Cassazione Civile, Ordinanza n. 21058/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, titolare di impresa individuale, impugnava un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno d’imposta 2007, fondato su operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria di primo grado rigettava il ricorso e la Commissione tributaria di secondo grado confermava, ritenendo: valida la sottoscrizione dell’ordine di verifica da parte del comandante interinale; irrilevante l’eventuale irregolarità formale dell’ordine di accesso rispetto alla validità dell’avviso; sufficiente la motivazione dell’atto anche per relationem; e rispettato l’art. 42 d.P.R. 600/1973 quanto alla sottoscrizione dell’avviso da parte di un capo area su delega del direttore provinciale. In cassazione il contribuente articolava quattro motivi: (1) nullità dell’avviso per effetto della sentenza costituzionale n. 37/2015, che avrebbe travolto la legittimazione del funzionario firmatario del PVC/accertamento; (2) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 per mancata produzione in giudizio della delega di firma del sottoscrittore dell’avviso; (3) invalidità dell’ordine di verifica per mancata produzione della delega al comandante interinale che lo aveva sottoscritto; (4) erronea valutazione della censura sulla motivazione, poiché non si contestava la motivazione per relationem in sé, ma il difetto di vaglio critico dell’Ufficio sulle risultanze del PVC.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, applicando il principio per cui, quando il contribuente contesta la legittimazione del soggetto non dirigente che ha sottoscritto l’avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare il corretto esercizio del potere producendo la delega, anche in appello, in ossequio al principio di vicinanza della prova. Poiché dalla sentenza impugnata non risultava la produzione della delega e non bastava la sola indicazione che il funzionario avesse firmato "su delega" del direttore provinciale, la sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; se la sottoscrizione è contestata, la delega va dimostrata dall’Amministrazione, anche mediante produzione in giudizio.
art. 20 d.P.R. n. 266/1987
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle nomine dei dirigenti dell’Amministrazione finanziaria, poi incise dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale utilizzata come parametro di legittimità per dedurre violazioni di legge sostanziale.
art. 12 delle Preleggi
Richiamato nel terzo motivo come parametro interpretativo della disciplina sulla validità dell’ordine di verifica e della delega del sottoscrittore.
art. 7 L. n. 212/2000
Richiamato nel quarto motivo in tema di motivazione dell’atto tributario e del suo rapporto con il PVC.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento, incombe sull’Amministrazione l’onere di provare la delega di firma che legittima la sottoscrizione.
- La delega di firma deve essere effettivamente dimostrata in giudizio; non è sufficiente una mera attestazione formale dell’atto che indichi la firma "su delega" del dirigente.
- Il principio di vicinanza della prova opera in materia tributaria per distribuire l’onere probatorio in modo da gravare l’Amministrazione della dimostrazione dei presupposti interni del proprio potere di sottoscrizione.
- L’accoglimento di un motivo fondato su un vizio assorbente della sottoscrizione dell’avviso rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso.
- La contestazione della motivazione dell’avviso va tenuta distinta dalla diversa doglianza sulla legittimazione del sottoscrittore o sulla produzione della delega.
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