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Ordinanza

Ordinanza n. 2437/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 01140/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sezione II, n. 1140/2026, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa appellante)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha presentato domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi specifici di appello né l'atto amministrativo originariamente contestato nel giudizio di primo grado. La domanda cautelare è stata esaminata nel bilanciamento degli interessi contrapposti e in funzione della conservazione della res adhuc integra fino alla decisione di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR Lombardia impugnata. La decisione è motivata dal bilanciamento dei contrapposti interessi e dalla necessità di mantenere integra la situazione controversa fino alla definizione del merito. È stata fissata l'udienza pubblica per il 5 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della questione trattata.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale per la trattazione della domanda cautelare in appello; l'ordinanza ne applica la disciplina accogliendo la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia della sentenza impugnata quando, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ciò sia necessario per mantenere integra la situazione controversa fino alla decisione nel merito.
  • L'accoglimento della domanda cautelare in appello può essere disposto anche con fissazione dell'udienza pubblica di merito, rinviando a tale sede la definizione della controversia.
  • La peculiarità della questione trattata può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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