Circolare numero 63 del 19-05-2014
Premessa Requisiti del lavoratore Eventuali modifiche normative sopravvenute Procedure di liquidazione Modalità di calcolo della prestazione Accesso alla prestazione con età inferiore a 62 anni Pagamento della prestazione Determinazione della contribuzione figurativa correlata Codifica aziendale. Modalità di compilazione del flusso UNIEMENS, ListaPosPA Istruzioni operative per il conguaglio della tassa di ingresso della mobilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni amministrative e operative per l’applicazione dell’art. 4 della legge n. 92/2012 ai lavoratori iscritti alle Casse Pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici, precisando ambito di applicazione, requisiti, modalità di liquidazione, calcolo della prestazione e contribuzione figurativa correlata. Sono richiamate le regole sugli effetti di eventuali modifiche normative, sul trattamento economico durante l’esodo, sulla riduzione della pensione anticipata per accesso prima dei 62 anni e sugli adempimenti Uniemens-ListaPosPA e di conguaglio della tassa di ingresso alla mobilità.
Indicazioni operative sull’art. 4 L. 92/2012 per i dipendenti iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici
Art. 4 L. 92/2012 per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici
La circolare fornisce le istruzioni amministrative e operative per l’applicazione dell’art. 4 della legge n. 92/2012 ai lavoratori iscritti alle Casse Pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici. Il documento chiarisce l’ambito soggettivo di applicazione, i requisiti di accesso alla prestazione, le regole di calcolo e pagamento, nonché gli adempimenti contributivi e dichiarativi connessi alla procedura di esodo.
Ambito di applicazione
L’INPS ricorda che, in base all’art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 92/2012, le disposizioni della legge non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 fino all’adozione del provvedimento di armonizzazione previsto dalla norma. La disciplina dell’art. 4, invece, si applica ai dipendenti di aziende e amministrazioni non rientranti nel citato elenco, anche se iscritti alle Casse Pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici, come nel caso di ex amministrazioni pubbliche privatizzate in cui sia stato mantenuto il regime previdenziale preesistente.
La circolare precisa che restano ferme le istruzioni già fornite con la circolare n. 119 del 1° agosto 2013 e con il messaggio Hermes n. 17768 del 5 novembre 2013, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel nuovo documento.
Requisiti del lavoratore
La prestazione ex art. 4, commi da 1 a 7-ter, è riconoscibile agli iscritti alle Casse Pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici che raggiungono i requisiti minimi contributivi e anagrafici previsti dalla normativa vigente, tenendo conto degli adeguamenti alla speranza di vita. Tali requisiti devono essere sufficienti a consentire il conseguimento del diritto a pensione entro il periodo massimo di fruizione della prestazione.
A tal fine viene richiamata la circolare n. 37 del 14 marzo 2012, che riepiloga la disciplina in materia di pensione di vecchiaia e anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento all’art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.
Modifiche normative sopravvenute
La pensione viene liquidata al termine del periodo di esodo sulla base della normativa vigente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Se sopravvengono modifiche che aumentano i requisiti di accesso alla pensione, oppure un incremento della speranza di vita superiore a quello previsto dalla tabella tecnica allegata al D.L. n. 201/2011, la prestazione continua a essere erogata per il periodo ulteriore necessario al raggiungimento dei nuovi requisiti.
Resta comunque fermo il limite massimo di 48 mesi a carico del datore di lavoro esodante, con conseguente possibilità di rimodulazione dell’importo della garanzia fideiussoria.
Liquidazione e decorrenza
La prestazione è corrisposta su richiesta del datore di lavoro con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. La sede INPS competente per la Gestione Dipendenti Pubblici verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e determina l’importo da erogare.
La circolare segnala che, per quanto riguarda la disponibilità delle procedure informatiche necessarie alla liquidazione e alla gestione della prestazione, seguiranno successive comunicazioni.
Modalità di calcolo della prestazione
L’importo della prestazione coincide con il trattamento pensionistico che sarebbe spettato al lavoratore al momento dell’accesso all’esodo, secondo le regole vigenti, con esclusione della contribuzione figurativa correlata che resta a carico del datore di lavoro per il periodo di esodo.
