Cassazione Civile, Sentenza n. 13346/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione dell'incentivo all'autoimprenditorialita' previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 22/2015, da calcolarsi sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (art. 4, comma 4, d.lgs. n. 22/2015). La ricorrente (Cariani) chiedeva che nella base di calcolo fosse inclusa anche la retribuzione corrisposta a titolo di integrazione salariale (cassa integrazione) o, per i periodi di integrazione, che fosse tenuto conto del valore pieno della retribuzione. L'INPS contestava che la base dovesse essere la cosiddetta retribuzione persa in conseguenza dell'evento (ovvero l'ipotetica retribuzione che sarebbe stata assoggettata a contribuzione se il lavoratore avesse prestato l'attivita'), e non l'importo dell'indennita' di integrazione salariale. In primo grado il giudice aveva dato ragione alla ricorrente includendo l'integrazione salariale nella retribuzione imponibile; in appello la Corte di appello di Bologna ha condannato l'INPS a liquidare la prestazione considerando la retribuzione non corrisposta per effetto dell'intervento della causa integrabile. L'INPS ha impugnato in Cassazione censurando, tra l'altro, la presunta mutatio libelli e il calcolo dei redditi da includere, ma il ricorso per Cassazione e' stato dichiarato inammissibile per carenza del requisito di specificita' e di esposizione sommaria dei fatti prescritto dall'art. 366, n. 3, c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dall'INPS per mancata indicazione puntuale e adeguata esposizione sommaria dei fatti e per mancata indicazione della retribuzione virtuale utile al calcolo per i periodi di integrazione salariale a orario ridotto o a zero ore, come richiesto dall'art. 366 c.p.c.. Per effetto dell'inammissibilita', resta ferma la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva condannato l'INPS a liquidare la prestazione includendo la retribuzione rilevante. La Corte di Cassazione ha altresi' condannato la parte ricorrente (INPS) al pagamento delle spese di giudizio e ha previsto l'eventuale maggior contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Norme richiamate
d.lgs. n. 22/2015, art. 8
Norma che disciplina l'incentivo all'autoimprenditorialita'. La ricorrente ha chiesto la riliquidazione dell'incentivo ai sensi di questa disposizione; la pronuncia di merito ha disposto il ricalcolo sulla base della retribuzione imponibile.
d.lgs. n. 22/2015, art. 4, comma 4
Definisce la "retribuzione imponibile ai fini previdenziali" da utilizzare per il calcolo dell'incentivo. Il giudice di primo grado e la Corte d'appello hanno ritenuto che nella base di computo possa essere inclusa l'integrazione salariale (contributi figurativi equiparati), mentre l'INPS sosteneva che dovesse rilevare solo la retribuzione effettivamente "persa".
art. 366 c.p.c., n. 3
Imposta il requisito di esposizione sommaria dei fatti della causa nel ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto che il ricorso non rispettasse tale requisito (mancava l'indicazione puntuale della retribuzione virtuale per i periodi di cassa integrazione), con conseguente inammissibilita' del ricorso.
art. 420 c.p.c.
E' richiamato nella censura formulata dall'INPS come base per la contestazione di mutatio libelli; la Corte di Cassazione non si e' pronunciata nel merito sul tema perche' ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi formali.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1 e co. 1-quater
Norme sul contributo unificato. La Corte ha liquidato le spese a carico della parte ricorrente e ha indicato la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per ricorrere in Cassazione e' essenziale rispettare l'art. 366 c.p.c.: il ricorso deve contenere una sintesi dei fatti sostanziali e processuali tale da consentire la comprensione dei motivi; la mancanza di questa esposizione determina inammissibilita'.
- Se in sede di merito la parte avversaria ha parzialmente ammesso la fondatezza della domanda, il ricorso per cassazione che modifichi la prospettazione difensiva deve indicare con precisione gli elementi numerici e i periodi rilevanti (es. la retribuzione virtuale per ciascun periodo) altrimenti rischia l'inammissibilita'.
- Nelle controversie su incentivi calcolati su base retributiva, quando esistono contributi figurativi versati per integrazioni salariali (cassa integrazione), i giudici di merito possono valutare l'equivalenza di tali contributi a quelli effettivamente versati in costanza di rapporto e includerli nella base imponibile ai fini del calcolo dell'incentivo; pero' la Corte di Cassazione, se investita solo di questioni formali, puo' non pronunciarsi sul merito.
- La contestazione della mutatio libelli richiede un'analisi puntuale: non ogni variazione della prospettazione difensiva determina automaticamente inammissibilita', ma l'eventuale mutamento deve essere valutato con riferimento al perimetro delle censure e alla specificita' richiesta per il ricorso di legittimita'.
- Per chi intende agire in situazione analoga e ottenere la riliquidazione di un incentivo su base retributiva: documentare chiaramente i periodi di sospensione, specificare l'ammontare della retribuzione 'virtuale' da computare per ciascun periodo, allegare prova dei contributi figurativi e formulare espressamente il calcolo della differenza richiesta.
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