Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20932/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ASL)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata nei confronti di una ASL per il pagamento di prestazioni sanitarie rese nei mesi di novembre e dicembre 2009. L’azienda sanitaria propose opposizione deducendo, in sostanza, la mancanza di prova del mancato superamento della capacità operativa massima e l’avvenuto superamento dei tetti di spesa. Il Tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto; la Corte d’appello confermò il rigetto dell’impugnazione proposta dalla struttura. In cassazione la ricorrente dedusse: 1) violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la rilevanza di una transazione intervenuta tra le parti, trattando la cessazione della materia del contendere come eccezione non deducibile tardivamente; 2) violazione dell’art. 132 c.p.c. e nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c., assumendo che la transazione dovesse comportare comunque una declaratoria processuale di cessazione della materia del contendere; 3) omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sempre in relazione alla transazione, che secondo la ricorrente avrebbe inciso sul diritto sostanziale azionato e reso necessaria la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte d’appello aveva ritenuto la deduzione della transazione tardiva perché allegata solo in appello, mentre il documento sarebbe dovuto emergere ritualmente già nel giudizio di primo grado, se la transazione era intervenuta prima della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non tanto sulla natura dell’eccezione quanto sulla tardiva allegazione e sulla mancata rituale produzione del documento transattivo nel giudizio di merito. Inoltre ha rilevato la genericità delle doglianze, la mancata specificazione del contenuto della transazione, del momento in cui essa era intervenuta nel corso del primo grado e della sua decisività. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sulla valutazione della prova è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi, perché la questione riguardava la natura e la tempestività della deduzione della transazione ai fini della cessazione della materia del contendere, non un errore nella valutazione probatoria.

  • art. 132 c.p.c.

    La dedotta nullità della sentenza è stata esclusa perché il richiamo alla transazione non confutava l’argomentazione della Corte territoriale sulla tardività della relativa allegazione nel giudizio di merito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge è stato dichiarato inammissibile poiché non confrontato con la motivazione decisiva della sentenza impugnata.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    La dedotta nullità processuale non è stata ritenuta idonea a superare il rilievo della tardività e della mancata rituale produzione del documento transattivo.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di fatto decisivo è stato giudicato generico e assertivo, privo di concreta illustrazione del fatto storico e della sua decisività.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È stato applicato l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione in rito negativa per l’impugnante.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Serve come parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Era stata eccepita in appello l’inammissibilità dell’impugnazione, ma il testo non mostra che tale questione abbia inciso sulla decisione di cassazione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere rilevata anche d’ufficio, ma solo se il fatto sopravvenuto risulta da elementi ritualmente acquisiti al processo e la censura deve confrontarsi specificamente con questo profilo.
  • Se la transazione è intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, essa deve essere tempestivamente dedotta e il relativo documento deve essere prodotto nel momento processuale utile; la sua allegazione per la prima volta in appello è tardiva.
  • In cassazione il motivo è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa qualificazione giuridica senza misurarsi con la concreta motivazione del giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo deve indicare in modo puntuale il fatto storico, il contenuto degli atti rilevanti e la sua decisività; formule generiche o assertive non sono sufficienti.
  • La deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c. non è pertinente quando la controversia non riguarda l’apprezzamento delle prove, ma l’ammissibilità processuale della deduzione di un fatto sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.