Nel calcolo devono essere considerati anche eventuali benefici pensionistici previsti da specifiche disposizioni, come:
- maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto da soggetti con invalidità superiore al 74%;
- benefici amianto;
- altri benefici espressamente previsti da norme speciali.
Sull’importo della prestazione:
- non si applica la perequazione automatica;
- non spettano gli assegni per il nucleo familiare;
- non possono essere effettuate trattenute per oneri, come cessioni del quinto dello stipendio o mutui.
Per riscatti e ricongiunzioni, il pagamento deve essere integralmente effettuato prima dell’accesso alla prestazione.
La prestazione non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta secondo le regole ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa correlata versata durante il periodo di erogazione della prestazione.
Riduzione per accesso alla pensione anticipata prima dei 62 anni
Per i soggetti iscritti anteriormente al 1° gennaio 1996 che accedono alla pensione anticipata con età inferiore a 62 anni, l’art. 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011 prevede una riduzione della quota di pensione calcolata col sistema retributivo pari a:
- 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni;
- 2 punti percentuali per ogni ulteriore anno di anticipo oltre i primi due anni.
Poiché la prestazione ex art. 4 deve corrispondere all’importo del trattamento pensionistico spettante in base alle norme vigenti, essa subisce la medesima riduzione, valutata con riferimento all’età anagrafica del lavoratore al momento di accesso alla prestazione. Se alla data di decorrenza della pensione anticipata il lavoratore ha già compiuto 62 anni, la riduzione non si applica.
La circolare richiama inoltre il comma 2-quater dell’art. 6 del D.L. n. 216/2011, come modificato e integrato da successive disposizioni, evidenziando che la non applicazione della riduzione per i soggetti che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017 vale solo se l’anzianità deriva esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi espressamente elencati dalla norma. La contribuzione figurativa correlata accreditata per il periodo di esodo non è utile per evitare la riduzione.
Pagamento della prestazione
Il pagamento avviene con la procedura ordinaria di pagamento delle pensioni. La prestazione è liquidata per 13 mensilità in rate mensili anticipate, con esigibilità dal primo giorno bancabile di ciascun mese, anche per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici.
Contribuzione figurativa correlata
Durante il periodo di erogazione della prestazione il datore di lavoro versa, a totale suo carico, la contribuzione figurativa correlata, utile sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione.
Per la determinazione della retribuzione media mensile di riferimento, la circolare adotta un criterio analogo a quello previsto per l’ASpI: si prende la retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi due anni, comprensiva di elementi continuativi, non continuativi e mensilità aggiuntive, la si divide per il numero di settimane di contribuzione e la si moltiplica per 4,33.
Le somme da versare si calcolano applicando l’aliquota di finanziamento della gestione pensionistica cui il lavoratore è iscritto. Per il 2014, le aliquote indicate sono:
- 32,65% per gli iscritti alle gestioni CPDEL, CPI e CPS;
- 33% per gli iscritti alla gestione CTPS.
Per la generalità degli assicurati con contribuzione obbligatoria al 31 dicembre 1995, la contribuzione correlata si calcola sull’imponibile di riferimento; per gli assicurati privi di contribuzione obbligatoria alla stessa data, il calcolo avviene sull’imponibile di riferimento entro il massimale annuo di 100.123,00 euro per il 2014.
Il versamento è dovuto per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi per la pensione. Nel periodo di esodo è dovuta la sola contribuzione pensionistica.
In caso di morte del lavoratore, poiché la prestazione non è reversibile, l’obbligo contributivo si estingue e l’INPS restituisce al datore di lavoro l’eventuale eccedenza di contribuzione figurativa correlata versata in anticipo.
Codifica aziendale e flusso Uniemens-ListaPosPA
Dopo l’accettazione della fideiussione, oppure dopo il versamento della provvista in un’unica soluzione, la sede INPS competente per la procedura autorizzativa di esodo richiede l’apertura di una posizione contributiva dedicata alla Gestione Dipendenti Pubblici.
