Cassazione Civile, Ordinanza n. 33579/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione di un esercizio di bed and breakfast. Il cessionario ha dedotto che il cedente, dopo il trasferimento dell'attività, aveva avviato nel medesimo edificio un'attività corrispondente, in violazione del divieto di concorrenza previsto dall'art. 2557 c.c., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. La Corte d'appello ha accolto il gravame del cessionario e ha ritenuto sussistente la violazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha contestato l'applicabilità dell'art. 2557 c.c., sostenendo che l'attività svolta non avesse natura imprenditoriale; con il secondo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulla prova, sostenendo che l'attività imputatagli riguardasse l'affitto di case vacanza e non un B&B, e che la cessione di ramo d'azienda presupponesse l'esistenza di una seconda unità operativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la qualificazione dell'attività come imprenditoriale era già stata effettuata dal giudice di primo grado e non era stata impugnata, formando così giudicato interno; di conseguenza, non poteva più essere rimessa in discussione né con il primo motivo né con il secondo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha aggiunto che i fatti dedotti non erano stati ignorati dalla Corte d'appello, ma solo valutati diversamente, sicché la censura mirava impropriamente a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2557 c.c.
Il divieto di concorrenza post-cessione è ritenuto applicabile solo in presenza di un'attività imprenditoriale; nel caso concreto la sua operatività non poteva più essere contestata perché la natura imprenditoriale dell'attività era coperta da giudicato interno.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando i fatti siano stati esaminati dal giudice di merito e la censura miri soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 91 c.p.c.
La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica di un fatto accertata dal giudice di primo grado e non impugnata si consolida in giudicato interno e non può essere rimessa in discussione in cassazione.
- Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando mira a una rivalutazione del merito o delle prove, e non denuncia l'effettivo omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura sull'apprezzamento dei fatti in una richiesta di nuovo scrutinio del materiale probatorio.
- Nel caso di inammissibilità del ricorso, il soccombente è condannato alle spese e può essere tenuto all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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