Ordinanza n. 2637/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento - della circolare 29 dicembre 2024, n. 67 (Prot. 16763/2024 - DG-DAG prot. N. 265462) del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari interni - rubricata «Legge di bilancio 2025 - Disposizioni in materia di contributo unificato e di importi spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri»; - della successiva circolare esplicativa n. 2621 del 24 marzo 2025 del Ministero della giustizia; - di ogni altro atto successivo e connesso; nonché, limitatamente alla posizione dell’Avv. Carmine Laurenzano, ricorrente anche in proprio del provvedimento, trasmesso a mezzo pec del 28 maggio 2025 della cancelleria civile del Tribunale di Roma, di rifiuto di iscrizione a ruolo di pignoramento presso terzi, motivato dall’omesso pagamento contributo unificato (circolare Ministero della giustizia 265462.u del 30 dicembre 2024). Atti rifiutati il 27 febbraio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: circolare ministeriale in materia di contributo unificato, successiva circolare esplicativa e, per uno dei ricorrenti, rifiuto di iscrizione a ruolo di un pignoramento presso terzi per omesso pagamento del contributo unificato
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la circolare del Ministero della giustizia del 29 dicembre 2024, la successiva circolare esplicativa del 24 marzo 2025 e gli atti connessi, contestando l'interpretazione ministeriale dell'art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 812, della l. n. 207/2024. Uno dei ricorrenti ha inoltre impugnato il rifiuto della cancelleria civile del Tribunale di Roma di iscrivere a ruolo un pignoramento presso terzi, rifiuto motivato dall'omesso pagamento del contributo unificato in applicazione della circolare ministeriale. Il Ministero ha sollevato eccezioni pregiudiziali, la cui fondatezza non è stata esaminata nell'ordinanza. Il Collegio ha rilevato che la legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. n. 115/2002, presupposto normativo degli atti impugnati, è già stata sottoposta alla Corte costituzionale dalla Corte di cassazione con tre ordinanze di rimessione.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio ai sensi degli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 295 c.p.c., disponendo una sospensione impropria nelle more della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. n. 115/2002. La questione costituzionale è stata ritenuta pregiudiziale anche nel giudizio amministrativo, poiché la norma costituisce il presupposto degli atti impugnati. Il Collegio non ha deciso le eccezioni pregiudiziali né il merito delle censure. Dopo la pubblicazione della decisione della Corte costituzionale, le parti dovranno presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.
Norme richiamate
art. 14, comma 3.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disposizione costituisce il presupposto normativo delle circolari ministeriali e del rifiuto di iscrizione a ruolo impugnati; la sua legittimità costituzionale è oggetto di questioni pendenti davanti alla Corte costituzionale.
art. 1, comma 812, l. 30 dicembre 2024, n. 207
Ha introdotto l'art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002, disposizione la cui applicazione è stata interpretata dalle circolari impugnate.
art. 79, comma 1, c.p.a.
È indicato quale base normativa per la sospensione del giudizio amministrativo.
art. 295 c.p.c.
È richiamato quale ulteriore fondamento della sospensione del giudizio in ragione della pregiudizialità della questione pendente davanti alla Corte costituzionale.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Dopo la decisione della Corte costituzionale, impone alle parti di presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo è ammissibile la sospensione impropria del giudizio, per ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, quando una questione pregiudiziale rilevante per la decisione è già pendente davanti alla Corte costituzionale.
- Quando la legittimità costituzionale della norma che costituisce il presupposto degli atti amministrativi impugnati è già sottoposta alla Corte costituzionale, il giudice amministrativo può sospendere il giudizio nelle more della pronuncia costituzionale, senza esaminare in tale fase le eccezioni pregiudiziali e il merito.
- A seguito della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale che definisce la questione pregiudiziale, le parti devono presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.
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