L’azienda autorizzata deve:
- valorizzare nell’elemento V1 relativo all’ultimo periodo utile precedente la cessazione il valore 47, corrispondente a "Cessazione per esodo legge n.92/2012";
- utilizzare esclusivamente i codici fiscali e progressivi che identificano in modo univoco la posizione contributiva dedicata alla procedura di esodo;
- utilizzare tali codici anche per identificare l’ente di appartenenza e la sede di servizio.
Per ciascun lavoratore ammesso alla procedura, nella ListaPosPA devono essere valorizzati i codici specifici previsti dalla circolare:
- codice 39, "Lavoratore in esodo ex art.4 legge n.92/2012", per l’ammissione alla procedura;
- codice 60, "Lavoratore in esodo ex art.4 legge n.92/2012", durante il periodo di erogazione della prestazione.
Devono inoltre essere indicati il valore di riferimento sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l’importo della contribuzione da versare. Eventuali arretrati relativi al rapporto di lavoro devono essere denunciati con le consuete modalità previste per il personale cessato.
Conguaglio della tassa di ingresso della mobilità
Per il recupero delle somme pagate ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991, richiamato dal comma 7-ter dell’art. 4 della legge n. 92/2012 per gli accordi sindacali conclusi nell’ambito delle procedure ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, l’eventuale conguaglio della tassa di ingresso della mobilità deve essere esposto nel flusso Uniemens secondo le istruzioni già fornite dalla circolare n. 119/2013, paragrafo 15.
Punti principali
Ambito di applicazione e destinatari
Le disposizioni della legge n. 92/2012 non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 fino all’emanazione del provvedimento di armonizzazione previsto dall’art. 1, comma 8, della stessa legge. La disciplina dell’art. 4 è invece applicabile ai dipendenti di aziende e amministrazioni non rientranti nel citato elenco, anche se iscritti alle casse pensionistiche della Gestione Dipendenti Pubblici, come nel caso di enti privatizzati con mantenimento del regime previdenziale preesistente. La circolare richiama inoltre la precedente circolare n. 119 del 1° agosto 2013 e il messaggio Hermes n. 17768 del 5 novembre 2013 per quanto non espressamente disciplinato.
Requisiti per l’accesso alla prestazione
La prestazione ex art. 4, commi da 1 a 7-ter, si applica agli iscritti alle Casse Pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici che maturano i requisiti minimi anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, adeguati agli incrementi di speranza di vita, utili per il conseguimento della pensione entro il periodo massimo di fruizione della prestazione. Viene richiamata la circolare n. 37 del 14 marzo 2012 per il quadro dei requisiti di pensione di vecchiaia e anticipata in vigore dal 1° gennaio 2012.
Effetti di modifiche normative sopravvenute
La pensione viene liquidata al termine del periodo di esodo in base alla normativa vigente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Se intervengono modifiche che innalzano i requisiti di accesso o un incremento della speranza di vita superiore a quello previsto, la prestazione continua fino al raggiungimento del nuovo requisito, restando fermo il limite massimo di 48 mesi a carico del datore di lavoro esodante e con eventuale rimodulazione della garanzia fideiussoria.
Liquidazione e decorrenza della prestazione
La prestazione è erogata su richiesta del datore di lavoro con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. La sede INPS competente per la Gestione Dipendenti Pubblici verifica la sussistenza dei requisiti di legge e determina l’importo da erogare. La circolare segnala che le procedure informatiche per liquidazione e gestione saranno oggetto di successive comunicazioni.
Determinazione dell’importo della prestazione
L’importo della prestazione corrisponde al trattamento pensionistico che sarebbe spettato al lavoratore al momento di accesso all’esodo, secondo le regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che resta a carico del datore di lavoro per il periodo di esodo. Devono essere considerati anche eventuali benefici pensionistici previsti da norme specifiche, come maggiorazioni per invalidità superiore al 74% o benefici amianto. Sull’importo non si applica perequazione automatica, non spettano assegni per il nucleo familiare e non possono essere effettuate trattenute per oneri come cessioni del quinto o mutui. Riscatti e ricongiunzioni devono essere integralmente pagati prima dell’accesso alla prestazione. La prestazione non è reversibile; in caso di decesso, ai superstiti spetta la pensione indiretta secondo le regole ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa correlata versata nel periodo di erogazione.
