Cassazione Civile, Ordinanza n. 02644/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un'ingiunzione di pagamento relativa al contributo consortile per l'anno 2014, deducendo, tra l'altro, la mancanza del piano generale di bonifica e quindi l'assenza del presupposto del beneficio fondiario. La CTP aveva rigettato il ricorso, ma la CTR aveva accolto l'appello del contribuente annullando l'atto, ritenendo non provato un beneficio diretto e specifico per i fondi. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 860 c.c., 10, 11 e 59 r.d. n. 215/1933, 13, 17 e 18 l.r. Puglia n. 4/2012 e 2697 c.c., sostenendo che, essendo presente un piano di classifica approvato dall'autorità competente, esso era esonerato dalla prova del beneficio fondiario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha ribadito che, in materia di contributi di bonifica, quando i fondi siano compresi nel perimetro consortile e il piano di classifica sia approvato, opera una presunzione del beneficio diretto e immediato, con conseguente spostamento dell'onere probatorio sul contribuente, il quale può però contestare specificamente in giudizio la sussistenza del beneficio o l'attuazione del piano. Nel caso concreto, la contestazione del contribuente circa la mancata approvazione del piano generale di bonifica è stata ritenuta idonea a impedire la presunzione del beneficio, sicché correttamente la CTR ha posto a carico del consorzio la prova dei vantaggi fondiari immediati e diretti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del consorzio alle spese e all'ulteriore importo previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 860 c.c.
Il contributo di bonifica presuppone il vantaggio diretto e immediato del fondo; tale presupposto può operare in via presuntiva quando il fondo rientri nel perimetro consortile e il piano di classifica sia approvato.
artt. 10, 11 e 59 r.d. n. 215/1933
Richiamati come base normativa della contribuzione consortile e del rapporto tra opere di bonifica, benefici fondiari e obbligo di contribuzione.
artt. 13, 17 e 18 l.r. Puglia n. 4/2012
Richiamati dal ricorrente per sostenere la disciplina regionale del contributo consortile e del piano di classifica.
art. 2697 c.c.
Usato per censurare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte precisa che, in presenza dei presupposti del piano di classifica approvato e dell'inclusione nel perimetro, l'onere di provare il difetto del beneficio grava sul contribuente.
art. 380 bis c.p.c.
Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento della condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di contributi di bonifica, l'onere della prova del beneficio fondiario dipende dall'assetto degli atti consortili: se manca il perimetro di contribuenza o il piano di classifica, il consorzio deve provare sia la qualità di proprietario del bene nel comprensorio sia il concreto beneficio derivante dalle opere eseguite.
- Quando il fondo è incluso nel perimetro di contribuenza e il piano di classifica è approvato, il beneficio diretto e immediato si presume e il consorzio è esonerato dal provare il vantaggio, gravando invece sul contribuente l'onere di fornire prova contraria.
- Il contribuente può sempre contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri di attuazione del piano di classifica; se tale contestazione è specifica, l'ente impositore deve dimostrare l'effettivo vantaggio del fondo.
- La deduzione della mancata approvazione del piano generale di bonifica può integrare una contestazione specifica della legittimità del piano di classifica e impedire l'operatività della presunzione di beneficio.
- La presunzione del beneficio nei contributi consortili non è assoluta: può essere superata o esclusa quando risulti contestata efficacemente la base pianificatoria della contribuzione o l'effettiva esecuzione/funzionalità delle opere previste.
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