Circolare numero 64 del 20-05-2014
I piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2014, in applicazione del terzo comma dell’art. 2 della legge in oggetto, devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle allegate tabelle
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2014 le tabelle da utilizzare per il calcolo dei piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione, sulla base della variazione ISTAT 2013 dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari all’1,1%. Sono allegate le istruzioni operative e le tabelle dei coefficienti per la rata mensile costante e per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione dei pagamenti rateali. La circolare spiega anche come applicare correttamente i coefficienti sia per la rateizzazione dell’onere sia per il calcolo dell’importo da versare in unica soluzione quando la dilazione viene interrotta prima dell’estinzione del debito.
Aggiornamento 2014 delle tabelle per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione
Aggiornamento 2014 delle tabelle per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione
La circolare aggiorna per il 2014 i coefficienti da utilizzare per la predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione. L’aggiornamento è effettuato sulla base della variazione media annua dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa al 2013, pari all’1,1%, in continuità con quanto già predisposto per le domande presentate nel 2013 con la circolare n. 79 del 14/05/2013.
Ambito di applicazione
Le indicazioni riguardano le domande di ricongiunzione presentate nel corso del 2014. La circolare precisa che le tabelle allegate alla precedente circolare n. 79/2013 sono state aggiornate per consentire il corretto calcolo degli oneri rateizzati e del debito residuo in caso di interruzione dei pagamenti.
Documentazione allegata
Sono richiamati tre allegati operativi:
- le istruzioni per l’uso corretto delle tabelle (allegato n. 1);
- la tabella I/2014, contenente l’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell’1,1% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità (allegato n. 2);
- la tabella II/2014, contenente i coefficienti per determinare il debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito, sempre al tasso annuo dell’1,1% (allegato n. 3).
Determinazione della rata mensile di ammortamento
Nel caso in cui sia concessa la dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione, la rata mensile si calcola moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente indicato nella tabella I/2014, in corrispondenza del numero di rate mensili concesse per l’ammortamento. La tabella è strutturata per piani da 2 a 120 mensilità.
Determinazione del debito residuo in caso di sospensione delle rate
Quando il versamento rateale venga sospeso prima dell’estinzione del debito, il coefficiente da utilizzare va individuato nella tabella II/2014 in relazione al numero di rate residue che l’assicurato avrebbe ancora dovuto pagare per completare l’operazione di ricongiunzione. Tale numero di rate residue si ottiene sottraendo dalle rate originariamente concesse le mensilità già corrisposte.
L’importo da versare in un’unica soluzione va determinato con riferimento alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente corrispondente al numero di rate residue.
Finalità operativa delle tabelle
Le tabelle forniscono quindi lo strumento tecnico per:
- determinare l’importo della rata mensile costante nei piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione;
- calcolare il debito residuo da saldare qualora la rateazione venga interrotta prima del completamento del piano.
La circolare ha natura essenzialmente operativa e non introduce ulteriori condizioni, limiti o termini diversi da quelli richiamati nei coefficienti e nelle istruzioni di calcolo.
Punti principali
Aggiornamento delle tabelle per il 2014
Le tabelle allegate alla circolare n. 79 del 14/05/2013 vengono aggiornate per le domande di ricongiunzione presentate nel corso del 2014. L’aggiornamento è effettuato in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato per il 2013, pari all’1,1%.
Documentazione allegata
La circolare allega: le istruzioni per il corretto utilizzo delle tabelle (all. 1); la tabella I/2014 per l’ammontare della rata mensile costante posticipata da 2 a 120 mensilità, calcolata al tasso annuo composto dell’1,1% (all. 2); la tabella II/2014 per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito, sempre al tasso annuo dell’1,1% (all. 3).
Calcolo della rata di ammortamento
Nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione, l’importo della rata si ottiene moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente indicato nella tabella I/2014, corrispondente al numero di rate mensili concesse per l’ammortamento.
Calcolo del debito residuo in caso di sospensione
Se i pagamenti rateali vengono sospesi prima dell’estinzione del debito, il coefficiente da utilizzare si ricava dalla tabella II/2014 in corrispondenza del numero di rate che sarebbero ancora dovute per completare la ricongiunzione. Tale numero è dato dalla differenza tra le rate originariamente concesse e le mensilità già corrisposte. L’importo da versare in unica soluzione, riferito alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si ottiene moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente individuato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 19 mag 2014Circolare numero 63 del 19-05-2014
- Circolare · 16 mag 2014Circolare numero 62 del 16-05-2014
- Circolare · 14 mag 2014Circolare numero 61 del 14-05-2014
- Circolare · 12 mag 2014Circolare numero 58 del 12-05-2014
- Circolare · 12 mag 2014Circolare numero 59 del 12-05-2014
- Circolare · 12 mag 2014Circolare numero 60 del 12-05-2014
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →