Cassazione Civile, Ordinanza n. 10018/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta ad accertare che, nei confronti di una cooperativa, fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato fin dall'ottobre 2001 e non solo dal settembre 2002, con orario a tempo pieno, inquadramento al VI livello del CCNL Palestre e Impianti sportivi e mansioni di magazziniere, con conseguente diritto alle differenze retributive. La Corte d'appello aveva accolto parzialmente la domanda, valorizzando il materiale probatorio e ritenendo dimostrata una maggiore ampiezza del rapporto rispetto a quella formalizzata. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe fondato l'anticipazione della data di inizio del rapporto su una deposizione testimoniale e su presunzioni non ammissibili, in assenza di principio di prova scritta; (2) violazione delle stesse norme, perché sarebbe stata accertata anche la prestazione a tempo pieno senza adeguata prova testimoniale e sempre in difetto di principio di prova scritta; (3) violazione degli artt. 61, 115, 116 e 156 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto utilizzabili i conteggi prodotti dal lavoratore e per avere addossato alla cooperativa l'onere di una contestazione specifica, nonostante, secondo la ricorrente, il lavoratore avrebbe dovuto provare la correttezza tecnica e giuridica dei conteggi e la loro riferibilità al corretto periodo lavorativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ricordato che, nel processo del lavoro, il giudice può ammettere prova testimoniale e presuntiva anche oltre i limiti ordinari. Quanto ai conteggi retributivi, la Corte ha osservato che la ricorrente non aveva attaccato la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata soprattutto sulla correttezza e analiticità dei conteggi e sulla mancata contestazione specifica, da parte datoriale, dei loro profili contabili. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2727 c.c.
Richiamato come norma sulle presunzioni semplici, ma la Corte ha escluso che la censura potesse risolversi nella contestazione della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
art. 2729 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha ribadito che la sua applicazione non può essere sindacata in cassazione come mera rivalutazione dei fatti.
art. 2724 n. 1 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità della prova testimoniale in assenza di principio di prova scritta; la Corte non ha accolto tale impostazione, rilevando i poteri istruttori del giudice del lavoro.
art. 115 c.p.c.
La Corte ha precisato che la violazione di tale norma è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o prove legali mal valutate, non quando si contesti l'apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La denuncia del suo mancato rispetto non può essere utilizzata per censurare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove non legali.
art. 1126 c.p.c.
Richiamato nel ricorso, ma senza autonomo rilievo nella decisione, nell'ambito delle doglianze sulla valutazione probatoria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro formale invocato per le censure di violazione di legge, ma non idoneo a trasformare in questioni di diritto le doglianze sulla ricostruzione dei fatti.
art. 421, secondo comma, c.p.c.
Nel rito del lavoro attribuisce al giudice il potere di ammettere prova testimoniale anche oltre i limiti generali previsti dal codice civile.
art. 421 c.p.c.
Richiamato in funzione del potere del giudice del lavoro di superare i limiti ordinari alla prova testimoniale e presuntiva.
art. 2721 c.c.
Indicata nel richiamo ai limiti generali superabili nel processo del lavoro.
art. 61 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sui conteggi, senza che la Corte ne ravvisasse violazione decisiva.
art. 156 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza che la Corte ne ravvisasse una violazione idonea a incidere sulla decisione.
art. 416, terzo comma, c.p.c.
La Corte ha valorizzato il mancato adempimento dell'onere di specifica contestazione da parte del convenuto nel rito del lavoro, in relazione ai conteggi retributivi.
art. 91 c.p.c.
Applicato per regolare le spese secondo soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Indicata come norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare doglianze formalmente qualificate come violazioni di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti, prove illegittimamente assunte d'ufficio o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi liberamente valutabili; non quando si contesti il prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- Nel processo del lavoro il giudice può ammettere prova testimoniale e presuntiva anche oltre i limiti ordinari previsti dal codice civile, salvo le specifiche ipotesi di prova scritta richiesta a pena di nullità.
- Se la decisione di merito fonda il rigetto o l'accoglimento su una specifica ratio relativa alla correttezza tecnica di conteggi o alla mancata contestazione specifica, il ricorso per cassazione deve investire tale ratio in modo diretto e puntuale, altrimenti è inammissibile.
- Nel rito del lavoro la parte convenuta deve contestare in modo specifico, anche sotto il profilo contabile, i conteggi avversari, non essendo sufficienti contestazioni generiche sul diverso periodo lavorativo o sull'orario di lavoro allegato.
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