Corte di giustizia, Sentenza C-606/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2020. — Nexans France SAS e Nexans SA contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell’ambito di progetti – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 20 – Poteri di accertamento della Commissione europea in materia di intese – Facoltà di copiare dati senza esame preliminare e di esaminarli successivamente nei locali della Commissione – Ammende – Competenza estesa al merito. — Causa C-606/18 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’impugnazione proposta da Nexans France e Nexans SA contro la sentenza del Tribunale nel caso dei cavi elettrici. Viene confermato che la Commissione può copiare dati informatici durante un’ispezione e proseguirne l’esame nei propri uffici, se ciò serve all’efficacia dell’accertamento e non lede i diritti della difesa. È inoltre confermata la valutazione del Tribunale sulla sanzione, inclusa la mancata riduzione dell’ammenda e l’incremento del coefficiente di gravità per la configurazione europea dell’intesa.
Impugnazione su accertamenti antitrust e calcolo delle ammende: possibilità della Commissione di copiare dati informatici senza esame preliminare e di proseguire l’ispezione nei propri locali, nonché criteri per la quantificazione della sanzione.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel ritenere legittimo, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, che la Commissione: 1) effettuasse copie-immagine di dischi rigidi e copie di messaggi di posta elettronica senza previo esame individuale nei locali dell’impresa; 2) proseguisse l’esame dei dati nei propri uffici a Bruxelles; 3) aumentasse del 2% il coefficiente di gravità per la configurazione europea dell’intesa e non riducesse l’ammenda in ragione della pretesa assenza di effetti dell’infrazione.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che l’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1/2003 consente alla Commissione, nell’ambito di un accertamento già validamente avviato presso l’impresa, di realizzare copie di dati informatici per esaminarli successivamente, anche nei propri locali, purché siano rispettati i diritti della difesa e siano inseriti nel fascicolo solo i documenti pertinenti; tale facoltà non estende i poteri della Commissione oltre i limiti dell’ispezione né richiede una base autonoma nell’articolo 21. Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale ha legittimamente esercitato la competenza estesa al merito e ha potuto ritenere che l’assenza di effetti concreti dell’infrazione non imponesse una riduzione dell’ammenda, poiché la gravità era comunque sorretta da altri fattori; era inoltre giustificato l’aumento del coefficiente di gravità del 2% per la configurazione europea, costituente una ripartizione supplementare dei progetti e dunque un pregiudizio aggiuntivo alla concorrenza.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 21 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 53 dell’Accordo SEE
- Articolo 261 TFUE
- Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende
Impugnazione nel caso dei cavi elettrici: accertamenti informatici e ammende
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Nexans France SAS e Nexans SA contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato, in larga parte, la decisione della Commissione nel procedimento relativo al cartello nel mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini. Il contenzioso tocca sia i poteri di accertamento della Commissione ex articolo 20 del regolamento n. 1/2003, sia la quantificazione delle ammende inflitte per l’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE.
Fatti e svolgimento del procedimento
La Commissione aveva svolto accertamenti nei locali di Nexans France sulla base di una decisione del 9 gennaio 2009. Durante l’ispezione, gli ispettori avevano estratto copie-immagine di dischi rigidi e copie di messaggi di posta elettronica, salvandole su supporti digitali portati poi negli uffici della Commissione a Bruxelles, dove i dati erano stati esaminati in presenza dei rappresentanti delle società.
Successivamente, con decisione del 2 aprile 2014, la Commissione aveva accertato la partecipazione delle ricorrenti a un’intesa unica e continuata nel settore dei cavi elettrici ad alta tensione sotterranei e/o sottomarini, articolata in una configurazione A/R e in una configurazione europea. Alla Nexans France era stata imputata la partecipazione diretta all’intesa, mentre Nexans SA era stata ritenuta responsabile in qualità di società madre per un determinato periodo.
Normativa rilevante
Il cuore della controversia riguarda l’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, in particolare:
- il paragrafo 1, che consente alla Commissione di procedere a tutti gli accertamenti necessari presso imprese e associazioni di imprese;
- il paragrafo 2, lettere b) e c), che attribuisce il potere di controllare i libri e qualsiasi altro documento aziendale e di fare o ottenere copie o estratti;
- il paragrafo 4, relativo alla decisione che ordina l’accertamento.
Sono rilevanti anche l’articolo 21 del medesimo regolamento, sugli accertamenti in altri locali, l’articolo 23, paragrafi 2 e 3, sulle ammende, e l’articolo 31, che attribuisce alla Corte competenza giurisdizionale anche di merito sulle ammende. La Corte richiama inoltre gli orientamenti del 2006 sul calcolo delle ammende.
Primo motivo: copie di dati informatici senza esame preliminare
Le ricorrenti sostenevano che la Commissione non potesse creare copie-immagine di dischi rigidi e copie di email senza aver prima esaminato i documenti nei locali dell’impresa. La Corte respinge tale tesi.
