Cassazione Penale, Sentenza n. 24703/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli, in riforma parziale della decisione resa in primo grado a seguito di giudizio abbreviato, aveva assolto due imputati dal tentato omicidio loro contestato, mantenuto la responsabilità per il porto in luogo pubblico di una mazza da baseball ex art. 4 l. n. 110/1975, dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sul capo relativo alle lesioni aggravate nei confronti di un terzo imputato e rideterminato le pene. Secondo la ricostruzione dei fatti, uno degli imputati aveva accoltellato la persona offesa al torace all’uscita di una discoteca, dopo un iniziale alterco iniziato all’interno del locale per un comportamento provocatorio e per futili motivi; gli altri due avevano partecipato all’aggressione, colpendo la vittima con una mazza da baseball e con pugni e calci. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) contestava, con riferimento al tentato omicidio, la conferma dell’aggravante dei futili motivi, lamentando che la Corte territoriale non avesse adeguatamente verificato l’antefatto e la reale natura dello stimolo che aveva determinato la reazione; 2) deduceva difetto di motivazione sul giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti, ritenuto ingiustificato rispetto alla richiesta difensiva di prevalenza; 3) censurava la dosimetria della pena per il tentato omicidio e per la continuazione, nonché, per uno degli imputati, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, ritenuta immotivata rispetto al trattamento riservato a un coimputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi, reputando infondati i motivi dedotti. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse ricostruito compiutamente l’antefatto della aggressione, individuando con certezza la provocazione iniziale proveniente dall’imputato, e che fosse corretta la configurazione dell’aggravante dei futili motivi, valutata secondo il criterio oggettivo della sproporzione e quello soggettivo del pretesto per lo sfogo violento. Ha inoltre giudicato sufficiente la motivazione sul bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza, valorizzando gravità della condotta e assenza di giustificazione. Quanto alla pena, ha ritenuto congrua la riduzione per il tentativo e giustificato l’aumento per continuazione alla luce della gravità del fatto e della personalità violenta dell’agente. Infine, ha escluso il vizio motivazionale sulla sospensione condizionale, osservando che per uno degli imputati la pena era comunque superiore al limite legale di concedibilità e che, in presenza di precedenti penali gravi e recenti, il diniego poteva essere anche implicitamente motivato. Ai ricorrenti è stata infine posta a carico la rifusione delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai vizi rilevanti, non potendo la Cassazione rivalutare il fatto o sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito.
art. 606 c.p.p.
Le doglianze sulla pena e sulla motivazione devono essere formulate nei limiti del vizio denunciabile in cassazione; non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa valutazione del merito.
art. 4 legge n. 110 del 1975
Integra la contravvenzione di porto in luogo pubblico di arma o oggetto atto ad offendere, qui riferita alla mazza da baseball utilizzata nell’aggressione.
art. 442 c.p.p.
La sentenza di primo grado era stata pronunciata all’esito di giudizio abbreviato.
art. 133 c.p.
La dosimetria della pena può essere motivata facendo riferimento alla gravità del danno causato alla persona offesa e alle modalità del fatto.
art. 163 c.p.
La sospensione condizionale della pena non è concedibile quando la pena inflitta supera il limite edittale previsto dalla norma.
art. 164 c.p.
Il beneficio è escluso per chi abbia riportato precedenti condanne a pena detentiva per delitto o versi in altre ipotesi ostative previste dalla disposizione.
art. 110 c.p.
Richiamato per la contestazione in concorso del reato di porto in luogo pubblico dell’arma/oggetto atto a offendere.
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione sia mancante, manifestamente illogica, contraddittoria o incompatibile con atti specificamente indicati; non è consentita la rivalutazione del materiale probatorio né la sostituzione di una diversa ricostruzione dei fatti ritenuta più plausibile.
- L’aggravante dei futili motivi richiede un accertamento bifasico: occorre individuare con precisione il movente, verificare la sproporzione oggettiva tra motivo e reato e apprezzare, sul piano soggettivo, se tale sproporzione esprima un impulso assolutamente ingiustificato, tale da rendere il motivo un mero pretesto dell’azione violenta.
- Quando il movente risulti incerto o non emergano elementi contrari alla ricostruzione accolta dal giudice di merito, la doglianza difensiva non può risolversi in una richiesta di nuova lettura del fatto, inammissibile in cassazione.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti, compresa la scelta dell’equivalenza anziché della prevalenza, costituisce valutazione discrezionale di merito sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza assoluta di motivazione.
- La determinazione della pena per il reato tentato può essere sorretta da motivazione che valorizzi la gravità dell’offesa e il danno concretamente prodotto, purché la riduzione applicata si mantenga coerente con i criteri dell’art. 133 c.p.
- L’aumento di pena per la continuazione può essere giustificato con riferimento alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato, ove tali elementi rendano non arbitraria la quantificazione adottata.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena non richiede una motivazione espressa quando il beneficio non sia comunque concedibile per legge; inoltre, la presenza di precedenti penali ostativi consente una motivazione anche implicita del rigetto del beneficio.
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