Cassazione Civile, Ordinanza n. 16005/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla banca. Ha inoltre confermato la condanna della banca alla rifusione delle spese in favore della società creditrice, compensando le spese nei confronti dell'esecutato rimasto contumace.
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Nel corso di un pignoramento presso terzi, il giudice dell'esecuzione aveva assegnato alla società creditrice il credito dell'esecutato verso la banca terzo pignorato, ritenendo operante il meccanismo della ficta confessio per mancata dichiarazione del terzo. La banca propose opposizione agli atti esecutivi sostenendo di avere invece reso la dichiarazione di quantità tramite fax inviato al creditore procedente e da questi ricevuto. Il Tribunale accolse l'opposizione, ritenendo sufficiente la comunicazione fax, benché irrituale, perché pervenuta al destinatario. La società creditrice ricorse per cassazione deducendo: (1) violazione dell'art. 547 c.p.c., perché la dichiarazione del terzo può essere resa solo a mezzo raccomandata o PEC e non via fax; (2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la deposizione del difensore che avrebbe negato la ricezione del fax; (3) violazione dell'art. 548 c.p.c., perché il Tribunale non aveva considerato la mancata comparizione e dichiarazione del terzo all'udienza fissata dal giudice, con conseguente corretta applicazione della ficta confessio.
Norme richiamate
art. 547 c.p.c.
"Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata"
La dichiarazione di quantità del terzo pignorato deve essere resa con le forme tassativamente previste dalla norma; mezzi diversi, come il fax, non sono idonei a produrre l'effetto processuale richiesto e devono considerarsi tamquam non esset.
art. 548 c.p.c.
"Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato... si considera non contestato"
Se la dichiarazione non è validamente resa con le forme di legge, opera il meccanismo della ficta confessio solo all'esito della mancata comparizione o mancata dichiarazione all'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione.
art. 553 c.p.c.
L'ordinanza di assegnazione può essere emessa quando il credito pignorato sia considerato non contestato secondo il meccanismo previsto dall'art. 548 c.p.c.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte, cassata la decisione impugnata, ha deciso nel merito senza rinvio perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.
art. 1176, comma 2, c.c.
La Corte richiama la diligenza qualificata dell'operatore professionale, osservando la grave negligenza della banca nel non comparire dinanzi al giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- La dichiarazione di quantità del terzo pignorato, nel pignoramento presso terzi, è un atto a forma vincolata: può essere validamente effettuata solo nei modi espressamente previsti dall'art. 547 c.p.c., ossia raccomandata o PEC al creditore procedente.
- Una comunicazione resa con modalità diverse da quelle tipizzate dalla legge, pur se eventualmente pervenuta al destinatario, non equivale a dichiarazione processualmente idonea e non impedisce l'applicazione del meccanismo previsto dall'art. 548 c.p.c.
- Nel pignoramento presso terzi, quando la dichiarazione non sia validamente resa, il giudice dell'esecuzione deve fissare una nuova udienza; se il terzo non compare o non dichiara, il credito si considera non contestato ai fini del procedimento e dell'assegnazione.
- Il terzo pignorato, specie se operatore professionale qualificato, deve rispettare con particolare rigore gli adempimenti formali del procedimento esecutivo, non potendo confidare in equipollenti non previsti dalla legge.
- Quando la decisione di merito si fonda su un errore di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Cassazione può cassare senza rinvio e decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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