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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16238/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso contro la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Bari. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ritenendo equa tale somma perché il ricorso è stato proposto per ragioni non più consentite dalla legge.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata per il reato ascritto. Nel ricorso il difensore ha dedotto violazione di legge per omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena. La Corte rileva tuttavia che le doglianze, formulate in modo generico, non rientrano nei casi tassativi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attengono alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, cioè il patteggiamento oggetto della sentenza impugnata

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli casi tassativamente previsti, relativi a specifiche violazioni di legge

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato in negativo come disciplina generale derogata dalla norma speciale sui ricorsi avverso il patteggiamento

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito un controllo esteso alla motivazione sulla quantificazione della pena se la doglianza non rientra nelle ipotesi tassative.
  • Le censure devono essere specifiche e riconducibili alle violazioni tipizzate dalla legge speciale; doglianze generiche o riferite a profili non contemplati determinano l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ritenuto equo, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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