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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13088/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 07/07/2020 che aveva rideterminato la pena per il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada (guida in stato di ebbrezza con aggravanti), commesso in Concordia sulla Secchia (MO) il 29/10/2016. La ricorrente deduceva violazioni degli artt. 172 e 464 c.p.p., nullità del procedimento per mancata procura speciale del sostituto che chiese il rito abbreviato, e travisamento della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (è decorso il termine massimo di cinque anni dalla consumazione) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Per effetto dell'annullamento sono state revocate le sanzioni amministrative accessorie: la revoca della patente di guida e la confisca della vettura. La Corte ha inoltre disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Modena ai sensi dell'art. 224 cod. strada. La Corte ha precisato che, avendo già efficacia immediata la causa estintiva, non rilevano in questa sede eventuali nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata, e non sono sussistenti i presupposti per una assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies

    Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza; la sentenza riguarda l'applicazione di tale norma con aggravanti specifiche contestate alla ricorrente.

  • art. 172 c.p.p.

    Richiamato come presunta violazione procedurale dal ricorrente; la Corte ha ritenuto irrilevante valutare tale presunta nullità alla luce dell'intervenuta prescrizione.

  • art. 464 c.p.p.

    Richiamato come presunta violazione rilevante dal ricorrente; la Corte ha stabilito che eventuali nullità non ostano all'applicazione immediata della causa estintiva.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata relativamente all'ammissibilità e alla sintesi del ricorso; la Corte si è limitata a osservare che l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità che impediscano la rilevazione d'ufficio della prescrizione.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma che consente l'assoluzione di merito quando risulta evidente l'insussistenza del fatto; la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per pronunciare un'assoluzione di merito.

  • art. 224 cod. strada

    Norma che impone la comunicazione al Prefetto in ordine alle conseguenze amministrative della sentenza; la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza al Prefetto di Modena.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese); Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Principio consolidato secondo cui, se risulta una causa di estinzione del reato, le nullità e i vizi di merito non impediscono la declaratoria immediata della causa estintiva e non possono essere valutati in cassazione con rinvio al giudice di merito.

Massime di principio

  • Se in corso di impugnazione emerge che il reato è estinto per prescrizione (o altra causa estintiva), la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e dichiarare estinto il reato, con immediata efficacia su eventuali sanzioni accessorie.
  • La presenza di una causa estintiva del reato rende ininfluente, ai fini della declaratoria, eventuali nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata: non è necessario rinviare al giudice di merito per le relative valutazioni.
  • Non è automatico ottenere un'assoluzione di merito: l'art. 129 c.p.p. richiede che risulti inequivocabilmente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; in mancanza di ciò la via della prescrizione comporta l'estinzione, non l'assoluzione di merito.
  • Le sanzioni amministrative accessorie dipendono dall'esito del procedimento penale: quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione, le correlate sanzioni amministrative applicate in sede penale (es. revoca patente, confisca) devono essere eliminate.
  • È opportuno verificare tempestivamente i termini di prescrizione decorrenti dalla consumazione del reato: la decorrenza e la durata del termine prescrizionale possono determinare l'estinzione automatica del reato anche durante il procedimento di impugnazione.

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