Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3399/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’annullamento: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione della Regione Sardegna – Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale n. 1356 (prot. uscita n. 26987) del 28 novembre 2022, pubblicata il giorno successivo, recante attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'Allegato A alla predetta determinazione, recante “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - della nota prot. n. 17077 del 29 novembre 2022, con la quale la Regione Sardegna ha comunicato alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'intervenuta adozione della citata determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 e indicato le modalità attraverso le quali le aziende stesse dovranno provvedere al pagamento della quota di ripiano posta a loro carico; - della Nota esplicativa sul Ripiano dispositivi medici 2015-2018 adottata in data 5 agosto 2022 dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute; nonché, in quanto atti che costituiscono il presupposto di quelli sopra indicati: - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022 (doc. 1); - del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022 (doc. 2) - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (doc. 3); - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (doc. 4); - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluse, ove occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pfizer Italia S.r.l. il 19/2/2023: - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 22, recante “elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”; - dell'Allegato A al predetto decreto, recante l'“elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - del documento istruttorio parimenti allegato al predetto decreto; - della nota a mezzo email prot 13779/ASF/ASF/A del 13.12.2022 con la quale il Controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche ha trasmesso l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti; - delle determinazioni dell'ASUR Marche e degli altri Enti del SSR menzionate nel citato documento istruttorio, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, di contenuto allo stato non conosciuto, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano; - oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pfizer Italia S.r.l. il 19/2/2023: - del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 22 recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, co. 9 bis del DL 78/2015” e dei relativi allegati, ossia l'allegato n. 1, recante il payback dovuto per l'anno 2015, l'allegato n. 2, recante il payback dovuto per l'anno 2016, l'allegato n. 3, recante il payback dovuto per l'anno 2017, l'allegato n. 4, recante il payback dovuto per l'anno 2018 e l'allegato n. 5, recante il riepilogo del payback dovuto da ciascuna azienda per tutte le anzidette annualità; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali e dell'ESTAR, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, come previsto dall'art. dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022; - della nota esplicativa sulle modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta; - ove occorra della comunicazione di avvio del procedimento inviata dalla Regione Toscana ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990; - oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pfizer Italia S.r.l. il 29/3/2023: - della Determinazione della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale n. 1 dell'8 febbraio 2023, recante Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto; - dell'Allegato A alla predetta determinazione, recante l' “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - dell'Allegato B alla predetta determinazione, recante l'indicazione del fatturato e del pay back per ogni azienda e ogni anno di riferimento; - dell'Allegato C alla predetta determinazione, recante le modalità per il versamento degli importi richiesti a titolo di pay back; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano ma di contenuto allo stato non conosciuto, tra cui la determinazione dell'ASL di Brindisi D.G. n. 255 del 02/02/2023 e quella dell'ASL LECCE C.S. n. 134 del 03/02/2023, con le quali è stato validato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012; - se ed in quanto di ragione della Determinazione della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale n. 10 del 12 dicembre 2022, recante Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216 e dei relativi allegati; nonché, in quanto atti che costituiscono il presupposto di quelli sopra indicati: - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022 (doc. 1); - del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022 (doc. 2); - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (doc. 3); - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (doc. 4); - della Nota esplicativa sul Ripiano dispositivi medici 2015-2018 adottata in data 5 agosto 2022 dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi inclusa, ove occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022.

Giustizia amministrativa202301878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di attuazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, compresi i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e gli elenchi regionali delle aziende tenute al ripiano

