Cassazione Penale, Sentenza n. 7717/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore, accertando che il Giudice dell'esecuzione ha violato il principio del ne bis in idem procedendo nuovamente su identica materia già decisa. La Corte ha quindi annullato senza rinvio il provvedimento impugnato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Taranto che, accogliendo l'incidente di esecuzione proposto dal condannato, ha rideterminato la pena (in anni 5 mesi 4) in seguito alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990. Il Procuratore ha denunciato la violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che la stessa Corte d'appello di Lecce si era già pronunciata sulla rideterminazione della pena con precedente ordinanza n. 249/2019 del 27/11/2019, rendendo pertanto illegittima una nuova decisione sul medesimo oggetto.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73 comma 1
citato come norma dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale n. 40/2019
la declaratoria di incostituzionalità ha inciso sulla misura edittale prevista (riduzione della pena minima), da cui è derivata la richiesta di rideterminazione della pena per il condannato
Sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 23/01/2019
declarata l'incostituzionalità dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nella parte in cui prevedeva la pena minima di otto anni invece di sei
ha reso possibile la rideterminazione della pena inflitta al condannato sulla base della nuova valutazione della pena edittale
Art. 12 preleggi, secondo comma
citato nel testo come necessario referente dell'interpretazione logico-sistematica
il principio del ne bis in idem è principio generale dell'ordinamento da cui il giudice non può prescindere
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (citazioni: Sez. 1, n. 1285/2009; Sez. 1, n. 34625/2013; Sez. Un., 28 giugno 2005, n. 34655; Sez. 1, 21 aprile 2006, n. 19787; Sez. 2, 18 aprile 2008, n. 21035)
varie pronunce richiamate a conferma del principio del divieto del bis in idem
la giurisprudenza consolidata definisce il perimetro del "medesimo fatto" in termini di corrispondenza storico-naturalistica e degli elementi costitutivi del reato, con riferimento a tempo, luogo e persona; in presenza di identità, il divieto impedisce la reiterazione di procedimenti o provvedimenti
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem vale anche nel procedimento di esecuzione: non si possono adottare più provvedimenti su identica regiudicanda (stesso fatto, medesimi elementi costitutivi, stesse circostanze di tempo, luogo e persona).
- La pubblica accusa ha interesse a proporre ricorso quando un provvedimento giurisdizionale viola un principio generale dell'ordinamento, anche se l'eventuale annullamento non le procurerebbe un vantaggio personale immediato: l'interesse è di ordine pubblico e di razionalità del processo.
- Se una precedente pronuncia sull'incidente di esecuzione ha già rideterminato la pena per effetto di una modifica normativa o di una sentenza costituzionale, una nuova rideterminazione sul medesimo oggetto costituisce violazione del ne bis in idem, salvo che emergano elementi nuovi e differenti sul piano fattuale o giuridico.
- In presenza di violazione del divieto di bis in idem, la Corte di Cassazione tende ad annullare il provvedimento impugnato senza rinvio quando la ripetizione del giudizio è evidente e non sono richiesti ulteriori accertamenti.
- Per valutare la legittimità di una nuova decisione su materia già trattata, verificare sempre: identità storica del fatto, coincidenza degli elementi costitutivi del reato e delle circostanze di tempo/luogo/persona; eventuali novità fattuali o giuridiche che giustifichino il nuovo procedimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7518/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7519/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7521/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7522/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7525/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7526/2025 del 25/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →