Cassazione Civile, Ordinanza n. 07861/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2007, fondato su accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973: l'ufficio aveva rideterminato il reddito complessivo del contribuente valorizzando indici di capacità contributiva, in particolare l'acquisto di un'autovettura di grossa cilindrata e le relative spese di mantenimento. Il contribuente aveva impugnato l'atto e ottenuto accoglimento in primo grado; l'appello dell'Agenzia era stato respinto dalla CTR. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 L. 212/2000, sostenendo che l'avviso fosse sufficientemente motivato e che non fosse necessaria l'allegazione dei prospetti di calcolo; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse ritenuto giustificate le spese senza verificare se gli ulteriori redditi fossero esenti o soggetti a ritenuta e senza richiedere prova sulla loro entità e durata nel possesso; 3) omesso esame di un fatto decisivo, poiché il contribuente avrebbe ammesso che i versamenti familiari non coprivano integralmente la maggiore capacità di spesa. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo a sua volta la nullità parziale della sentenza per avere la CTR ritenuto legittimo l'avviso motivato per relationem su prospetti non allegati né comunque conosciuti.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo e il terzo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondate le censure sulla valutazione della prova e sul vizio motivazionale. Ha affermato che le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione, e che la motivazione della CTR era logicamente comprensibile e coerente con la disciplina del redditometro. In particolare, ha ribadito che nell'accertamento sintetico l'Amministrazione è dispensata da ulteriori prove oltre alla dimostrazione degli indici di capacità contributiva, mentre incombe sul contribuente l'onere di provare, con idonea documentazione, che il maggior reddito presunto deriva in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, oppure che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. La Corte ha poi ritenuto assorbiti il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato. Il ricorso è quindi stato respinto nei motivi esaminati, con conseguente soccombenza dell'Agenzia e regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
quarto comma e ss.; sesto comma
nell'accertamento sintetico il reddito può essere determinato sulla base di elementi-indice di capacità contributiva; una volta provata la disponibilità degli indici, la presunzione è legale relativa e il contribuente può vincerla solo con prova documentale dei redditi esenti, soggetti a ritenuta o comunque dell'insussistenza o minore entità del reddito presunto
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente principale in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal ricorrente principale e dal ricorrente incidentale in tema di motivazione dell'atto impositivo
art. 2697 c.c.
la Corte ribadisce che l'onere della prova contraria grava sul contribuente in materia di accertamento sintetico
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per veicolare le censure di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte richiama il sindacato di legittimità sulla motivazione nei limiti del "minimo costituzionale"
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
ha riformulato l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità sulla motivazione
L. 7 agosto 2012, n. 134
legge di conversione del d.l. n. 83/2012
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato nel ricorso incidentale in tema di motivazione e onere probatorio
art. 2-bis d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato nel ricorso incidentale insieme alle altre norme sulla motivazione dell'atto
d.m. 10 settembre 1992
richiamato come fonte degli indici del cd. redditometro
d.m. 19 novembre 1992
richiamato come fonte degli indici del cd. redditometro
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico del reddito fondato sul redditometro, la prova della disponibilità di beni o servizi indicativi di capacità contributiva è sufficiente a sorreggere la presunzione legale relativa di maggior reddito, senza che l'Amministrazione debba fornire ulteriori dimostrazioni sull'effettivo impiego delle somme.
- La prova contraria del contribuente non si esaurisce nella mera allegazione dell'esistenza di altre entrate o nel semplice transito di disponibilità finanziarie, ma richiede idonea documentazione che consenta di ricondurre il maggior reddito a somme esenti, soggette a ritenuta alla fonte o comunque non imponibili, ovvero di dimostrarne l'insussistenza o la minore entità.
- Ai fini della prova contraria nel redditometro assumono rilievo circostanze oggettive, anche di tipo quantitativo e temporale, idonee a dimostrare l'effettiva disponibilità dei redditi non imponibili e la loro riferibilità alle spese contestate; la durata del possesso e la documentazione bancaria possono essere elementi sufficienti.
- In cassazione il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione del merito o delle prove.
- Quando il giudice di merito applica correttamente i principi sul riparto dell'onere probatorio nel redditometro e la motivazione è logicamente comprensibile, la censura che miri a una diversa lettura delle risultanze fattuali è infondata.
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