Sentenza del 29/02/2016 n. 14 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Accertamento - Denuncia penale per reati di cui al D.Lgs 74/2000 - Utilizzo strumentale - Raddoppio dei termini - Non si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa denuncia penale non è stata considerata sufficiente a determinare il raddoppio dei termini di accertamento, poiché meramente strumentale e priva di concreta capacità di apportare nuovi elementi all'Amministrazione finanziaria. Ne consegue l'inapplicabilità del raddoppio e l'illegittimità dell'accertamento se emesso oltre il termine ordinario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'utilizzo di una denuncia per un reato previsto dal D.Lgs. 74/2000 (nel testo fornito è indicato D.Lgs. 74/2004) come presupposto per il raddoppio dei termini di accertamento. La denuncia era stata presentata dopo una precedente denuncia per fatti analoghi, già archiviata, e non appariva idonea a garantire l'acquisizione di nuovi elementi dall'indagine penale. Per questo è stata ritenuta strumentale e pretestuosa.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La denuncia di un reato tributario può assumere rilievo ai fini del raddoppio dei termini solo quando sia effettiva e non strumentale, nonché concretamente idonea a consentire l'acquisizione di nuovi elementi derivanti dall'indagine penale.
Norme sul raddoppio dei termini di accertamento
Il raddoppio non opera automaticamente per il solo fatto della presentazione di una denuncia penale. Una denuncia tardiva, pretestuosa o priva di effettiva rilevanza investigativa non può essere utilizzata per estendere i termini ordinari di accertamento.
Massime di principio
- La mera presentazione di una denuncia penale non è sufficiente, da sola, a legittimare il raddoppio dei termini di accertamento.
- La denuncia deve riferirsi a fatti concretamente riconducibili a un reato tributario e deve essere idonea a produrre effettivi sviluppi investigativi o nuovi elementi probatori.
- Quando una denuncia segue una precedente denuncia archiviata e non evidenzia fatti o elementi nuovi, può essere qualificata come strumentale e non produrre il raddoppio dei termini.
- In caso di accertamento notificato oltre il termine ordinario, il contribuente può contestare il raddoppio verificando la tempestività, la concretezza e la non pretestuosità della denuncia penale.
- La validità dell'accertamento deve essere valutata anche alla luce della disciplina applicabile ratione temporis e degli eventuali requisiti formali e sostanziali richiesti dalla normativa vigente.
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