Circolare numero 62 del 16-05-2014
Premessa 1. Incompatibilita’ specifiche del personale appartenente all’area medica 2. Attività esterne esercitabili e richiesta di autorizzazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative per applicare al personale medico INPS il Regolamento sulle incompatibilità e sulle autorizzazioni allo svolgimento di attività esterne. Vengono richiamate le attività vietate perché in conflitto con le funzioni istituzionali, quelle consentite previa autorizzazione o semplice comunicazione, i casi particolari relativi agli incarichi di CTU in ambito civile e penale e le modalità per presentare le richieste, con le diverse competenze autorizzative in base all’assetto organizzativo del medico interessato.
Indicazioni operative sulle autorizzazioni alle attività esterne del personale dell’Area medica INPS
Indicazioni operative per le attività esterne del personale dell’Area medica INPS
La circolare fornisce le istruzioni applicative del Regolamento INPS in materia di incompatibilità e autorizzazioni per lo svolgimento di attività esterne, con specifico riferimento ai medici dipendenti dell’Istituto. Il documento chiarisce quali incarichi siano preclusi, quali possano essere autorizzati e con quali modalità procedurali, distinguendo anche i casi in cui sia sufficiente la sola comunicazione preventiva.
Ambito di applicazione e principio generale
La disciplina richiamata dalla circolare deriva dalle modifiche al Regolamento approvate con determinazione commissariale n. 19 del 6 marzo 2014 e già illustrate con circolare n. 37 del 24 marzo 2014. Essa si applica anche al personale inquadrato nell’Area medica in forza del richiamo contenuto nell’art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento.
L’art. 5 del Regolamento stabilisce il principio generale di incompatibilità per gli incarichi che:
- generano conflitto di interessi, anche solo potenziale, con le funzioni del dipendente o della struttura di assegnazione;
- sono incompatibili con l’attività istituzionale dell’Amministrazione;
- richiedono un impegno o modalità di svolgimento tali da non consentire un tempestivo e puntuale adempimento dei doveri di ufficio.
Per i medici INPS l’attività professionale esterna è ammessa solo al di fuori dell’orario di servizio e al di fuori delle strutture dell’Istituto.
Incompatibilità specifiche per i medici INPS
La circolare individua alcune attività espressamente precluse ai medici dell’Istituto perché incompatibili con le funzioni istituzionali. In particolare sono vietate:
- la partecipazione a società operanti nel settore sanitario privato;
- lo svolgimento di incarichi presso strutture sanitarie convenzionate con il SSN;
- la partecipazione a società o studi di consulenza giuslavoristica, previdenziale o assistenziale;
- l’attività sanitaria presso Enti di Patronato e Associazioni di categoria di pertinenza INPS.
Attività professionali esterne autorizzabili
Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, l’attività esterna esercitabile deve preferibilmente contribuire all’arricchimento professionale del medico, con un vantaggio anche indiretto per l’Amministrazione. La circolare ribadisce inoltre che gli incarichi devono avere durata determinata o determinabile e comunque non superiore a 12 mesi; sono esclusi i rinnovi automatici e, se necessario, deve essere presentata una nuova istanza.
È consentito lo svolgimento di attività specialistiche che prevedano accertamenti diagnostici clinici non invasivi, compresa l’indicazione delle cure mediche. Rimane invece vietato il rilascio di certificati diretti ad attestare:
- la sussistenza di condizioni morbose ai fini del riconoscimento di prestazioni economiche da parte dello Stato;
- la conseguente compromissione della capacità lavorativa;
- il grado di autonomia personale.
La richiesta di autorizzazione deve essere presentata prima dell’inizio dell’attività e l’autorizzazione viene rilasciata per 12 mesi, fatti salvi i doveri deontologici e le norme del codice civile e penale applicabili alla specificità medica.
Consulenze tecniche d’ufficio: civile e penale
La circolare dedica un passaggio specifico alle attività di CTU.
Per l’iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Giudice in ambito civile, il medico deve richiedere un’autorizzazione annuale all’iscrizione. Una volta ottenuta tale autorizzazione, non è necessaria una nuova autorizzazione preventiva per i singoli giudizi nei quali il medico venga chiamato a svolgere la consulenza, salvo l’obbligo di astensione quando siano coinvolti interessi dell’Istituto.
Se il giudice nomina un CTU non compreso nell’albo del Tribunale, il medico chiamato a svolgere la consulenza deve richiedere la preventiva autorizzazione, poiché in tale ipotesi non esiste un obbligo ad accettare l’incarico e il dipendente può rinunciarvi.
Per le consulenze tecniche d’ufficio in ambito penale, invece, l’art. 359 c.p.p. prevede l’obbligatorietà dell’opera dell’esperto nominato dal Pubblico Ministero. Pertanto non è richiesta la preventiva autorizzazione, ferma restando l’astensione quando siano coinvolti interessi dell’Istituto ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis, del Regolamento.
Resta fermo, in ogni caso, che gli incarichi non soggetti ad autorizzazione devono essere comunque preventivamente comunicati all’Amministrazione ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Regolamento.
Procedura autorizzativa e competenze
Tutte le attività autorizzate sono soggette a monitoraggio da parte della Direzione Centrale Risorse Umane e del Coordinamento generale Medico Legale.
La circolare distingue le competenze autorizzative in base alla collocazione del medico:
- i medici dipendenti in servizio presso le sedi territoriali presentano la richiesta al Direttore Regionale tramite il Direttore di Sede, previa acquisizione del parere motivato del Coordinatore provinciale con funzioni di coordinamento regionale; il provvedimento finale è adottato dal Direttore Regionale, sentita la funzione medico legale referente;
- i medici con funzioni di coordinamento regionale presentano la richiesta al Direttore Regionale, che provvede acquisito il parere del Coordinatore Generale Medico Legale;
- i medici del Coordinamento generale presentano la richiesta al Direttore Centrale Risorse Umane, che decide acquisito il parere del Coordinatore Generale Medico Legale;
- il Coordinatore Generale Medico Legale richiede l’autorizzazione al Direttore Generale per i propri incarichi esterni.
