Sentenza del 23/10/2020 n. 23227 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di cartelle di pagamento e successive fasi di giudizio: il giudizio di primo grado (CTP Napoli) aveva accolto il ricorso del contribuente; la societa' agente della riscossione (XXXXX spa) aveva proposto appello e, poi, ricorso per cassazione deducendo quattro motivi (erronea applicazione della prescrizione quinquennale, omissione di esame di fatto decisivo, vizio di impugnabilita' dell'intimazione se la cartella era regolarmente notificata, e difetto di giurisdizione del giudice tributario). Nel frattempo e' intervenuta la disciplina di stralcio automatico dei debiti di importo residuo fino a Euro 1.000, affidati agli agenti della riscossione tra il 1/1/2000 e il 31/12/2010 (Decreto Legge n.119/2018 conv. L.136/2018 e successive modifiche). La questione riguardava quali posizioni fossero annullate ex lege e la solvibilita' della pretesa residua, in particolare una tassa di smaltimento rifiuti di Euro 2.755,22.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle il cui debito residuo, per singolo carico, risultava inferiore o uguale a Euro 1.000 alla data di entrata in vigore del decreto (24/10/2018) — specificamente sei crediti indicati nella motivazione — e ha respinto il ricorso per la restante parte (in particolare la pretesa relativa alla tassa smaltimento rifiuti per Euro 2.755,22). Sono state rigettate le doglianze della ricorrente sul punto della prescrizione e sugli altri motivi esaminati (il motivo sulla prescrizione della TARSU e' stato rigettato nella prospettiva favorevole al contribuente: la TARSU e' soggetta a prescrizione quinquennale). Infine la Corte ha rilevato l'obbligo per la societa' ricorrente del versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione integralmente rigettata.
Norme richiamate
Decreto Legge n. 119 del 2018, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018 (art. 4, comma 1)
"i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 ... sono automaticamente annullati."
La Corte applica lo stralcio automatico: il criterio e' il 'singolo carico affidato' (singola partita di ruolo) affidato tra 2000 e 2010 e con debito residuo comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni non superiore a Euro 1.000 alla data del 24/10/2018; lo stralcio opera automaticamente senza domanda.
Decreto Legge n. 34 del 2019, art. 16‑quater, conv. con modif. in L. n. 58 del 2019
Stabilisce l'obbligo per gli enti creditori, sulla base dell'elenco dell'agente della riscossione, di adeguare le scritture contabili entro il 31/12/2019; e conferma ambiti di esclusione dello stralcio.
Codice Civile, art. 2948, n. 4
La Corte conferma che per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU/TARI o tributi locali assimilabili) opera la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n.4 c.c.; quindi la pretesa puo' estinguersi per prescrizione in 5 anni.
Codice Civile, art. 2946
Rinvio alle norme sulla prescrizione estinte e loro decorrenza nell'ambito del ragionamento sulla prescrizione delle pretese tributarie.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, artt. 2, 18, 19 e 21
Richiamate le regole sul processo tributario: l'intimazione di pagamento e' impugnabile per vizi propri e il giudice tributario deve valutare l'ammissibilita' delle impugnazioni; tuttavia questioni di giurisdizione non sollevate nei precedenti gradi sono inammissibili in cassazione per giudicato implicito.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78
Riferimento normativo sul procedimento di riscossione (richiamato nel motivo relativo alla prescrizione e alla rilevabilita' dell'intimazione).
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater (introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17)
Prevede l'obbligo, nel caso di impugnazione integralmente rigettata, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte accerta la sussistenza dei presupposti per applicare tale obbligo alla societa' ricorrente.
Giurisprudenza citata (Cass. Sez. 5, n. 24679 del 23/11/2011; Cass. Sez. 6‑5, n. 32308 dell'11/12/2019)
La Corte richiama precedenti secondo i quali la prescrizione quinquennale si applica ai tributi locali come la TARSU, mentre per tributi erariali possono valere regimi diversi; questi orientamenti supportano la decisione sulla prescrizione.
Massime di principio
- Verificare sempre, per ciascun 'singolo carico' (singola partita di ruolo), se il debito residuo alla data del 24/10/2018 era <= Euro 1.000 e se il carico fu affidato all'agente di riscossione tra il 1/1/2000 e il 31/12/2010: in tal caso il debito e' stato automaticamente annullato ex lege e va chiesta la cessazione della materia del contendere.
- Il limite di Euro 1.000 si riferisce al singolo carico (non alla somma delle cartelle): anche in una cartella complessiva maggiore, singole partite sotto 1.000 rientrano nello stralcio.
- Lo stralcio non riguarda interessi di mora e aggio di riscossione (questi non concorrono al calcolo del limite), e alcune categorie di crediti sono espressamente escluse dalla norma (es. recuperi su risorse UE, IVA all'importazione, sanzioni derivanti da condanne penali, ecc.).
- Per i tributi locali relativi allo smaltimento rifiuti (TARSU/TARI e assimilati) va considerata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c.: occorre calcolare con attenzione i termini di prescrizione e tenere conto dell'eventuale estinzione successiva alla notifica della cartella, che puo' essere fatta valere dal contribuente anche mediante opposizione all'intimazione.
- L'intimazione di pagamento e' impugnabile soltanto per vizi propri; se la cartella e' stata regolarmente notificata e non opposta, non si possono sollevare in sede di intimazione questioni inerenti alla notifica, salvo che sopravvenga la prescrizione estintiva successiva.
- Le eccezioni di giurisdizione devono essere sollevate tempestivamente: questioni non dedotte nei primi gradi e implicitamente acquisite dal giudicato non possono essere sollevate in fase di gravame successiva.
- In caso di impugnazione (in cassazione) integralmente rigettata, la parte soccombente puo' essere tenuta al versamento di un ulteriore contributo unificato; valutare il rischio di condanna alle spese e contributi prima di proporre impugnazioni che appaiono prive di prospettive.
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