Cassazione Civile, Ordinanza n. 22044/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso, prendendo atto della transazione della lite e dell’adesione del curatore del fallimento. Ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, in quanto la declaratoria di estinzione del giudizio esclude il presupposto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia traeva origine dal rigetto, da parte del tribunale fallimentare, dell’opposizione proposta da una società avverso il decreto di esecutività dello stato passivo di un fallimento, decreto che aveva respinto la domanda di rivendica di capi di abbigliamento, tessuti e accessori indicati nel ricorso ex artt. 93 e 103 l.fall. La società soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a nove motivi contro il decreto del tribunale. Nel corso del giudizio di legittimità, però, veniva depositata istanza di rinuncia agli atti sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente, con contestuale dichiarazione di avvenuta transazione della lite e adesione del curatore fallimentare. La Corte prendeva atto della rinuncia e della transazione, rilevando che ciò determinava l’estinzione del processo e la compensazione delle spese secondo gli accordi intervenuti tra le parti.
Norme richiamate
artt. 93 e 103 l.fall.
Richiamati come base normativa della domanda di rivendica proposta in sede di accertamento del passivo e dell’opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnante non vittorioso.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, interviene rinuncia al ricorso accompagnata da adesione della controparte e risulta la transazione della lite, il processo deve essere dichiarato estinto.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso esclude l’obbligo di versare l’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché manca una parte impugnante non vittoriosa.
- In presenza di accordo transattivo tra le parti, la Corte può disporre la compensazione delle spese secondo quanto concordato dagli interessati.
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