Termini, modelli e comunicazioni interne
L’organo competente deve pronunciarsi nei termini previsti dall’art. 13 del Regolamento, pari a 30 o 45 giorni, nel rispetto dell’art. 53, comma 10, del d.lgs. n. 165/2001.
Per consentire l’adozione dei provvedimenti nei termini, le richieste devono essere presentate con congruo anticipo:
- di regola, almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività;
- 48 ore prima, nel caso dell’incarico di CTU se il medico non è in possesso dell’autorizzazione all’iscrizione all’Albo, secondo l’art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento.
La domanda deve essere compilata sui Modelli 1 e 2 allegati al Regolamento, secondo le modalità ordinarie.
Infine, la circolare dispone che il contenuto venga portato a conoscenza di tutto il personale con le consuete modalità e comunicato anche agli assenti dal servizio per lunghi periodi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a cura delle strutture competenti.
Punti principali
Ambito e principio generale di incompatibilità
La disciplina del Regolamento, richiamata dalla precedente circolare n. 37/2014, si applica anche ai medici dipendenti INPS. È incompatibile lo svolgimento di incarichi che generino conflitto di interessi, anche potenziale, con le funzioni del dipendente o della struttura di assegnazione, nonché con l’attività istituzionale dell’Amministrazione. Sono inoltre vietate le attività che, per impegno o modalità di svolgimento, non consentano un puntuale adempimento dei compiti di ufficio. Per i medici, l’attività professionale esterna è consentita solo fuori dall’orario di servizio e fuori dalle strutture dell’Istituto.
Incompatibilità specifiche dell’Area medica
Per i medici INPS sono espressamente precluse, in quanto incompatibili con le attività istituzionali, la partecipazione a società operanti nel settore sanitario privato, lo svolgimento di incarichi presso strutture sanitarie convenzionate con il SSN, la partecipazione a società o studi di consulenza giuslavoristica, previdenziale e assistenziale. È inoltre considerata incompatibile l’attività sanitaria presso Enti di Patronato e Associazioni di categoria di pertinenza INPS.
Attività esterne consentite e condizioni per l’autorizzazione
L’attività professionale esterna deve, preferibilmente, contribuire all’arricchimento professionale del medico e apportare un vantaggio, anche indiretto, all’Amministrazione. Gli incarichi devono avere durata determinata o determinabile e comunque non superiore a 12 mesi; non sono ammessi rinnovi automatici, per cui in caso di prosecuzione occorre una nuova richiesta. È consentita l’attività specialistica con accertamenti diagnostici clinici non invasivi e indicazione delle cure, ma resta escluso il rilascio di certificati destinati ad attestare condizioni morbose per il riconoscimento di prestazioni economiche o per valutare compromissione della capacità lavorativa o grado di autonomia personale. La richiesta va presentata prima dell’inizio dell’attività e l’autorizzazione è rilasciata per 12 mesi.
Disciplina dei CTU civili e penali
Per l’iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Giudice in ambito civile è necessaria un’autorizzazione annuale all’iscrizione. Ottenuta tale autorizzazione, non occorre una preventiva autorizzazione per i singoli giudizi, salvo l’obbligo di astensione se sono coinvolti interessi dell’Istituto. Se il giudice nomina un CTU non compreso nell’albo del Tribunale, il dipendente nominato deve richiedere l’autorizzazione preventiva, potendo rinunciare all’incarico. In ambito penale, per le consulenze tecniche d’ufficio ex art. 359 c.p.p., non è richiesta l’autorizzazione preventiva perché l’opera dell’esperto nominato dal Pubblico Ministero è obbligatoria; resta però l’obbligo di astensione se vi sono interessi dell’Istituto. In ogni caso, gli incarichi non soggetti ad autorizzazione devono essere preventivamente comunicati all’Amministrazione.
Procedura autorizzativa e termini
Le attività autorizzate sono soggette a monitoraggio da parte della Direzione Centrale Risorse Umane e del Coordinamento generale Medico Legale. Per i medici delle sedi territoriali, la domanda va presentata al Direttore Regionale per il tramite del Direttore di Sede, con parere motivato del Coordinatore provinciale con funzioni di coordinamento regionale; il provvedimento è adottato dal Direttore Regionale, sentita la funzione medico legale referente. I medici con funzioni di coordinamento regionale presentano la richiesta al Direttore Regionale, che provvede sentito il Coordinatore Generale Medico Legale. I medici del Coordinamento generale si rivolgono al Direttore Centrale Risorse Umane, che decide acquisito il parere del Coordinatore Generale Medico Legale. Il Coordinatore Generale Medico Legale richiede al Direttore Generale l’autorizzazione per i propri incarichi esterni. L’organo competente deve pronunciarsi entro i termini dell’art. 13 del Regolamento, pari a 30 o 45 giorni, nel rispetto dell’art. 53, comma 10, del d.lgs. n. 165/2001.
Presentazione delle richieste e adempimenti finali
Le domande devono essere inoltrate in tempo utile, di regola 30 giorni prima dell’inizio dell’attività; per i CTU privi di autorizzazione all’iscrizione all’albo, il termine ordinario è di 48 ore, secondo l’art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento. La richiesta va compilata sui Modelli 1 e 2 allegati al Regolamento, secondo le ordinarie modalità. La circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale con le consuete modalità e comunicata agli assenti di lunga durata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
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