Sentenza del 23/10/2019 n. 27115 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2005, sostenendo che le aree portuali concesse fossero classificabili nella categoria catastale E/1 e quindi esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 504/1992. Ha inoltre contestato l'utilizzo di una rendita presunta, la valutazione della destinazione portuale e commerciale degli immobili, l'applicazione della disciplina catastale e l'omessa pronuncia della CTR su ulteriori eccezioni, comprese quelle fondate sulla disciplina del Porto Franco di Trieste e sull'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale della società e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del Comune. Ha ritenuto corretta l'esclusione dell'esenzione ICI, poiché le aree erano utilizzate da un'impresa privata per attività commerciali e imprenditoriali di movimentazione, deposito, imbarco e sbarco delle merci. Ai fini dell'esenzione non rileva soltanto l'ubicazione dell'immobile in area portuale o la sua funzione di interesse pubblico, ma la concreta destinazione e la potenziale autonomia reddituale dell'area. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione retroattiva della disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2018, efficace dal 1° gennaio 2020. Le eccezioni non esaminate dalla CTR non erano state specificamente riproposte in appello, essendo stato utilizzato un generico richiamo agli scritti difensivi precedenti. La società è stata condannata al pagamento di 1.800 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre accessori e ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, articolo 7, comma 1, lettera b)
Esenzione ICI per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
L'esenzione riguarda immobili con caratteristiche tipologico-funzionali particolari, normalmente estranei alla logica commerciale e produttiva. Non si applica automaticamente alle aree portuali utilizzate da operatori privati per attività imprenditoriali e lucrative.
D.L. n. 262/2006, articolo 2, comma 40
Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1-E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale o ad ufficio privato, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale
La norma conferma che immobili o porzioni autonomamente destinati ad attività commerciali, industriali o reddituali devono essere distinti dalle categorie catastali del gruppo E.
L. n. 84/1994, articoli 6, 18 e 21
Esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali
La liberalizzazione e l'esercizio concorrenziale delle attività portuali distinguono l'impresa terminalista privata dall'autorità pubblica che svolge funzioni di vigilanza e regolazione.
L. n. 205/2017, disciplina delle aree portuali in categoria E/1
Le aree scoperte dei porti e i depositi strettamente funzionali ai servizi portuali sono da censire nella categoria E/1 anche se affidati in concessione a privati
La disciplina è stata ritenuta applicabile soltanto dal 1° gennaio 2020 e quindi non utilizzabile per l'annualità ICI 2005.
Articolo 346 c.p.c.
Onere di specifica riproposizione in appello delle domande e delle eccezioni non accolte
Il semplice richiamo generico agli scritti difensivi di primo grado non è sufficiente a mantenere in discussione le questioni non accolte; è necessaria una riproposizione specifica.
D.P.R. n. 115/2002, articolo 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per stabilire l'esenzione catastale e tributaria di un'area portuale occorre valutare concretamente la funzione economica dell'immobile, non soltanto la sua ubicazione in area demaniale o portuale.
- Le aree utilizzate in concessione da un'impresa privata per deposito, movimentazione e gestione commerciale delle merci possono essere imponibili quando costituiscono un'unità funzionalmente autonoma e potenzialmente produttiva di reddito.
- La natura di pubblico interesse dell'attività portuale non esclude l'imposizione quando l'attività è svolta secondo criteri imprenditoriali, privatistici e concorrenziali.
- Le modifiche normative favorevoli in materia catastale o tributaria non possono essere applicate a periodi d'imposta anteriori alla loro efficacia, salvo un'espressa previsione retroattiva.
- In appello le eccezioni e domande non accolte devono essere riproposte in modo chiaro e specifico; formule generiche di rinvio agli atti precedenti possono comportare la loro rinuncia.
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