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Ordinanza

Ordinanza n. 625/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio recante prot. n. 1353 del 15 settembre 2025, pratica n. 2025000556, notificato il 10 ottobre 2025, emesso dal Consolato d'Italia di Karachi;

Giustizia amministrativa202514251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio, reiterato all'esito del riesame disposto in sede cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto d'ingresso per motivi di studio emesso dal Consolato d'Italia di Karachi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Una precedente ordinanza aveva disposto il riesame dell'istanza. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha depositato una comunicazione dettagliata dando atto della sopravvenuta istruttoria e dell'avvenuto colloquio consolare, con la quale è stato sostanzialmente rinnovato il diniego. Il ricorrente non ha proposto motivi aggiunti contro il rinnovato diniego, limitandosi a formulare controdeduzioni sulla posizione dell'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la reiterata istanza cautelare. Il Collegio ha rilevato che il diniego era stato sostanzialmente rinnovato all'esito del riesame, sulla base della sopravvenuta istruttoria e del colloquio consolare, ma che tale nuovo atto non era stato specificamente contestato mediante motivi aggiunti. Le deduzioni dell'amministrazione risultavano pertanto, allo stato, incontestate e non emergevano presupposti per concedere la sospensione cautelare. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata differita alla definizione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; l'istanza è stata respinta in ragione dell'assenza di una contestazione specifica del diniego rinnovato all'esito del riesame.

Massime di principio

  • Quando, all'esito di un riesame disposto dal giudice, l'amministrazione rinnova sostanzialmente il provvedimento negativo, il nuovo diniego deve essere specificamente contestato mediante motivi aggiunti affinché possa costituire oggetto di cognizione e di tutela cautelare.
  • La mera formulazione di controdeduzioni nei confronti del nuovo diniego, senza proposizione di motivi aggiunti, non equivale a una rituale impugnazione dell'atto e non consente, allo stato degli atti, di ottenere la sospensione cautelare dei suoi effetti.
  • La sopravvenuta istruttoria e l'avvenuto colloquio consolare possono fondare il rinnovo del diniego all'esito del riesame; in assenza di specifica contestazione processuale, le deduzioni dell'amministrazione restano incontestate nel giudizio cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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