La Corte precisa che l’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), non richiede che i documenti siano già stati previamente esaminati prima di essere copiati; tuttavia, la copia deve riguardare documenti rientranti nell’oggetto dell’accertamento, il che implica una successiva verifica di pertinenza da parte della Commissione. La base giuridica della copia, secondo la Corte, risiede soprattutto nella lettera b), che conferisce un margine di discrezionalità sulle modalità concrete del controllo, inclusa l’analisi di copie dei dati digitali anziché degli originali.
La Corte sottolinea che tale modalità non amplia indebitamente i poteri della Commissione, purché i dati non pertinenti siano esclusi dal fascicolo e siano rispettate le garanzie difensive. Evidenzia inoltre l’interesse anche dell’impresa a ridurre l’ingerenza operativa, evitando di trattenere a lungo i supporti originali.
Secondo e terzo motivo: prosecuzione dell’ispezione nei locali della Commissione e portata geografica della decisione di accertamento
Le ricorrenti contestavano anche la legittimità del proseguimento dell’accertamento negli uffici della Commissione a Bruxelles, sostenendo che gli accertamenti dovessero svolgersi solo nei locali dell’impresa e che, per operare altrove, sarebbe stata necessaria una decisione ex articolo 21 del regolamento n. 1/2003.
La Corte distingue tra l’avvio dell’ispezione, che deve avvenire presso l’impresa, e la possibilità di completare il controllo dei dati già raccolti nei locali della Commissione. Tale prosecuzione è ammessa se giustificata dall’efficacia dell’indagine o dall’esigenza di evitare un’ingerenza eccessiva nel funzionamento dell’impresa. La Corte osserva che, nel caso concreto, restava da esaminare un volume importante di dati elettronici e che la permanenza prolungata degli ispettori nei locali della Nexans sarebbe stata più gravosa.
La Corte esclude anche che l’articolo 21 venga svuotato di significato: esso disciplina una fattispecie diversa, ossia accertamenti in locali diversi da quelli dell’impresa, come domicilio o mezzi di trasporto di persone fisiche. La decisione di accertamento, inoltre, non impediva la prosecuzione del controllo nei locali della Commissione, poiché autorizzava gli accertamenti in tutti i luoghi controllati dalle ricorrenti.
La Corte aggiunge una precisazione importante: se la prosecuzione dell’esame nei locali della Commissione genera costi supplementari per l’impresa, la Commissione deve rimborsarli se l’impresa presenta una richiesta motivata.
Quarto motivo: assenza di effetti dell’infrazione e competenza estesa al merito
Le ricorrenti lamentavano che il Tribunale non avesse dato rilievo alla pretesa assenza di effetti concreti dell’intesa sul mercato, nonostante la propria competenza estesa al merito ex articolo 31 del regolamento n. 1/2003 e articolo 261 TFUE.
La Corte ricorda che il Tribunale deve esaminare gli argomenti di fatto e di diritto diretti a contestare l’adeguatezza dell’ammenda, ma può anche ispirarsi agli orientamenti della Commissione senza esserne vincolato. Nel caso concreto, il Tribunale non si è limitato a un controllo di legittimità, ma ha valutato complessivamente i fattori rilevanti per la gravità dell’infrazione, tra cui la natura del cartello, la quota di mercato aggregata e l’estensione geografica quasi mondiale.
Secondo la Corte, il Tribunale ha quindi, implicitamente ma in modo certo, esercitato la propria competenza di merito e ha potuto concludere che l’asserita mancanza di effetti non bastava a giustificare una riduzione dell’ammenda.
Quinto motivo: aumento del coefficiente di gravità per la configurazione europea
Quanto all’aumento del 2% del coefficiente di gravità applicato dalla Commissione alle imprese europee, la Corte conferma la soluzione del Tribunale. La configurazione europea dell’intesa costituiva un ulteriore livello di ripartizione dei progetti, distinto e autonomo rispetto alla configurazione A/R, e quindi determinava un pregiudizio supplementare alla concorrenza nel SEE.
Il Tribunale poteva pertanto ritenere legittimo l’incremento del coefficiente di gravità, senza incorrere né in errore manifesto di valutazione né in difetto di motivazione. La circostanza che la configurazione A/R fosse stata complessivamente attuata non escludeva, infatti, che la configurazione europea aggiungesse un ulteriore elemento restrittivo.
Decisione della Corte
La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna Nexans France SAS e Nexans SA alle spese.
Principi affermati
- La Commissione può copiare dati informatici durante un accertamento, anche senza esame preliminare di ciascun documento, se la copia serve al controllo dei dati pertinenti e la selezione finale avviene nel rispetto delle garanzie difensive.
- La prosecuzione dell’esame nei locali della Commissione è possibile quando giustificata dall’efficacia dell’ispezione o dalla necessità di ridurre l’ingerenza nei locali dell’impresa.
- L’articolo 21 del regolamento n. 1/2003 disciplina gli accertamenti in altri locali e non impedisce il completamento, in sede Commissione, di un controllo già iniziato presso l’impresa.
- In materia di ammende antitrust, il giudice dell’Unione, nell’esercizio della competenza estesa al merito, può confermare la sanzione se altri fattori di gravità compensano la pretesa assenza di effetti concreti dell’infrazione.
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