Cassazione Penale, Sentenza n. 25540/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva rigettato l'appello della difesa volto a ottenere la declaratoria di inefficacia (retrodatazione) della misura cautelare inframuraria relativa ai reati di usura ed estorsione (con aggravante ex art. 416-bis) ai sensi degli artt. 297, comma 3 e 303, comma 1, lett. a) n. 3 c.p.p., ovvero in subordine la sostituzione della misura custodiale con gli arresti domiciliari. La difesa sosteneva che tutti gli elementi probatori rilevanti erano già disponibili prima dell'adozione della prima ordinanza cautelare, per cui doveva operare la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la difesa non abbia assolto l'onere probatorio richiesto: la nozione di "desumibilita" richiede non la mera conoscibilità cronologica di singoli elementi investigativi, ma un compendio documentale o dichiarativo che consentisse al pubblico ministero, già al momento della prima ordinanza, di formulare un apprezzamento prognostico fondato sulla concludenza e gravità degli indizi idoneo a giustificare la successiva misura cautelare. Nel caso concreto il Tribunale del riesame ha correttamente valutato che solo dopo la corposa informativa finale depositata il 26/01/2021 il pubblico ministero ha avuto il quadro d'insieme necessario per ritenere sussistenti i presupposti della seconda misura cautelare. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Consente il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; utilizzato per svolgere il giudizio con memorie scritte.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina della decorrenza della custodia cautelare e della possibilita di retrodatazione nei casi di contestazioni a catena; la Corte richiama che per ottenere la retrodatazione occorre provare la desumibilita degli elementi costitutivi della seconda ordinanza già dal materiale disponibile al momento della prima.
art. 303, comma 1, lett. a) n. 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai presupposti per la misura cautelare; usata nel motivo di impugnazione contestato alla decisione del riesame.
art. 416-bis cod. pen.
Richiamata come aggravante rispetto ad uno dei capi di imputazione (estorsione aggravata dall'art. 416-bis).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna per spese e sanzioni a carico del ricorrente; la Corte la applica disponendo la condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della pronuncia.
Massime di principio
- In materia di "contestazioni a catena" l'onere di provare la retrodatazione grava sulla parte che la invoca: non basta dimostrare la mera tempestiva acquisizione cronologica di singoli elementi di prova.
- La "desumibilita" rilevante per la retrodatazione non è la semplice conoscibilità storica degli eventi, ma la disponibilità di un compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero un meditato apprezzamento prognostico sulla concludenza e gravità degli indizi.
- La data di deposito dell'informativa finale può essere decisiva se solo in quel momento emerge il quadro d'insieme necessario per chiedere o adottare una nuova misura cautelare; il giudice del riesame può fondare la propria decisione su tale circostanza.
- Il Giudice di legittimità non è sede per una rivalutazione di merito della sufficienza o concludenza degli elementi di prova già disponibili, salvo vizio formale o mancata motivazione rilevante.
- Se si intende ottenere la retrodatazione della custodia cautelare occorre documentare e dimostrare che gli atti disponibili in precedenza costituivano un compendio indiziario completo e idoneo a sostenere, già allora, la stessa valutazione che ha portato alla successiva misura.
- In sede di ricorso per cassazione è necessario curare non solo la censura formale, ma anche fornire elementi probatori o indicazioni concrete che dimostrino l'omessa valutazione della novità o della irrilevanza dell'informativa finale rispetto al materiale già in possesso.
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