Cassazione Civile, Sentenza n. 21974/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione (29/3/2019, n. 8764) che aveva rigettato il ricorso per cassazione relativo alla sentenza d'appello che aveva parzialmente accolto la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di Torsello e, in via riconvenzionale, aveva riconosciuto il risarcimento del danno nei confronti della R.B. Lounge nei confronti di Torsello ma non nei confronti del notaio Turco. La ricorrente lamentava errori revocatorî (travisamento e omesso esame) ritenendo che si fosse formato un giudicato interno sulla circostanza dell'impossibilità di ottenere l'autorizzazione amministrativa e che tale giudicato dovesse riverberarsi anche sulla responsabilità del notaio per la redazione incompleta/errata del rogito (mancata trascrizione del contenuto rilevante del contratto). Denuncia altresì omissioni nell'esame di specifici motivi di cassazione (articolati sub A.1, A.2, B.4, B.1, B.5, C.1-C.5) e censura l'applicazione dell'art. 366 n.6 c.p.c. in relazione alla trascrizione del contratto nel ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inrevocazione inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di revocazione (liquidate in euro 8.200,00 in favore del controricorrente Turco). La Corte motiva il rigetto ricordando che la revocazione ex art. 391-bis è ammessa solo per i vizi previsti dall'art. 395, 1° co. n. 4 c.p.c. (errore di fatto) e che le doglienze della ricorrente attengono a valutazioni giuridiche e di merito o a questioni formali (mancata trascrizione ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c.), non riconducibili a un errore di fatto immediato e documentale; inoltre la contestazione dell'esistenza e della portata del giudicato interno non è sindacabile in revocazione ma richiede i rimedi ordinari (cassazione). Per tali ragioni la richiesta di revocazione è stata dichiarata inammissibile.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione; la Corte ricorda che la revocazione è ammessa solo per i vizi indicati nell'art. 395, 1° co. n. 4 c.p.c.
art. 395, 1° co. n. 4 c.p.c.
Individua il vizio rilevante per la revocazione (errore di fatto); la Corte specifica che l'errore deve essere immediato, facilmente rilevabile e documentabile dagli atti, non consistente in una diversa valutazione giuridica o di merito.
art. 366, 1° co. n. 6 c.p.c.
Prevede il requisito formale della trascrizione dell'atto o della parte rilevante quando necessario nel ricorso per cassazione; la mancata trascrizione può comportare l'inammissibilità delle censure nei limiti indicati dalla norma.
art. 360, 1° co. n. 5 c.p.c.
Richiamato a conferma che le censure che impugnano valutazioni di fatto o di diritto rientrano nell'ambito del ricorso per cassazione per vizio di motivazione (art. 360) e non nella revocazione; la Corte distingue tra errore di giudizio (impugnabile con cassazione) ed errore di fatto immediato (revocazione).
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte della ricorrente pari all'importo dovuto per il contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è consentita solo per errori di fatto nei termini dell'art. 395 n.4: l'errore deve essere evidente, documentale e non richiedere complesse argomentazioni interpretative.
- Le contestazioni che mirano a rimettere in discussione valutazioni giuridiche o di merito (compresa l'interpretazione dell'esistenza e della portata di un giudicato) non sono rimediabili in revocazione ma tramite il ricorso per cassazione nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
- Quando si dolga l'omessa o difettosa trascrizione di documenti rilevanti nel ricorso per cassazione, è essenziale inserire integralmente o la parte rilevante dell'atto nel motivo, ai sensi dell'art. 366 n.6 c.p.c., pena l'inammissibilità delle censure.
- Per far valere la responsabilità del notaio in vicende contrattuali occorre dimostrare un chiaro nesso causale e un fatto materiale immediatamente rilevabile (es. omissione documentale o errore formale nel rogito) che abbia direttamente prodotto il danno; semplici disaccordi sull'interpretazione contrattuale o sugli effetti giuridici non bastano per la revocazione.
- Strategia processuale: se il vizio è un fatto documentale evidente (errata trascrizione, documento assente o diverso da quanto allegato), considerare la revocazione; se invece la questione è una valutazione probatoria o interpretativa, utilizzare i rimedi ordinari di impugnazione (cassazione) rispettando i requisiti formali.
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