettata applicazione immediata in catene internazionali. Anche le stime di fatturato, relative a 25-30 unità nel primo anno, a un fatturato iniziale di 450.000 euro e a un obiettivo di 3 milioni di euro entro il 2028, erano prive di dati concreti idonei a supportarle. Il giudice ha quindi escluso la presenza di manifesta illogicità, travisamento o abnormità nella valutazione tecnica di Invitalia. Ha respinto anche la censura motivazionale, ritenendo che il preavviso di rigetto e il provvedimento finale indicassero con chiarezza gli elementi fattuali e giuridici posti a fondamento della decisione e consentissero di ricostruire l’iter logico seguito. La diversa valutazione di una precedente domanda relativa a un altro brevetto non dimostrava contraddittorietà, trattandosi di progetti e procedimenti distinti; comunque, un’eventuale precedente erronea ammissione non avrebbe reso illegittima la successiva valutazione. Spese integralmente compensate per la peculiarità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, l. n. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione sotto il profilo dell’asserito difetto di istruttoria; il giudice ha tuttavia ritenuto adeguata la valutazione compiuta dall’ente gestore.
art. 3 l. n. 241/1990
Il giudice ha ritenuto sufficientemente motivati il preavviso di rigetto e il provvedimento finale, poiché esponevano le ragioni fattuali e giuridiche della non ammissione e consentivano di ricostruire l’iter logico della decisione.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito alla richiedente di presentare osservazioni; tali osservazioni non hanno però fornito elementi nuovi e concreti idonei a superare le criticità rilevate.
art. 5, commi 8, 9 e 10, bando Brevetti+ di cui al decreto direttoriale n. 1291 del 6 agosto 2024
Il progetto presentato deve evidenziare le modalità con cui l’impresa intende valorizzare economicamente il brevetto e come i servizi richiesti siano finalizzati al raggiungimento di risultati coerenti con la strategia descritta; la richiesta è corredata dalla sezione relativa agli obiettivi di valorizzazione economica e da un business plan previsionale.
La disciplina della misura pone a carico del richiedente l’onere di descrivere concretamente la strategia di valorizzazione, il mercato di riferimento e le ricadute economiche previste.
art. 8, comma 2, lett. i), bando Brevetti+ di cui al decreto direttoriale n. 1291 del 6 agosto 2024
Credibilità della strategia di valorizzazione economica della domanda di brevetto o del brevetto, in termini di capacità di introduzione d’innovazione e del conseguente accrescimento della competitività dell’impresa o di collocazione del brevetto sul mercato considerando: 1. posizionamento di mercato, attuale e prospettico.
Il criterio consente di valutare discrezionalmente la credibilità della strategia sulla base, tra l’altro, della concreta individuazione e descrizione del posizionamento di mercato attuale e prospettico.
Massime di principio
- Quando un bando di agevolazione richiede la credibilità della strategia di valorizzazione economica di un brevetto, grava sul richiedente l’onere di individuare concretamente il segmento di mercato attuale e prospettico, il bacino di utenza, il dimensionamento del mercato e le ricadute economiche previste.
- La mera descrizione delle caratteristiche innovative del prodotto, accompagnata da riferimenti generici a categorie di clienti, catene commerciali o mercati nazionali e internazionali, non è sufficiente a dimostrare la credibilità della strategia di valorizzazione richiesta dal bando.
- Stime di fatturato e obiettivi di vendita, se non accompagnati da dati, analisi o elementi concreti idonei a supportarli, possono legittimamente essere ritenuti insufficienti nell’ambito della valutazione tecnica di una domanda di agevolazione.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione tecnica dell’ente gestore di una misura agevolativa non può sostituire il merito della valutazione amministrativa e conduce all’annullamento solo in presenza di travisamento dei fatti, manifesta illogicità, abnormità o erroneità evidente.
- La motivazione del diniego di un’agevolazione è sufficiente quando, anche mediante il richiamo alla comunicazione dei motivi ostativi, espone con chiarezza le carenze della domanda e consente di ricostruire l’iter logico seguito dall’amministrazione.
- La diversa valutazione di una precedente domanda di agevolazione relativa a un progetto distinto non determina, di per sé, contraddittorietà dell’azione amministrativa né fonda un diritto all’ammissione, anche qualora la precedente valutazione fosse stata eventualmente erronea.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 221/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 222/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 223/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 224/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 225/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 226/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →