Sentenza n. 647/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- pubbl. il 6/03/2023 non impugnata, resa nel procedimento iscritto al nr. -OMISSIS-R.G.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario recante condanna al pagamento di € 15.827,87, oltre accessori, a titolo di rivalutazione dell’indennità integrativa speciale
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario, non opposta e quindi passata in giudicato, con la quale il Ministero della Salute era stato condannato al pagamento di € 15.827,87, oltre accessori, in loro favore. Il titolo era stato notificato all’amministrazione il 27 aprile 2023 e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Poiché l’amministrazione non aveva dato prova dell’adempimento, i ricorrenti hanno chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza dimostrare l’avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza: il titolo proveniva dal giudice ordinario, era passato in giudicato, era stato notificato all’amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni; inoltre, non risultava provato l’adempimento. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero della Salute di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della documentazione attestante l’adempimento. Ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il titolare pro tempore della Direzione Generale delle risorse umane e del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 60 giorni in caso di persistente inerzia. Il commissario può effettuare anche l’allocazione in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. La nomina del commissario non esclude la permanenza della responsabilità e dell’obbligo del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.500, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione fonda la giurisdizione di ottemperanza del giudice amministrativo per ottenere l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, di un obbligo derivante da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale in materia di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 479 c.p.c., come modificato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022
Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 115 c.p.a.
La notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione rileva ai fini dell’attivazione dell’esecuzione nei suoi confronti.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il debitore è una pubblica amministrazione e questa non adempie all’obbligo risultante dal titolo.
- In presenza di un giudicato di condanna al pagamento, della sua notificazione all’amministrazione, del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dell’assenza di prova dell’adempimento, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione l’esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione, anche per compiere le attività contabili e finanziarie necessarie al pagamento.
- L’esaurimento degli stanziamenti o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione; l’organo commissariale deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La nomina e l’insediamento del commissario ad acta non trasferiscono né estinguono l’obbligo dell’amministrazione soccombente, che rimane debitrice e responsabile dell’adempimento.
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