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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20805/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la rideterminazione della quota A, calcolata con sistema retributivo, della pensione di anzianità spettante da una certa data a un iscritto alla cassa professionale dei ragionieri e periti commerciali. La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile, per il calcolo della quota A, una disciplina unitaria corrispondente all'art. 49 della delibera della Cassa del 28 giugno 1997, applicando il coefficiente di neutralizzazione previsto dal regolamento di esecuzione del 1 gennaio 2004, ma escludendo sia il massimale pensionistico previsto dalla delibera del 1997 sia il contributo di solidarietà previsto dal regolamento del 2004. La Cassa ha proposto ricorso principale deducendo violazione dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335/1995 per il mancato riconoscimento del massimale pensionistico; il secondo motivo, relativo al contributo di solidarietà, è stato poi rinunciato. Il pensionato ha proposto ricorso incidentale sostenendo, da un lato, che la quota A dovesse essere calcolata sulla base dei criteri vigenti tempo per tempo durante il periodo utile alla sua maturazione e, dall'altro, che non dovesse applicarsi il coefficiente di neutralizzazione, denunciando violazione dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 e di altre disposizioni del d. lgs. n. 289/2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della Cassa sia il ricorso incidentale del pensionato. Ha ritenuto infondato il motivo della Cassa sul massimale pensionistico, richiamando un orientamento consolidato secondo cui l'introduzione del massimale viola il principio del pro-rata ed esula dai poteri riconosciuti alla Cassa dall'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 nel testo applicabile ratione temporis. Ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il secondo motivo della Cassa, perché rinunciato. Ha poi rigettato i due motivi incidentali, affermando che per il calcolo della quota A si applica un unico regime, quello vigente al momento della maturazione del diritto a pensione, e che il coefficiente di neutralizzazione introdotto dalla Cassa non è soggetto al principio del pro-rata ed è legittimo, in quanto inserito in modo non irragionevole nella modifica dell'accesso alla pensione di anzianità. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    Nel testo applicabile ratione temporis, prima delle modifiche della l. n. 296/2006, consente interventi della cassa che non comprendono l'introduzione del massimale pensionistico, perché questa misura viola il principio del pro-rata; nello stesso contesto è ritenuto compatibile il coefficiente di neutralizzazione.

  • art. 2 d. lgs. n. 509/1994

    Richiamato dal ricorrente principale in relazione al contributo di solidarietà, ma il motivo è stato rinunciato e quindi non esaminato nel merito.

  • art. 2, comma 2, d. lgs. n. 289/2002

    Invocato dal ricorrente incidentale per contestare il coefficiente di neutralizzazione, ma il motivo è stato rigettato.

  • art. 44 d. lgs. n. 289/2002

    Invocato dal ricorrente incidentale nel contestare il coefficiente di neutralizzazione, senza accoglimento.

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    Richiamato solo per delimitare temporalmente il regime applicabile; la decisione precisa che il testo dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 va considerato nella formulazione anteriore a tale modifica.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    In conseguenza del rigetto di entrambi i ricorsi, è stata affermata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di pensioni erogate da casse professionali, l'introduzione di un massimale pensionistico non può essere ricondotta ai poteri di modifica del sistema consentiti dall'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, nel testo applicabile ratione temporis, quando ciò determini violazione del principio del pro-rata.
  • Per il calcolo della quota retributiva di pensione maturata secondo regole previgenti, si applica un unico regime di calcolo, individuato in quello vigente al momento in cui matura il diritto alla pensione, e non una successione di criteri diversi lungo il periodo di anzianità utile.
  • Il coefficiente di neutralizzazione introdotto da una cassa professionale per la pensione di anzianità può essere legittimo e non soggetto al principio del pro-rata, ove inserito in modo non irragionevole in una riforma dell'accesso alla prestazione che renda compatibile il pensionamento con la prosecuzione dell'attività professionale.
  • La rinuncia a un motivo di ricorso determina la sopravvenuta carenza di interesse e ne comporta l'inammissibilità.
  • In caso di rigetto reciproco dei ricorsi, è legittima la compensazione delle spese di legittimità per soccombenza reciproca e può disporsi l'ulteriore contributo unificato per entrambe le parti ricorrenti.

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