Circolare numero 58 del 12-05-2014
Premessa 1. Eventi alluvionali che hanno colpito i territori della provincia di Modena 2. Eventi atmosferici che hanno colpito i territori della regione Veneto 3. Periodo contributivo oggetto di sospensione 4. Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo: proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la proroga fino al 31 ottobre 2014 della sospensione dei termini contributivi per i soggetti colpiti dall’alluvione in provincia di Modena, estende le medesime misure ai territori del Veneto interessati dagli eventi atmosferici del 30 gennaio-18 febbraio 2014 e disciplina le modalità operative per la presentazione delle domande e per le diverse gestioni previdenziali coinvolte. Inoltre, richiama la proroga biennale del termine di restituzione dei finanziamenti contratti dai soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012 in Emilia-Romagna e aree limitrofe.
Sospensione contributiva per l’alluvione di Modena, estensione al Veneto e proroga per i finanziamenti del sisma 2012
Sospensione contributiva per l’alluvione di Modena, estensione al Veneto e proroga per i finanziamenti del sisma 2012
La circolare disciplina la proroga e l’estensione delle misure di sospensione dei termini contributivi connesse a eventi calamitosi del 2014, nonché una specifica proroga dei termini di restituzione di finanziamenti legati al sisma del 2012. Il documento richiama inoltre le modalità operative di presentazione delle istanze, i controlli dell’Istituto e le principali scadenze interessate.
Eventi alluvionali nella provincia di Modena
In relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il 17 e 19 gennaio 2014 nella provincia di Modena, dichiarati in stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2014, la legge di conversione del D.L. n. 4/2014 ha differito al 31 ottobre 2014 il termine finale della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi.
Per i soggetti residenti o con sede operativa nelle frazioni di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello della città di Modena, l’accesso al beneficio è subordinato a specifica richiesta e alla dichiarazione di inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell’azienda e dei terreni agricoli. È inoltre prevista la successiva verifica del Comune circa il nesso di causalità tra evento e dichiarazione del contribuente.
Resta fermo quanto già indicato dalla circolare n. 26 del 14 febbraio 2014 sulle modalità di sospensione.
Estensione ai territori della Regione Veneto
L’articolo 3, comma 1-bis, del D.L. n. 4/2014, convertito dalla legge n. 50/2014, estende le stesse disposizioni ai territori colpiti dagli eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 nella Regione Veneto, elencati nell’allegato 1-bis della legge, a condizione che sia dichiarato lo stato di emergenza entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge.
La deliberazione dell’11 aprile 2014 ha dichiarato lo stato di emergenza e l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 165 del 24 aprile 2014 ha confermato i territori individuati nell’allegato 1-bis.
Per la fruizione della sospensione contributiva, persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche devono:
- avere residenza o sede operativa al 30 gennaio 2014 nei territori dei comuni indicati nell’allegato 1-bis;
- essere regolarmente iscritti alle gestioni previdenziali con inizio attività antecedente al 30 gennaio 2014;
- essere operanti nelle zone colpite.
Anche in questo caso, il beneficio è subordinato a richiesta del contribuente con dichiarazione di inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell’azienda o dei terreni agricoli, e alla verifica del Comune sul nesso di causalità.
Domanda e gestione operativa della sospensione
Per i soggetti colpiti dagli eventi del Veneto, la domanda per ottenere la sospensione dei termini contributivi deve essere presentata secondo le consuete modalità alla sede INPS competente, utilizzando l’allegato 3.
La sospensione è estesa anche:
- ai soggetti tenuti al versamento della contribuzione IVS presso le Gestioni ex Enpals;
- alle aziende agricole assuntrici di manodopera e ai lavoratori autonomi agricoli, per i quali è previsto l’invio dell’istanza telematica tramite i servizi agricoli del sito INPS.
Per le Gestioni ex Enpals, nella domanda occorre indicare nel campo “Matricola Inps ex Enpals” il codice gruppo identificativo dell’impresa e il codice dell’attività di impresa; se le attività sono più di una, vanno indicati tutti i relativi codici.
La sede INPS che riceve la domanda deve trasmetterne copia al Polo PALS, competente per la gestione della sospensione della contribuzione IVS relativa alle Gestioni ex Enpals. Per il settore agricolo, le domande sono acquisite tramite la funzione “Gestione Richieste di Sospensione Versamento” in ambiente EAP, opzione 26 del menu “gestione lavoratori agricoli”.
La circolare precisa inoltre che:
- può essere presentata una unica domanda anche se riferita a più gestioni;
- l’INPS verifica la sussistenza dei requisiti;
- i contributi indebitamente sospesi vengono recuperati con applicazione del regime sanzionatorio ordinario;
- non è previsto il rimborso di quanto già versato.
Periodo contributivo sospeso e principali scadenze
La sospensione riguarda i contributi con scadenza legale di versamento compresa tra il 30 gennaio 2014 e il 31 ottobre 2014.
