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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13584/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per il reato previsto dall'art. 495 c.p. (false dichiarazioni a pubblico ufficiale), lamentando la declaratoria di assenza nonostante un legittimo impedimento derivante dall'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Denunciava violazione dell'art. 420 c.p.p. per mancata valutazione dell'impedimento e nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, sostenendo che non avrebbe dovuto gravare su di lui l'onere di preventiva comunicazione della impossibilità a comparire, e che il Tribunale avrebbe respinto la richiesta di differimento senza accertamenti.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittima la declaratoria di assenza nonostante non fosse stato eseguito l'ordine di traduzione, perché la misura detentiva originaria era stata anteriormente sostituita dalla misura non detentiva della libertà vigilata. Ha richiamato il principio giurisprudenziale (Cass. Sez. 5, n. 5891/2005) secondo cui l'imputato sottoposto alla libertà vigilata con obbligo di soggiorno ha l'onere di chiedere tempestivamente al giudice che ha disposto la misura l'autorizzazione ad allontanarsi, ovvero di informare il giudice procedente prima del dibattimento del motivo del proprio impedimento; il ricorrente non ha assolto a tale onere né fornito prova di averlo fatto. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Norma incriminatrice: la sentenza di merito ha condannato l'imputato per false dichiarazioni a pubblico ufficiale ai sensi di questa norma.

  • art. 420 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla declaratoria di assenza: la Corte ha valutato la lamentela alla luce dell'onere dell'imputato di provare o di avere rimosso l'impedimento e ha ritenuto infondata la doglianza.

  • Cass. Sez. 5, sentenza n. 5891 del 05/12/2005 (Dal Pan), Rv. 233844

    Cass. Sez. 5, Sent. n. 5891/2005

    Principio applicato dalla Corte: l'imputato sottoposto alla libertà vigilata con obbligo di soggiorno deve tempestivamente chiedere al giudice che ha disposto la misura l'autorizzazione ad allontanarsi o, in caso di ritardo, informare il giudice procedente prima del dibattimento del motivo dell'impedimento; l'onere di tale iniziativa grava sull'imputato e la mancata ottemperanza legittima la declaratoria di assenza.

Massime di principio

  • Se l'imputato è sottoposto alla libertà vigilata con obbligo di soggiorno, ha l'onere di chiedere tempestivamente l'autorizzazione ad allontanarsi al giudice che ha disposto la misura o di informare il giudice del procedimento sulle ragioni dell'impedimento prima dell'udienza; la mancata iniziativa può giustificare la dichiarazione di assenza.
  • La sostituzione di una misura detentiva con una misura non detentiva (libertà vigilata) può rendere non necessaria l'esecuzione dell'ordine di traduzione; ciò non toglie però all'imputato l'onere di adempiere alle prescrizioni connesse alla libertà vigilata.
  • In sede di impugnazione, il rimprovero relativo alla declaratoria di assenza richiede che il ricorrente dimostri di aver assolto agli oneri procedurali o di aver comunicato tempestivamente l'impedimento: l'assenza di prova rende il motivo infondato.
  • La mancata osservanza degli obblighi connessi alla misura di sicurezza non solo può far rigettare richieste di differimento, ma espone anche l'impugnante al pagamento delle spese processuali e a sanzioni economiche (es. Cassa delle ammende).

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