Cassazione Penale, Sentenza n. 9692/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la riabilitazione in relazione a cinque condanne. Con ordinanza del 4/5/2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto l'istanza, motivando il rigetto con la pendenza di un procedimento per circonvenzione di incapaci. In opposizione il ricorrente aveva fatto presente che tale procedimento era stato archiviato e aveva prodotto documenti (riepilogo dell'ufficio recupero crediti, pagamento tramite bollettino postale e provvedimento del Tribunale di sorveglianza che dichiara estinta una pena pecuniaria). Il giudice dell'opposizione aveva però confermato il rigetto ritenendo non adempiute le obbligazioni civili e non pagata la pena pecuniaria. Il ricorso alla Corte lamentava che il Tribunale non aveva valutato i documenti successivi prodotti dalla difesa che avrebbero dimostrato il pagamento delle spese e l'estinzione della pena pecuniaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Esaminando il fascicolo del giudice dell'opposizione, la Corte ha rilevato che la difesa aveva prodotto (i) la prova di un pagamento tramite bollettino postale del 19/6/2020 per 48,01 euro e (ii) un provvedimento del Tribunale di sorveglianza del 7/4/2020 che dichiara estinta, a seguito di positivita' di un affidamento terapeutico, la pena pecuniaria. Poiché il provvedimento impugnato non contiene alcuna valutazione, neanche negativa, di tali documenti offerti in prova, la Corte ha ravvisato un vizio di motivazione. Di conseguenza ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Disciplina la procedura di opposizione all'ordinanza; il richiamo è usato per indicare la competenza del giudice dell'opposizione e l'ambito del relativo fascicolo
Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro), Rv. 220092
Giurisprudenza richiamata per affermare che la Corte può accedere al fascicolo del giudice dell'opposizione e pertanto esaminare i documenti prodotti in quella sede
Principio generale del dovere di motivazione degli atti giurisdizionali
La mancata valutazione, anche negativa, degli elementi probatori offerti integra un vizio di motivazione e legittima l'annullamento del provvedimento per rinvio
Massime di principio
- In istanze di riabilitazione è essenziale produrre e documentare chiaramente il pagamento di spese processuali e l'estinzione di eventuali pene pecuniarie (ricevute, quietanze, provvedimenti che dichiarano l'estinzione).
- Il tribunale è tenuto a esaminare e motivare espressamente sulle prove documentali offerte: l'omessa valutazione di documenti rilevanti configura vizio di motivazione impugnabile.
- Se il provvedimento di primo grado non considera documenti che potrebbero incidere sull'esito (es. provvedimenti che dichiarano estinta la pena), conviene proporre ricorso evidenziando la mancata valutazione e chiedendo l'accesso al fascicolo del giudice dell'opposizione.
- Quando si producono documenti, è utile spiegare in modo chiaro la corrispondenza tra gli importi pagati e le voci contestate (indirizzare il giudice a comprendere quale pagamento si riferisca a quali oneri).
- La Corte può esaminare il fascicolo del giudice dell'opposizione per verificare omissioni istruttorie: ciò rende importante l'accuratezza della produzione documentale già in sede di opposizione.
- Le conclusioni del Procuratore Generale possono avere rilievo: un parere favorevole all'accoglimento del ricorso rafforza le probabilità di annullamento per vizio di motivazione.
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