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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11801/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la condanna per porto di oggetti atti ad offendere (art. 4, comma 2 e 3, legge n. 110/1975) sostenendo un'erronea applicazione della norma: la difesa ha dedotto che il porto di coltelli da cucina rientra nella categoria degli "oggetti atti ad offendere" per i quali la rilevanza penale sorge solo in mancanza di un giustificato motivo; essendo la Marassi senza fissa dimora e avendo spiegato di portarli per consumare cibo, tale situazione avrebbe dovuto essere considerata giustificata e quindi scriminante o comunque escludente la contravvenzione. L'impugnazione richiamava l'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. (erronea applicazione della legge penale) e la giurisprudenza favorevole alla possibilità di escludere il reato in presenza di giustificato motivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando la ricostruzione del giudice di merito. È stata ritenuta corretta l'applicazione dell'art. 4, comma 2 e 3, legge n. 110/1975: sebbene la ricorrente avesse sostenuto di essere senza fissa dimora e di detenere i coltelli per mangiare, la circostanza non è stata ritenuta idonea a integrare un "giustificato motivo" alla stregua della giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (oltre la sanzione già inflitta in primo grado: ammenda di euro 800 per il reato contestato).

Norme richiamate

  • legge n. 110 del 1975, art. 4, commi 2 e 3

    Disciplina il porto di "armi od oggetti atti ad offendere"; la fattispecie è integrata quando l'oggetto ha oggettiva adeguatezza ad offendere in rapporto a tempo e luogo; il "giustificato motivo" è interpretato restrittivamente e richiede esigenze dell'agente congruenti con la natura e la funzione dell'oggetto e con le circostanze (la sola assenza di fissa dimora non basta).

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    Ground di impugnazione invocato dalla difesa (erronea applicazione della legge penale); la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la norma è stata correttamente interpretata ed applicata dal giudice di merito.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali e altre sanzioni per il ricorrente quando il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha condannato la ricorrente ai sensi di questa norma.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio che può sussistere la colpa nella proposizione dell'impugnazione; fondamento per la condanna alla Cassa delle ammende quando l'impugnazione è manifestamente infondata.

Massime di principio

  • Il "giustificato motivo" per il porto di oggetti atti ad offendere va interpretato in modo restrittivo: non è sufficiente la mera spiegazione soggettiva (es. essere senza fissa dimora); occorre che le esigenze dell'agente siano congruenti con la natura, la funzione dell'oggetto, le modalità, il luogo e le circostanze.
  • Per valutare il porto abusivo si considera l'adeguatezza oggettiva dell'oggetto ad offendere in rapporto a tempo e luogo: oggetti con evidenti attitudini offensive, portati in luogo pubblico senza elementi oggettivi che ne giustifichino la presenza, integrano il reato anche in assenza di concreto intento offensivo.
  • La prova del "giustificato motivo" grava sul soggetto che la invoca: occorrono elementi concreti e circostanze che rendano la detenzione/porto ragionevole e compatibile con la normale funzione dell'oggetto.
  • La sola condizione di senzatetto/non avere fissa dimora non garantisce automaticamente la liceità del porto di coltelli o strumenti similari; è opportuno dimostrare l'esistenza di alternative o di modalità compatibili (deposito in luogo riservato, dati sul concreto uso per finalità lecite, ecc.).
  • Impugnazioni manifestamente infondate possono essere sanzionate con condanna alle spese e versamento alla Cassa delle ammende: valutare il merito e gli argomenti probatori prima di proporre ricorso.

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