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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2219

Regolamento (UE) 2019/2219 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea

Normativa europea32019R2219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento ripartisce tra alcuni Stati membri dell’Unione le possibilità di pesca concesse dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca con São Tomé e Príncipe. La misura è funzionale all’avvio provvisorio del protocollo, firmato il 19 dicembre 2019, e alla sua applicazione uniforme nell’Unione. Vengono assegnate quote/possibilità specifiche a Spagna, Francia e Portogallo per due categorie di navi. Il regolamento si applica dal 19 dicembre 2019 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e São Tomé e Príncipe.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione cui sono assegnate possibilità di pesca nel quadro del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe. Riguarda esclusivamente la ripartizione interna, a livello UE, delle autorizzazioni di pesca per le categorie di navi previste dal protocollo, ossia tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie. Non disciplina in modo autonomo le condizioni tecniche di pesca, ma presuppone l’applicazione del protocollo, che si applica in via provvisoria dal 19 dicembre 2019. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Ripartizione delle possibilità di pesca con São Tomé e Príncipe

Il regolamento disciplina la distribuzione interna, tra alcuni Stati membri, delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe. La misura si inserisce nel quadro dell’applicazione provvisoria del nuovo protocollo, firmato il 19 dicembre 2019, e mira a consentire il rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell’Unione.

Contesto normativo

Il considerando richiama l’accordo di partenariato concluso con il regolamento (CE) n. 894/2007, entrato in vigore il 29 agosto 2011 e tuttora vigente. Dopo la cessazione degli effetti del precedente protocollo il 22 maggio 2018, la Commissione ha negoziato un nuovo protocollo, siglato il 17 aprile 2019 e poi firmato il 19 dicembre 2019 ai sensi della decisione (UE) 2019/2218 del Consiglio. Il regolamento oggetto di analisi si limita a ripartire le possibilità di pesca previste da tale protocollo per la sua durata di applicazione.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda gli Stati membri destinatari delle possibilità di pesca e, in concreto, le flotte autorizzate a operare nel quadro del protocollo. Le categorie interessate sono:

  • tonniere con reti a circuizione;
  • pescherecci con palangari di superficie. Non introduce una disciplina generale della pesca nell’area, ma solo l’allocazione delle unità di pesca attribuite all’Unione dal protocollo.

Ripartizione delle quote/possibilità di pesca

L’articolo 1 stabilisce la ripartizione come segue:

  • per le tonniere con reti a circuizione: Spagna 16 unità, Francia 12 unità;
  • per i pescherecci con palangari di superficie: Spagna 5 unità, Portogallo 1 unità. Si tratta della ripartizione delle possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo, da applicarsi tra gli Stati membri per la sua durata.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 19 dicembre 2019, in coerenza con l’applicazione provvisoria del protocollo firmato in quella stessa data. Il regolamento è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del settore e per le amministrazioni nazionali, il testo è rilevante perché individua gli Stati membri che possono utilizzare le possibilità di pesca concesse dall’Unione nel quadro dell’accordo con São Tomé e Príncipe. In assenza di ulteriori regole nel regolamento, la concreta gestione delle autorizzazioni resta affidata al quadro del protocollo e alla ripartizione interna stabilita a livello UE.

Disposizioni principali

Ripartizione delle possibilità di pesca

Le possibilità di pesca previste dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri per due categorie di navi: per le tonniere con reti a circuizione sono assegnate 16 unità alla Spagna e 12 unità alla Francia; per i pescherecci con palangari di superficie sono assegnate 5 unità alla Spagna e 1 unità al Portogallo.

Collegamento con il protocollo e applicazione provvisoria

Il regolamento dà attuazione alla ripartizione interna delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo con São Tomé e Príncipe. Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla firma del 19 dicembre 2019, e il regolamento si applica dalla medesima data.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaaccordi internazionalirelazioni esternepolitica comune della pesca

Testo integrale

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