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso principale, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, la nota esplicativa ministeriale e la determinazione della Regione Sardegna. Con motivi aggiunti ha impugnato gli atti regionali di Marche, Toscana e Puglia recanti gli elenchi delle aziende soggette al ripiano e la quantificazione delle somme dovute. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell'art. 9-ter d.l. 78/2015 e degli atti attuativi; difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, inesatto accertamento dei presupposti e irragionevolezza; violazione della partecipazione procedimentale; violazione degli obblighi di trasparenza e conoscibilità dei dati contabili; violazione del d.m. 6 ottobre 2022; illegittimità costituzionale della disciplina legislativa per violazione degli artt. 3, 23, 42, 53 e 113 Cost., dei principi di legalità, riserva di legge, ragionevolezza, proporzionalità, legittimo affidamento e certezza del diritto, nonché dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU e degli artt. 16 e 52 CDFUE; incompatibilità del payback calcolato al lordo dell'IVA con il principio di neutralità dell'IVA; illegittimità dell'accordo Stato-Regioni per fissazione retroattiva dei tetti e consumazione del potere. La ricorrente ha inoltre sostenuto di non dover essere assoggettata al payback perché commercializzerebbe solo farmaci, chiedendo l'acquisizione degli elenchi delle fatture e una verificazione o consulenza tecnica. In una memoria non notificata ha prospettato anche una questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 2, d.l. 95/2025, deducendo una disparità tra imprese che hanno promosso ricorso e imprese che abbiano pagato in forma ridotta.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di estromissione della Conferenza Permanente, poiché era stato impugnato anche un atto da essa emanato. Ha respinto nel merito il ricorso principale quanto agli atti ministeriali e della Conferenza Permanente. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, ha ritenuto non fondate le censure contro il meccanismo del payback: l'obbligo di ripiano e i suoi criteri essenziali erano conoscibili dal 2015; la fissazione nel 2019 dei tetti regionali al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard non ha introdotto ex novo l'obbligo; il payback opera esternamente sui margini patrimoniali complessivi dei fornitori, senza modificare quantità, prezzi o risultati delle gare; non è stata dimostrata un'incidenza eccessiva sugli utili. Ha escluso quindi la violazione dell'affidamento, dell'irretroattività, della concorrenza e dei parametri costituzionali ed eurounitari invocati. Ha invece dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo i motivi aggiunti relativi agli atti regionali di individuazione delle aziende e quantificazione degli importi. Tali atti svolgono attività meramente tecnica, contabile, vincolata e riepilogativa, senza esercizio di potere autoritativo: verificano il fatturato, applicano percentuali predeterminate e impongono il pagamento di un'obbligazione patrimoniale. La controversia appartiene pertanto al giudice ordinario, davanti al quale può essere riproposta ai sensi dell'art. 11 c.p.a. La questione di costituzionalità dell'art. 7 d.l. 95/2025 è stata ritenuta irrilevante, perché la ricorrente non ha dimostrato di essersi avvalsa della facoltà di pagamento ridotto e la norma non risultava applicabile alla decisione. L'istanza istruttoria è stata ritenuta irrilevante, poiché la questione sull'eventuale erronea inclusione di fatture può essere fatta valere davanti al giudice ordinario. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015

    "ripiano dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"

    Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici, il concorso delle imprese al ripiano e la procedura di individuazione delle aziende tenute al pagamento.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015

    "in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale"

    Fissa la percentuale e il criterio matematico di riparto dell'onere tra le aziende fornitrici.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    "l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile"

    Attribuisce alle Regioni il compito attuativo di verificare i dati contabili, individuare le aziende e imporre il pagamento, senza attribuire loro un potere discrezionale.

  • art. 17, comma 1, lettera c), d.l. 98/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e il sistema originario di ripiano dello sforamento.

  • art. 1, comma 131, lettera b), l. 228/2012

    Richiamato tra i fondamenti legislativi della disciplina del payback.

  • art. 8 d.l. 34/2023

    Ha istituito un fondo per le annualità 2015-2018 e previsto una riduzione dell'importo dovuto dalle aziende, disciplina poi modificata dalla Corte costituzionale.

  • sentenza Corte costituzionale n. 139/2024

    Ha esteso a tutte le aziende fornitrici la riduzione al 48% prevista per il pagamento del payback e ha caducato le procedure e i termini originariamente collegati alla limitazione del beneficio.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140/2024

    Ha ritenuto costituzionalmente legittimo, per gli anni 2015-2018, il meccanismo del payback, qualificandolo come contributo solidaristico ragionevole e proporzionato e non lesivo della riserva di legge, dell'affidamento e dell'irretroattività.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione davanti al giudice ordinario della domanda relativa alla parte dichiarata priva di giurisdizione.

  • art. 133 c.p.a.

    Richiamato per chiarire che la controversia sugli atti regionali non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Richiamati in relazione alla censura di mancata comunicazione di avvio del procedimento.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Gli atti regionali adottati ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, con cui vengono individuate le aziende soggette al payback sui dispositivi medici e quantificati gli importi dovuti sulla base di dati contabili e percentuali predeterminate, hanno natura meramente tecnica, vincolata e ricognitiva e non costituiscono esercizio di potere autoritativo.
  • La controversia sulla correttezza del fatturato, sull'inclusione delle fatture, sull'identificazione dell'azienda obbligata o sul quantum del payback regionale riguarda un diritto soggettivo di natura patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando l'atto regionale sia formalmente denominato "provvedimento" o indichi il giudice amministrativo come competente.
  • La disciplina del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non viola, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024 richiamata dal giudice, i principi di riserva di legge, irretroattività e legittimo affidamento, poiché l'obbligo di ripiano e i suoi criteri essenziali erano conoscibili dalle imprese già dal 2015.
  • Il payback incide sulla sfera patrimoniale complessiva del fornitore e non modifica retroattivamente quantità, prezzi o contenuto dei contratti di fornitura; pertanto, non altera di per sé l'esito delle procedure di gara né viola i principi di evidenza pubblica e concorrenza.
  • Una questione di legittimità costituzionale è irrilevante quando la parte non dimostri che la disposizione censurata sia applicabile alla fattispecie concreta e che la controversia non possa essere decisa indipendentemente dalla sua risoluzione.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoQuestione di legittimità costituzionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.