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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00773/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio, per l'anno d'imposta 2009, aveva recuperato a tassazione ai fini IRPEF e IRAP maggiori componenti positivi del reddito, costituiti in particolare dai compensi percepiti per incarichi di amministratore o sindaco di società terze, oltre a disconoscere in parte la deduzione di spese telefoniche. La CTR aveva annullato solo la ripresa relativa alle spese telefoniche, ma aveva confermato la soggezione a IRAP dei compensi per gli incarichi societari. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: ha denunciato, in sostanza, la violazione delle norme sull'IRAP e sull'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sussistente un'autonoma organizzazione senza verificare in modo separato i compensi relativi agli incarichi di amministratore e sindaco; ha lamentato motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi; ha dedotto omessa pronuncia sulla censura relativa alla validità dell'avviso di accertamento per asserita carenza di sottoscrizione/delega; infine ha contestato la regolazione delle spese di lite, sia per mancato nuovo regolamento dopo l'accoglimento parziale, sia perché in primo grado le spese erano state liquidate in favore dell'Agenzia anziché dei soggetti indicati dalla disciplina processuale tributaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo all'omessa pronuncia sulla delega di firma dell'avviso di accertamento, affermando che la CTR aveva comunque deciso nel merito sulla pretesa fiscale e che, in ogni caso, la delega di firma non richiede l'indicazione delle ragioni organizzative interne, né necessariamente il nominativo del delegato o la durata della delega; inoltre l'Agenzia può provare la delega anche in giudizio. Sono stati invece accolti il primo, secondo, terzo e quarto motivo: la CTR aveva errato nel valutare in modo unitario l'attività professionale e gli incarichi di amministratore/sindaco, mentre occorre verificare separatamente, per ciascun settore di attività, se ricorra o meno il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP, con possibile scorporo dei compensi relativi agli incarichi in società terze. Restano assorbiti i motivi sulle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di ricorso per denunciare violazioni di legge sostanziale, in particolare in materia di IRAP e onere della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio sulla sussistenza dell'autonoma organizzazione e sulla legittimità della pretesa fiscale.

  • artt. 2, 3, 4 e 8 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Norme sull'IRAP richiamate per definire il presupposto impositivo, i soggetti passivi e la base imponibile, con esclusione dall'imposta del reddito prodotto senza autonoma organizzazione nei casi in cui sia possibile lo scorporo dei compensi.

  • artt. 49 e 47 t.u.i.r. (ora 53 e 50)

    Richiamati per la qualificazione dei redditi professionali e per il coordinamento con la disciplina IRAP.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per carenza/inesistenza di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di contenuto della motivazione della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare omessa pronuncia su motivi di appello e sul capo relativo alle spese.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento e la delega di firma del funzionario.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    Invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione del provvedimento di delega e alla trasparenza dell'azione amministrativa.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di allegazione della delega all'atto impositivo.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in tema di spese del giudizio tributario e della loro liquidazione secondo le regole proprie del processo tributario.

  • art. 34 l. 21 novembre 2000, n. 342

    Richiamato per le modifiche al t.u.i.r. che non escludono il principio secondo cui i compensi per incarichi societari possono non essere soggetti a IRAP se manca autonoma organizzazione.

  • art. 8 d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012

    Richiamato in relazione alla questione della validità degli atti alla luce della declaratoria di incostituzionalità sull'inquadramento dirigenziale dell'Agenzia, ma ritenuto irrilevante sulla validità dell'avviso sottoscritto dal delegato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice omette del tutto di decidere su un capo o su una domanda/questione indispensabile; non ricorre se la decisione di merito comporta implicitamente il rigetto della censura.
  • La delega di firma dell'avviso di accertamento è una delega di mera firma e non di funzioni: l'atto resta imputabile all'ufficio, non occorre indicarne le ragioni organizzative interne né allegarla necessariamente all'atto, purché l'Amministrazione ne provi l'esistenza se specificamente contestata.
  • In materia IRAP, quando il professionista svolge anche incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società o enti terzi, la soggezione all'imposta va verificata separatamente per ciascuna attività; non è corretto valutare in modo unitario tutta la posizione fiscale se i compensi sono distinguibili.
  • Ai fini dell'IRAP, i compensi percepiti per incarichi societari possono essere esclusi dall'imposizione se il contribuente dimostra che tali redditi sono prodotti senza autonoma organizzazione e che è possibile scorporarli dalle altre attività professionali.
  • L'onere di dimostrare l'assenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione grava sul contribuente che chieda l'esclusione o il rimborso dell'IRAP, ma il giudice deve esaminare in modo specifico gli elementi offerti e non può respingerli con valutazioni apodittiche o globali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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