Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 12875/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA N. 505/2025 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI, SEZIONE LAVORO, GIUDICE DOTT. TOZZI, RESA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO DI CUI AL R.G. N. 4349/2021, PUBBLICATA IN DATA 03/04/2025, NOTIFICATA IN DATA 20/05/2025, PASSATA IN GIUDICATO. NONCHÉ CON RICHIESTA DI: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202603778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione lavoro, n. 505/2025, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 505/2025 del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione lavoro, dichiarata passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato oppure per ogni ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Dal testo non risultano ulteriori specifici motivi di censura né il contenuto concreto dell'obbligo posto dalla sentenza del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza. Ritenendo necessario acquisire dal Ministero una relazione sui fatti di causa e la documentazione richiesta, ha disposto incombenti istruttori, assegnando al Ministero dell'Istruzione e del Merito il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare quanto richiesto. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 27 gennaio 2027. Nessuna statuizione definitiva risulta adottata sull'esecuzione del giudicato, sulla somma di denaro richiesta o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    La disposizione è richiamata quale base normativa della richiesta di fissazione di una somma di denaro per successive violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione del giudicato; il TAR non si è ancora pronunciato sulla sua applicazione concreta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudice ritenga necessario acquisire una relazione dell'amministrazione sui fatti di causa e la relativa documentazione, può disporre incombenti istruttori e assegnare all'amministrazione un termine per il deposito, rinviando la decisione sul merito dell'esecuzione del giudicato a una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.