Ordinanza n. 2682/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva disposto la sospensione o comunque inciso sull’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (impresa destinataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria hanno proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR che riguardava l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011. Il testo non espone analiticamente i motivi d’appello, limitandosi a precisare che i motivi dedotti in primo grado non presentavano, prima facie, profili di evidente fondatezza e che dovevano essere esaminati compiutamente nel giudizio di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare proposta dall’Amministrazione appellante. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato, nell’ambito della cognizione sommaria propria della fase cautelare, che i motivi di ricorso proposti in primo grado non apparivano prima facie evidentemente fondati, ma richiedevano un esame completo nella sede di merito davanti al TAR; tale rilievo non è stato tuttavia ritenuto sufficiente per concedere la misura cautelare richiesta. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha effettuato una comparazione degli interessi e ha ritenuto recessivo l’interesse dell’Amministrazione appellante, anche in considerazione della fissazione dell’udienza di merito davanti al TAR per il 2 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 94-bis, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011
applicazione delle misure della prevenzione collaborativa
Costituisce la base normativa delle misure di prevenzione collaborativa oggetto della controversia; l’ordinanza non ne precisa ulteriormente l’interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, la valutazione del fumus boni iuris resta sommaria: l’assenza di profili prima facie di evidente fondatezza dei motivi di ricorso non esonera il giudice dal rinviare l’esame completo delle censure alla sede di merito quando la questione richieda un approfondimento incompatibile con la cognizione cautelare.
- La concessione della tutela cautelare richiede una valutazione comparativa degli interessi coinvolti; anche in presenza di questioni meritevoli di approfondimento nel merito, la misura può essere negata se l’interesse dell’Amministrazione risulta recessivo rispetto agli interessi contrapposti e il giudizio di merito è fissato in tempi ravvicinati.
- Nel giudizio cautelare, la prossimità dell’udienza di merito costituisce un elemento rilevante nella valutazione del periculum in mora e può concorrere al rigetto della domanda cautelare.
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