Riduzione della pensione per accesso prima dei 62 anni
Per i soggetti iscritti anteriormente al 1° gennaio 1996 che accedono alla pensione anticipata con età inferiore a 62 anni, la quota retributiva del trattamento pensionistico subisce una riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni e del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo oltre i due anni. Poiché la prestazione ex art. 4 è pari all’importo del trattamento pensionistico spettante secondo le norme vigenti, essa risente di tale riduzione, valutata con riferimento all’età anagrafica al momento di accesso alla prestazione. La riduzione non si applica se alla decorrenza della pensione anticipata il lavoratore ha già compiuto 62 anni. La circolare precisa inoltre che, per evitare la riduzione nei casi previsti dal comma 2-quater dell’art. 6 del D.L. n. 216/2011, conta solo la contribuzione effettiva indicata dalla norma, non la contribuzione figurativa correlata accreditata per il periodo di esodo.
Pagamento della prestazione
Il pagamento avviene con la procedura ordinaria di pagamento delle pensioni. La prestazione è corrisposta per 13 mensilità, in rate mensili anticipate, con esigibilità fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese, anche per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici.
Contribuzione figurativa correlata
Per tutto il periodo tra cessazione del rapporto e maturazione dei requisiti minimi per la pensione, il datore di lavoro versa a proprio carico la contribuzione figurativa correlata, utile sia per il diritto sia per la misura della pensione. La retribuzione media mensile di riferimento si determina, in analogia con l’ASpI, sulla base della retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi due anni, comprensiva di elementi continuativi, non continuativi e mensilità aggiuntive, divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. Le somme da versare si calcolano applicando l’aliquota di finanziamento della gestione pensionistica di iscrizione; per il 2014, l’aliquota è pari al 32,65% per CPDEL, CPI e CPS e al 33% per CTPS. Per gli assicurati con contribuzione obbligatoria al 31 dicembre 1995 il calcolo avviene sull’imponibile di riferimento; per chi ne è privo, l’imponibile è considerato entro il massimale annuo di 100.123,00 euro per il 2014. In caso di decesso del lavoratore, l’obbligo contributivo si estingue e l’INPS restituisce al datore di lavoro l’eventuale eccedenza versata anticipatamente.
Adempimenti Uniemens-ListaPosPA e codifiche aziendali
Dopo l’accettazione della fideiussione o il versamento della provvista in unica soluzione, la sede INPS competente richiede l’apertura di una posizione contributiva dedicata alla procedura di esodo per la Gestione Dipendenti Pubblici. L’azienda autorizzata deve indicare, nell’ultimo periodo utile antecedente la cessazione, il codice V1 con valore 47 "Cessazione per esodo legge n.92/2012". Per la contribuzione correlata devono essere utilizzati esclusivamente i codici fiscali e progressivi che identificano univocamente la posizione dedicata, da usare anche per identificare ente di appartenenza e sede di servizio. Nella ListaPosPA devono essere valorizzati i codici specifici per il lavoratore in esodo: codice 39 per l’ammissione alla procedura e codice 60 durante il periodo di erogazione della prestazione. Non devono essere valorizzati alcuni elementi non richiesti; devono invece essere indicati il valore di riferimento su cui calcolare la contribuzione correlata e l’importo della contribuzione da versare. Eventuali arretrati del rapporto di lavoro vanno denunciati con le consuete modalità previste per il personale cessato.
Conguaglio della tassa di ingresso della mobilità
Per il recupero delle somme pagate ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991, richiamato dal comma 7-ter dell’art. 4 della legge n. 92/2012 per gli accordi sindacali conclusi nell’ambito delle procedure ex art. 4 e 24 della legge n. 223/1991, l’eventuale conguaglio della tassa di ingresso della mobilità deve essere indicato nel flusso Uniemens secondo le istruzioni già fornite dalla circolare n. 119/2013, paragrafo 15.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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