Cassazione Penale, Sentenza n. 9578/2025 del 10/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di proscioglimento resa dal Giudice monocratico del Tribunale di Bergamo, che aveva prosciolto l'imputato ex art.131-bis cod. pen. per i reati di falsificazione/uso di documento (artt. 477, 482 c.p.). Il Procuratore generale contestava: 1) l'irritualità procedurale della pronuncia, poiché il giudice aveva deciso su richiesta del pubblico ministero prima dell'esercizio dell'azione penale e senza fissare udienza, violando gli artt.129, 469 e 529 c.p.p. e la giurisprudenza di Sezioni Unite (n. 12283/2005); 2) la valutazione sulla particolare tenuità del fatto, ritenuta dal PG non corretta perché la patente contraffatta era idonea a ingannare la pubblica fede e l'imputato stava guidando senza patente creando pericolo per la pubblica incolumità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo decisivo il primo motivo relativo alla nullità procedurale. Ha qualificato la pronuncia del giudice monocratico come emessa "de plano" durante le indagini, senza contraddittorio e prima dell'esercizio dell'azione penale, e quindi affetta da nullità di ordine generale ai sensi dell'art.178, lett. b) e c) c.p.p., richiamando le Sezioni Unite n.12283/2005. Perciò la sentenza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati rimessi al Procuratore della Repubblica di Bergamo per il prosieguo del procedimento (anziché restituirli al Tribunale, data la mancata esercitazione dell'azione penale).
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'art.129 come norma che impone al giudice di decidere nel contraddittorio e che non consente una pronuncia "de plano" nella fase delle indagini; non attribuisce un potere autonomo di giudizio prima dell'esercizio dell'azione penale.
Sezioni Unite n. 12283 del 25/01/2005 (De Rosa)
Principio richiamato: l'art.129 non può essere utilizzato durante le indagini preliminari; la pronuncia assolutoria senza previa fissazione dell'udienza o senza contraddittorio è nulla di ordine generale.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto; nella fattispecie il Tribunale lo aveva applicato, ma la Corte ha ritenuto che la modalità procedurale con cui è stato adottato il provvedimento fosse illegittima.
art. 178, lett. b) e c) cod. proc. pen.
La pronuncia è stata dichiarata affetta da nullità di ordine generale in quanto non resa nel contraddittorio delle parti e fuori dalla sede procedurale prevista.
art. 407-bis cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che la fase delle indagini può concludersi soltanto con l'esercizio dell'azione penale o con la richiesta di archiviazione; non essendosi verificato ciò, la decisione giudiziaria non poteva legittimamente sostituire tali momenti.
art. 411, comma 1-bis cod. proc. pen.
Se l'archiviazione è fondata sulla particolare tenuità del fatto, è previsto il contraddittorio anche con l'indagato; la Corte sottolinea che analoghe garanzie sarebbero richieste prima di decisioni in materia di tenuità.
art. 415-bis, comma 3 cod. proc. pen.
Richiama le tutele offerte all'indagato dopo la notifica della conclusione delle indagini, che non possono essere bypassate da una pronuncia resa fuori dalla sede processuale competente.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto il Procuratore generale legittimato ad impugnare avendo interesse non solo al profilo di rito ma anche alla questione di merito (an) posta dalla decisione impugnata.
artt. 425, 469, 529, 530, 531 cod. proc. pen.
Richiamati come norme che regolano gli esiti liberatori nelle varie fasi e gradi del processo; la Corte osserva che l'art.129 non soppianta le procedure specifiche previste da queste norme.
Massime di principio
- Non è ammissibile che un giudice emetta una pronuncia prosciogliente "de plano" durante la fase delle indagini: decisioni che incidono sulla responsabilità dell'indagato richiedono sempre il contraddittorio e la corretta collocazione procedimentale.
- L'art.129 c.p.p. non conferisce al giudice un potere autonomo di decidere al di fuori delle forme e fasi previste dal codice; la sua operatività presuppone l'esercizio dell'azione penale e il contraddittorio.
- Se si ritiene che il fatto sia di particolare tenuità già in fase di indagine, la via corretta è la richiesta di archiviazione con il necessario contraddittorio ex art.411, comma 1-bis; non la pronuncia di proscioglimento fuori sede procedurale.
- La pronuncia illegittima adottata prima dell'esercizio dell'azione penale è nullità di ordine generale (art.178) e comporta annullamento senza rinvio quando non sia intervenuto esercizio dell'azione penale, con rimessione degli atti al pubblico ministero per il prosieguo.
- La tutela dei diritti di difesa (notifica della conclusione delle indagini, possibilità di sollecitare atti, contraddittorio) è imprescindibile e la loro compressione rende la decisione nulla.
- In casi analoghi il rimedio ordinario della Corte è l'annullamento senza rinvio e la restituzione degli atti al pubblico ministero quando la pronuncia sia intervenuta prima dell'esercizio dell'azione penale, per preservare la corretta sequenza procedurale.
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