La circolare elenca, in particolare, le scadenze interessate per diverse categorie, tra cui:
- aziende con dipendenti e contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti;
- aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica;
- artigiani e commercianti, con riferimento alle rate sul minimale e ai versamenti della contribuzione eccedente;
- liberi professionisti tenuti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, per saldo 2013 e primo acconto 2014;
- committenti tenuti alla contribuzione Gestione separata;
- lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare;
- aziende agricole assuntrici di manodopera, con sospensione anche della presentazione dei DMAG per competenza dal 4° trimestre 2013 al 3° trimestre 2014;
- datori di lavoro domestico.
Per i datori di lavoro domestico sono sospesi anche i contributi relativi alle lettere di accoglimento INPS con pagamento entro 30 giorni, e le sedi interessate devono sospendere la campagna di “avviso bonario silenti” avviata a marzo 2014.
Per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, le sedi che abbiano già acquisito la sospensione devono procedere a revoca e nuova acquisizione secondo il messaggio n. 3549 del 28 febbraio 2013, per includere le rate in scadenza fino al 31 ottobre 2014.
Proroga biennale per i finanziamenti connessi al sisma del 2012
La circolare richiama infine l’art. 3-bis del D.L. n. 4/2014 per i soggetti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.
Per i finanziamenti contratti ai sensi delle norme richiamate, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensiva della rata non corrisposta al 31 dicembre 2013, può essere differita per un periodo non superiore a due anni rispetto alla scadenza originaria.
La proroga:
- richiede la modifica dei contratti di finanziamento;
- comporta la connessa rimodulazione dei piani di ammortamento;
- non è ulteriormente prorogabile;
- è ammessa solo se non si producono sovracompensazioni dei danni subiti, secondo le indicazioni comunitarie.
Punti principali
Proroga della sospensione per l’alluvione di Modena
Per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 nella provincia di Modena, la sospensione dei versamenti e degli adempimenti contributivi è prorogata al 31 ottobre 2014. La misura riguarda anche i soggetti residenti o aventi sede operativa nelle frazioni di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello, con possibilità di accesso al beneficio subordinata a richiesta del contribuente e a dichiarazione di inagibilità, anche temporanea, di abitazione, studio, azienda e terreni agricoli, con verifica del Comune del nesso causale.
Estensione al Veneto degli effetti della sospensione contributiva
Le medesime disposizioni sono estese ai territori della Regione Veneto colpiti dagli eventi atmosferici tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro i termini previsti dalla legge. Per accedere alla sospensione, i soggetti devono avere residenza o sede operativa al 30 gennaio 2014 nei comuni indicati, risultare regolarmente iscritti alle gestioni previdenziali con attività iniziata prima di tale data ed essere operanti nelle zone colpite.
Domanda, procedure e gestioni interessate
Per usufruire della sospensione contributiva è necessario presentare apposita domanda alla sede INPS competente, secondo le modalità ordinarie, utilizzando l’allegato 3; per le aziende agricole assuntrici di manodopera e i lavoratori autonomi agricoli è previsto l’invio telematico tramite i servizi per l’agricoltura. È possibile presentare un’unica domanda anche se riferita a più gestioni. Per le Gestioni ex Enpals, nella domanda vanno indicati il codice gruppo dell’impresa e il codice attività; la sede INPS trasmette poi la pratica al Polo PALS competente.
Periodo di sospensione e scadenze contributive coinvolte
La sospensione riguarda i contributi con scadenza legale di versamento compresa tra il 30 gennaio 2014 e il 31 ottobre 2014. La circolare elenca le principali scadenze sospese per aziende con dipendenti, artigiani e commercianti, gestione separata, lavoratori agricoli autonomi, aziende agricole assuntrici di manodopera e datori di lavoro domestico. Sono sospese anche le posizioni dei datori di lavoro domestico che abbiano ricevuto la lettera di accoglimento con termine di pagamento entro 30 giorni, nonché la campagna di "avviso bonario silenti" avviata a marzo 2014.
Controlli, recuperi e regole operative
L’INPS verifica la sussistenza dei requisiti e recupera gli eventuali contributi indebitamente sospesi applicando il regime sanzionatorio ordinario. Non è previsto rimborso per quanto già versato. Restano valide le modalità di sospensione, i codici e le istruzioni già richiamati dalla circolare n. 26 del 14 febbraio 2014, salvo successive indicazioni.
Proroga dei finanziamenti per il sisma del 2012
Per i finanziamenti contratti ai sensi delle norme richiamate per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la restituzione della quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensiva della rata non corrisposta al 31 dicembre 2013, può essere differita fino a un massimo di due anni. La proroga richiede la modifica dei contratti e la rimodulazione dei piani di ammortamento, non è ulteriormente prorogabile e opera solo se non si determinano sovracompensazioni dei danni secondo le indicazioni comunitarie.
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