Cassazione Civile, Ordinanza n. 06035/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento per IRPEF relativo all'anno d'imposta 2006, fondato su indagini bancarie e su ulteriori indici di capacità contributiva ritenuti non dichiarati: movimentazioni bancarie non giustificate, canoni di locazione percepiti e non dichiarati, e plusvalenza da cessione di una quota immobiliare. L'Ufficio aveva rideterminato il reddito ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; in appello il contribuente era risultato soccombente. In cassazione deduceva sei motivi: (1) violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR ritenuto irrilevante la mancata allegazione nell'avviso delle risposte degli intermediari finanziari; (2) medesima violazione per avere confermato l'inutilizzabilità di un assegno circolare di euro 50.000,00 non esibito in sede precontenziosa; (3) medesima violazione per avere ritenuto insufficiente la prova contraria sulle movimentazioni bancarie; (4) violazione degli artt. 2703 e 2704 c.c. per aver reputato non idonea, ai fini probatori, una scrittura privata relativa a un finanziamento e alla sua restituzione; (5) nullità per ultrapetizione/omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla restituzione del finanziamento da parte del terzo; (6) violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 10 e 12 L. n. 212/2000, per non avere la CTR valorizzato le dichiarazioni del terzo alla polizia tributaria e per il divieto di prova testimoniale nel processo tributario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha preliminarmente rilevato l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, soggetto privo di legittimazione passiva, precisando però che ciò non travolge il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la quale si è costituita. Quanto ai motivi, il primo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, non essendo chiarito quale fosse esattamente la doglianza e quale contrasto vi fosse con la sentenza impugnata. Il secondo e il terzo sono stati dichiarati inammissibili perché, nella sostanza, tendevano a una rivalutazione del merito e comunque non evidenziavano specificamente la decisività del documento prodotto. Il quarto, il quinto e il sesto sono stati pure dichiarati inammissibili in quanto diretti a contestare apprezzamenti di merito della CTR sulla inattendibilità della documentazione e delle dichiarazioni prodotte a giustificazione delle movimentazioni bancarie, valutazioni che la Cassazione non può riesaminare in assenza di vizi di legittimità. La ricorrente è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre applicata la disciplina sul contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'accertamento del reddito sulla base di indici di capacità contributiva e delle movimentazioni bancarie, con conseguente rideterminazione del reddito se il contribuente non fornisce idonea prova contraria.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Prevede una presunzione legale a favore dell'erario in materia di indagini bancarie; il contribuente deve fornire prova analitica e specifica della riferibilità di ciascuna movimentazione a operazioni non imponibili.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in via coordinata con l'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 come base normativa delle indagini finanziarie e della relativa presunzione fiscale.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato dal ricorrente; la Corte non ne ravvisa una specifica violazione idonea a scardinare la decisione di merito, anche per difetto di specificità del motivo.
art. 2703 c.c.
Invocato per sostenere l'idoneità probatoria della scrittura privata; la Corte non entra nel merito, reputando la censura inammissibile perché diretta a contestare la valutazione probatoria del giudice di merito.
art. 2704 c.c.
Richiamato in relazione alla data della scrittura privata; la censura è ritenuta inammissibile perché mira a una rivalutazione del materiale probatorio.
art. 112 c.p.c.
Invocato per asserita omissione di pronuncia; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non decisiva e orientata al riesame del merito.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente per contestare il mancato utilizzo delle dichiarazioni del terzo; la Corte ritiene la censura inammissibile in quanto sollecitava una valutazione di merito non consentita in cassazione.
art. 116 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché volta a sostituire una diversa valutazione del materiale istruttorio.
art. 32, comma 1, n. 4, d.P.R. n. 600/1973
Implicitamente richiamato nel principio sull'inutilizzabilità documentale in assenza di specifico invito all'esibizione e avvertimento sulle conseguenze della mancata produzione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Impone l'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la sua violazione comporta inammissibilità della censura.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma processuale che delimita i vizi deducibili in cassazione; nel caso concreto la Corte rileva che diversi motivi, pur formalmente qualificati come violazioni di legge o nullità, miravano in realtà al riesame del merito.
art. 164, terzo comma, c.p.c.
Richiamato in relazione alla sanatoria del difetto di legittimazione passiva quando si costituisce il soggetto effettivamente legittimato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per la disciplina del contributo unificato aggiuntivo conseguente all'esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- In materia di accertamenti bancari, gli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 configurano una presunzione legale a favore dell'erario: non occorrono i requisiti della presunzione semplice, e il contribuente può vincerla solo con prova contraria analitica, riferita a ciascuna singola movimentazione contestata.
- Il giudice di merito, una volta dedotte giustificazioni dal contribuente, deve verificarne con rigore l'efficacia dimostrativa per ogni operazione bancaria e darne conto espressamente in motivazione; non sono sufficienti formule generiche o valutazioni cumulative.
- Nel ricorso per cassazione, chi deduce violazione di legge deve indicare in modo specifico la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e il punto della sentenza che vi contrasta; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La contestazione dell'apprezzamento delle prove e della loro attendibilità non è deducibile in cassazione sotto la veste della violazione di legge quando, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione del merito.
- L'omessa esibizione di documenti in sede amministrativa può determinare la loro inutilizzabilità nel contenzioso tributario solo se l'Amministrazione prova di avere formulato un invito specifico e puntuale, accompagnato dall'avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza.
- La deduzione di nullità per omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile quando, in concreto, la censura sollecita soltanto una diversa lettura del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto svolti dal giudice di merito.
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