Cassazione Penale, Sentenza n. 37330/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che, ribaltando il provvedimento del GIP, aveva disposto la custodia cautelare in carcere per tre reati (furto con strappo e due rapine aggravate). La difesa deduceva: carenza e contraddittorietà della motivazione sul grado di indizi (presunta illeggibilità/parzialità delle immagini video, contraddizioni nei riconoscimenti delle vittime, confusione sull'origine dell'autore), e insufficienza delle esigenze cautelari (assenza di concretezza del pericolo di reiterazione e di fuga, nonostante il divieto di dimora già in atto; mancata valutazione di misure meno afflittive e di proporzionalità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che i motivi costituissero in realtà una mera rivalutazione del materiale probatorio e del peso degli indizi, cioè questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità salvo vizio specifico di motivazione. Il Tribunale di Milano era stato ritenuto aver dato adeguata e congrua motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi (riconoscimenti con elevata sicurezza, visione delle immagini, corrispondenza del vestiario, presenza dell'indagato sul luogo) e sulle esigenze cautelari (rischio di recidiva e di fuga accentuato dalla condizione di "déraciné" e senza documenti/stabilità). Perciò il provvedimento di custodia cautelare è stato confermato implicitamente attraverso il rigetto del ricorso. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; trasmissione del provvedimento alla Cancelleria per gli adempimenti esecutivi.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 606, lett. c)
Censura per violazione di legge: utilizzata dalla difesa ma la Corte ha ritenuto che mancasse una specifica violazione normativa, essendo le critiche una rivalutazione dei fatti.
Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
Censura per motivazione mancante o contraddittoria: la Corte ha verificato la motivazione del Tribunale e l'ha ritenuta non affetta da i vizi rilevanti ai fini di cassazione.
Codice di procedura penale, art. 273
Regola sulla valutazione dei "gravi indizi di colpevolezza": la Corte ricorda che in sede di legittimità si controlla solo la congruità e non si procede a una nuova valutazione di merito.
Codice di procedura penale, art. 274
Requisiti delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate dal Tribunale la sussistenza del pericolo di reiterazione e di fuga.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 2-bis
Soglia di gravità dei fatti per la custodia cautelare: il Tribunale ha valutato che la gravità e le circostanze superassero la soglia prevista, giustificando la custodia in carcere.
Codice di procedura penale, artt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis
Norme procedurali sull'assenza di richiesta di trattazione orale: il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza le parti per mancata richiesta nei termini.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese per ricorso inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una ammenda per colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, art. 28 comma 1
Disposizione sulle comunicazioni alla Cancelleria per esecuzione: la Corte ha disposto la trasmissione del provvedimento per gli adempimenti esecutivi.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa la semplice rivalutazione delle prove: le doglianze devono evidenziare un vizio di diritto o una mancanza/manifesta illogicità della motivazione, non il diverso apprezzamento del materiale probatorio.
- La sussistenza dei "gravi indizi" va motivata in modo congruo; se il giudice di merito descrive e confronta riconoscimenti, immagini, presenza e altri elementi, quella motivazione difficilmente è annullabile in sede di legittimità.
- Per giustificare la custodia cautelare il giudice deve valutare concrete esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, inquinamento probatorio) e la proporzionalità rispetto a misure meno afflittive; però la mera esistenza di misure alternative già applicate non esclude automaticamente la custodia se il giudice ne motiva l'insufficienza.
- Fattori personali come la mancanza di legami stabili (condizione di straniero senza fissa dimora o senza documenti) possono essere considerati elementi concreti che aggravano il rischio di recidiva o fuga.
- Se si vuole impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione è necessario documentare specifici vizi formali o logici della motivazione (es. incongruenze oggettive, omissioni rilevanti nel testo dell'ordinanza), non solo sollevare dubbi sull'attendibilità delle fonti probatorie.
- La sussistenza della soglia prevista dall'art. 275 comma 2-bis va esplicitamente valutata e motivata dal giudice di merito; l'assenza di tale motivazione può costituire profilo sindacabile in sede di legittimità.
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