Cassazione Civile, Ordinanza n. 06259/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia rituale al ricorso, rilevando che l'atto depositato era controfirmato dal difensore della società assicurativa e quindi conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c. Conseguentemente, la Corte ha escluso la condanna alle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c. e ha precisato che non era dovuto il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un automobilista chiese il risarcimento dei danni asseritamente subiti in un sinistro stradale avvenuto nell'aprile 2021, deducendo che il motociclo di proprietà di un altro soggetto, provenendo da una via privata, si fosse immesso imprudentemente nella circolazione urtando la sua vettura. Il giudice di pace rigettò la domanda per difetto di prova dell'evento. In appello, il tribunale riformò la decisione, ritenendo provato sia il sinistro sia le conseguenze dannose, ma accolse la domanda risarcitoria solo nei confronti del proprietario del motociclo, escludendo la compagnia assicuratrice per difetto di copertura assicurativa del veicolo del danneggiato. Il soccombente propose ricorso per cassazione con cinque motivi, ma prima dell'udienza depositò atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dalla difesa della compagnia assicurativa.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso è valida perché depositata prima dell'udienza e controfirmata dalla parte intimata costituita tramite il proprio difensore.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
non si fa luogo a condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità
In presenza di rinuncia rituale al ricorso, la Corte può non pronunciare la condanna alle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta ritualmente e prima della decisione, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Ai fini della ritualità della rinuncia è necessario che l'atto sia sottoscritto anche dalla controparte costituita, quando richiesto dalla disciplina processuale applicabile.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia può escludere sia la condanna alle spese del giudizio di cassazione sia il raddoppio del contributo unificato.
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