Ordinanza n. 3840/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia degli individuati atti di assegnazione della sede di lavoro nei ruoli civili, in particolare: 1. della nota della Direzione Generale per il Personale Civile prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, con cui si dispone l'assegnazione del ricorrente presso l'Ente individuato in Roma e si respinge la richiesta dello stesso di assegnazione presso una sede prossima alla residenza del proprio nucleo familiare (Doc. 1); 2. del verbale mai conosciuto, richiamato nella determinazione nota della Direzione Generale per il Personale Civile prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, della "Commissione sui transiti" e della relativa determinazione, richiamata nella nota del -OMISSIS-, con cui è stata individuata la sede di Roma (Doc. 1 punto 2); 3. del foglio n. -OMISSIS-del -OMISSIS- dello Stato Maggiore della Marina, mai conosciuto, richiamato nella nota della Direzione Generale per il Personale Civile prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS- impugnata, con il quale sono stati forniti gli elementi per l'individuazione della sede di assegnazione e si è rappresentata l'impossibilità di accogliere la richiesta del ricorrente (doc. 1 punto 3); 4. del decreto (Decreto di transito), del Direttore Generale della Direzione per il Personale Civile adottato, di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare datato -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- quale atto presupposto, nella parte in cui all'art. 4 demanda l'individuazione della sede di assegnazione a un provvedimento successivo e comunque perché non predeterminare criteri che utili a garantire la valutazione delle condizioni di salute del dipendente e il contemperamento tra esigenze organizzative e tutela del diritto alla salute nella scelta della sede di assegnazione; 5. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione del dipendente a una sede di lavoro in Roma, con rigetto della richiesta di assegnazione a una sede prossima alla residenza del nucleo familiare, nonché gli atti presupposti relativi all'individuazione della sede
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Ministero della Difesa lo ha assegnato a una sede in Roma, distante dal luogo di residenza, chiedendo la sospensione cautelare. Ha contestato anche il verbale della Commissione sui transiti, il foglio dello Stato Maggiore della Marina e il decreto di transito, nella parte in cui demandava a un successivo provvedimento l'individuazione della sede senza predeterminare criteri idonei a considerare le condizioni di salute e a contemperare le esigenze organizzative con il diritto alla salute. In particolare, sono state dedotte carenze istruttorie e motivazionali per avere l'Amministrazione applicato il criterio prioritario delle esigenze funzionali e delle carenze organiche senza valutare le documentate e gravi situazioni personali e sanitarie del dipendente, né la raccomandazione della CMO secondo cui erano controindicati i lavori a maggiore impegno fisico e in turnazione. È stato inoltre rappresentato che la distanza della sede avrebbe comportato quotidiani spostamenti, con possibili ripercussioni sulla situazione psicofisica dell'interessato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, nella sommaria cognizione cautelare, il fumus boni iuris. La Circolare applicata dall'Amministrazione, pur ponendo al primo posto le esigenze funzionali della Forza armata e le carenze organiche, impone di considerare le documentate e gravi situazioni personali che possano rendere opportuna l'assegnazione a una sede vicina alla residenza del nucleo familiare, senza limitarle a ipotesi tassative né alle sole condizioni espressamente individuate dall'Amministrazione. Nella scelta della sede deve essere specificamente valutata la condizione sanitaria dell'interessato, anche alla luce degli accertamenti e delle raccomandazioni degli organismi medici militari, considerando la capacità di sostenere l'impegno fisico connesso anche agli spostamenti necessari per raggiungere la sede. Il provvedimento è apparso quindi prima facie viziato da carenze istruttorie e motivazionali, poiché aveva valorizzato la carenza di organico senza considerare la situazione personale e sanitaria documentata. È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora, in quanto l'esecuzione avrebbe imposto la convocazione presso la sede assegnata per la sottoscrizione del contratto individuale e l'assunzione in servizio, con possibile pregiudizio grave e irreparabile. L'istanza cautelare è stata accolta, con sospensione dell'efficacia dell'atto e ordine al Ministero di riesaminare la posizione e adottare una nuova determinazione motivata. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 20 gennaio 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha sospeso l'efficacia dell'atto, disponendo il riesame della posizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
In presenza di dati personali relativi alla salute, il giudice ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
La previsione è richiamata quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, quale fondamento dell'oscuramento disposto.
Massime di principio
- Nell'assegnazione della sede di servizio di un dipendente transitato dai ruoli militari ai ruoli civili, il criterio delle esigenze funzionali dell'amministrazione e delle carenze organiche non esaurisce la valutazione amministrativa: devono essere considerate anche le documentate e gravi situazioni personali che rendano opportuna l'assegnazione a una sede vicina alla residenza del nucleo familiare.
- Le documentate e gravi situazioni personali o sanitarie rilevanti per la scelta della sede non possono essere limitate a ipotesi tassative né alle sole condizioni espressamente tipizzate dall'amministrazione, dovendo essere valutata concretamente ogni situazione che presenti una gravità apprezzabile ai fini dell'assegnazione.
- La valutazione della compatibilità sanitaria della sede deve considerare non soltanto le mansioni da svolgere, ma anche l'impegno fisico e i trasferimenti quotidiani necessari per raggiungere una sede collocata a notevole distanza dalla residenza del dipendente.
- Un provvedimento di assegnazione della sede è viziato da difetto di istruttoria e di motivazione quando valorizza esclusivamente la carenza di organico senza esaminare la documentazione sanitaria e le raccomandazioni degli organismi medici militari relative alla situazione dell'interessato.
- In sede cautelare, il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile può sussistere quando l'esecuzione dell'assegnazione imponga l'assunzione immediata in una sede distante, con possibili ripercussioni sulla situazione psicofisica del dipendente; in tal caso il giudice può sospendere l'atto e ordinare il riesame con nuova determinazione motivata.
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